La normativa in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro...
Come noto, il Parlamento, su iniziativa dell'Esecutivo, ha pubblicato in G.U.
10 agosto 2007, n. 185 la legge 3 agosto 2007, n. 123 contenente «Misure
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia». Definitivamente
approvata in data 1° agosto u.s., la norma che si va a commentare conclude
la prima tappa di un iter più complesso che ha trovato origine in un
primo pacchetto in materia di sicurezza sul lavoro, quello di cui all'art. 36-bis
della «Legge Bersani», è passato attraverso le previsioni
della Legge finanziaria 2007 ed ha trovato sostanza nella «Linee guida
per il Testo Unico sulla sicurezza» redatte dal Mlps durante la Seconda
Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro tenutasi a Napoli presso
la Città della Scienza di Bagnoli il 25 e 26 gennaio u.s. Non si tratta
dunque di una novità, per l'Esecutivo in carica, l'attenzione rivolta
alla materia de qua.
Venendo alla analisi della l. n. 123/2007, si rileva anzitutto che essa si compone
di dodici disposizioni. In realtà, solo alcune (v. ultra) sono già
operative, mentre il cuore del provvedimento, l'art. 1 , definisce «...principi
e criteri direttivi generali...» in base ai quali «...Il Governo
è delegato ad adottare, entro nove mesi [...] uno o più decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione,
e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati...». Non è
nemmeno il caso di ricorrere ai più semplici canoni ermeneutici per intuire
quella che è la reale intentio del Legislatore, dettata da una crescita
«alluvionale » della normativa, e comunque nel rispetto del combinato
ex d.lgs. n. 469/1997 e l. cost. n. 3/2001 . Così, si detta che la futura
normativa debba prevedere «...a) riordino e coordinamento delle disposizioni
vigenti [...] b) applicazione della normativa [vigente] a tutti settori di attività
e a tutte le tipologie di rischio [...] c) applicazione della normativa [vigente]
a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai
soggetti ad essi equiparati [...] d) semplificazione degli adempimenti meramente
formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
[e] previsione di forme di unificazione documentale [...] e) riordino della
normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali
e dispositivi di protezione individuale [...] f) riformulazione e razionalizzazione
dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale [...] g) revisione dei
requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del
sistema di prevenzione aziendale [...] h) rivisitazione e potenziamento delle
funzioni degli organismi paritetici [...] i) realizzazione di un coordinamento
su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi
generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni [...] nonché
ridefinizione dei compiti e della composizione da prevedere su base tripartita
e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
e dei comitati regionali di coordinamento [...] l) valorizzazione [...] di accordi
[...] che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi
della responsabilità sociale [...] m) previsione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi [...] attraverso percorsi formativi
mirati [...] n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione
e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche
utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
[...] o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo
[...] e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici
e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico [...]
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione [...] q) razionalizzazione
e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, e dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 [...] s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a [...] migliorare l'efficacia della responsabilità solidale
tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione
dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti [...] modificare il sistema
di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso [...] modificare la
disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi
relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di
gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto [...] t) rivisitazione
delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria [...] u) rafforzare
e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277 [...] v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124...». Si
prevede in ogni caso che «...I decreti [...] non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti
e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze...».
Per quanto riguarda le norme successive, all'art. 2 il Legislatore impone al
P.M. «...In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale [di darne] immediata
notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione
di regresso...».
Con l'art. 3 il Legislatore affronta una serie di modifiche al d.lgs. n. 626/1994.
Prima di tutto, con il novellato c. 3 dell'art. 7 prevede che «...Il datore
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento [...] elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto
di appalto o d'opera. Le disposizioni [...] non si applicano ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi...»; viene poi introdotto il c. 3-ter, che afferma che «...Ferme
restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste
dalla discipline vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione,
di appalto e di subappalto [...] devono essere specificamente indicati i costi
relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta,
il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori...». Quindi vengono fornite una serie di indicazioni
che riguardano la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Così, si modifica il periodo terzo del c. 2 dell'art. 18, ora prevedendosi
che «...Il rappresentante [...] è di norma eletto dai lavoratori...»;
con l'introduzione del c. 4-bis si stabilisce poi che «...L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma
in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con
decreto del Ministro del lavoro [...] sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori...».
Il novellato c. 5 dell'art. 19 afferma che «...Il datore di lavoro è
tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l'espletamento della funzione, copia del documento [...] nonché
del registro degli infortuni sul lavoro...»; infine, con il c. 5-bis si
prevede che «...I rappresentanti [...] dei lavoratori [...] esercitano
le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità
produttive del territorio o di comparto di rispettiva competenza...».
Con l'art. 4 il Legislatore interviene su aspetti di un certo rilievo. Con il
primo si rimanda ad un successivo «...decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa intesa [...] in sede di Conferenza unificata [con il quale]
è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione
e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati
regionali di coordinamento...» in cui «...sono individuati: a) [...]i
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività
ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale; b) l'esercizio di
poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti
pubblici...»; quindi, in via transitoria viene definito che «...il
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia
o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni
e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza...»;
ancora, che «...Entro tre mesi [...] il Ministero della salute [...] del
lavoro [...] le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e
le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività
necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso
la creazione di banche dati unificate [...]e per il coordinamento delle attività
di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori
[...] I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici...».
Con il secondo si finanzia «...l'immissione in servizio [...] a partire
dal 1° luglio 2007...» di personale ispettivo ed «...il funzionamento
e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi
nuclei di pronto intervento e [...] l'incremento delle dotazioni strumentali...».
Con il terzo si estende a tutto il «...personale amministrativo degli
istituti previdenziali [che] accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili
relative alla disciplina in materia previdenziale [...] la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124...».
Con il quarto «...il Ministero del lavoro [e] della pubblica istruzione
avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 [...] progetti sperimentali
in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire
la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro...».
Con l'art. 5 si rilevano i punti più qualificanti non solo sotto il profilo
«operativo», tesi a garantire migliori condizioni di lavoro, ma
anche prodromici ad una leale concorrenza tra i vari competitors. Perciò
«...il personale ispettivo del Ministero del lavoro [...] anche su segnalazione
delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può
adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale
qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina [...] del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 [...] ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento
di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine
dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale
ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione
e comunque non superiore a due anni...». Oltre, il Legislatore detta le
condizioni «...per la revoca del provvedimento [di sospensione]...»,
preoccupandosi appena dopo di precisare che «...È comunque fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti...».
Così, si ha un trittico per il quale occorre «...a) la regolarizzazione
dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di reiterate violazioni della disciplina [...] di cui al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento
di una sanzione amministrativa aggiuntiva [...] pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate ...». La norma chiude informando
che «...I poteri e gli obblighi assegnati [...] al personale ispettivo
del Ministero del lavoro [...] sono estesi [...] al personale ispettivo delle
[...] aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro...».
Con l'art. 6 dal 1° settembre 2007 «...Nell'ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto o subappalto [...] il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento [...] Tale obbligo grava anche capo ai lavoratori autonomi
[...] I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo
[...] mediante annotazione, su apposito registro [...] da tenersi sul luogo
di lavoro [...] La violazione delle previsioni [precedenti] comporta l'applicazione,
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
[...] che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa
la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124...».
Con l'art. 7 si detta che «...Gli organismi paritetici di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei
luoghi di lavoro [...] sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle
vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro
[...] Degli esiti dei sopralluoghi di cui [sopra] viene informata la competente
autorità di coordinamento delle attività di vigilanza [...] Gli
organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento
delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli
in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni...».
Con l'art. 8 il Legislatore intende incidere sul codice degli appalti pubblici,
per cui si ha che «...Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini [di ciò] il costo
del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro...». La norma chiude ponendo a garanzia il principio in base
al quale «..Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque
soggetto a ribasso d'asta...».
Con l'art. 9 , avente a riguardo la «Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica» ex d.lgs. n. 8 giugno 2001,
n. 231, il Legislatore innova stabilendo che «...In relazione ai delitti
di [omicidio colposo] e [lesioni personali colpose] commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote
[...] Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui [sopra] si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
a tre mesi e non superiore ad un anno...».
Con l'art. 10 il Legislatore stabilisce che «...A decorrere dal 2008,
ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale
[...] un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese
sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati
di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto
del Ministro del lavoro [...] sono stabiliti [...] i criteri e le modalità
della certificazione della formazione [...] II credito d'imposta [...] può
essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina
de minimis [...] All'onere [...] si provvede mediante utilizzo di una [...]
quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo...».
Con l'art. 11 il Legislatore modifica il c. 1198 dell'art. 1 della Legge finanziaria
2007, relativo alla procedura di emersione in scadenza il 30 settembre 2007.
Pertanto, «...Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l'istanza di regolarizzazione [...] per la durata di un anno [...] sono sospese
le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza
nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti
la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori . Resta ferma la facoltà
dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi
che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.
L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento
degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori...».
Con l'art. 12 il Legislatore termina stabilendo che «...Al fine di fronteggiare
il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva
la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro [...]
è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio
2008 [...] di 300 unità di personale [in qualità di] ispettore
del lavoro [e di] ispettore tecnico del lavoro...».
I primi chiarimenti
amministrativi
Con riferimento al contenuto dell'art. 5, soccorre l'interpretazione ministeriale
giunta con circ. Mlps 22 agosto 2007, n. 10797. Ebbene, suddivisa in paragrafi
è di aiuto alla corretta lettura dei passaggi ostici. In particolare,
nel § «Ambito di applicazione» si apprende che la locuzione
«attività imprenditoriale» deve includere «...tutte
le attività imprenditoriali...», dunque anche quella edile , che
«...La previsione [...] fa riferimento ai soli datori di lavoro imprenditori
e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che non esercitano
attività di impresa...» e che l'attività interessata è
quella «...riferita alla specifica unità produttiva rispetto alla
quale, pertanto, vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento
che circoscritti gli effetti sospensivi dello stesso...». Quindi, nel
§ «Presupposti di adozione del provvedimento», premesso che
sono «...comuni anche alle attività dell'edilizia [...] si rinvia
[...] a quanto già chiarito con [...] circ. n. 29/2006 [e] nota 4 luglio
2007...», il dicastero precisa che «...nel computo della percentuale
di lavoratoti in nero va ricompreso anche il personale extracomunitario clandestino...»,
mentre per quanto riguarda i concetti di «gravi violazioni» e «reiterazione»
a ragion veduta si fa «...riferimento ad un elemento di carattere oggettivo,
rappresentato dalla sanzione che l'ordinamento ricollega alla violazione riscontrata
a carico dei soli datori di lavoro e dei dirigenti...»: pertanto, hanno
rilievo «...Le sole disposizioni sanzionatorie [...] punite con le pene
più gravi [presupposto] integrato con l'ulteriore requisito della reiterazione
dell'illecito da intendersi come recidiva aggravata e cioè riferita ad
una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia
di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti all'ultima
condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale...».
Ulteriore concetto che ha necessitato di opportuni chiarimenti si rinviene nel
§ «Discrezionalità del provvedimento»: infatti, scontato
che «...la ratio della disposizione è quella di garantire l'integrità
psicofisica dei lavoratori...», l'interprete ritiene sia possibile «...non
adottare il provvedimento in questione [...] nei casi in cui l'immediata interruzione
dell'attività comporti a sua volta una imminente situazione di percolo
sia per i lavoratori che per i terzi [oppure] nel caso in cui l'interruzione
dell'attività di impresa comporti un irrimediabile degrado degli impianti
o delle attrezzature...». Ancora, nel § «Ottemperanza del provvedimento
di sospensione», ai sensi dell'art. 650 cod. pen. si ricorda che «...Chiunque
non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione
di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206...». Quindi, nel §
«Prescrizione obbligatoria» si impone «...al personale ispettivo,
nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica
[di] procedere alla adozione dei provvedimenti di prescrizione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. n. 758/1994 assegnando al contravventore anche un termine...».
Infine, nei §§ «Revoca del provvedimento» e «Impugnazione
del provvedimento di sospensione» rispettivamente si interviene per «...chiarire
che per la regolarizzazione dei lavoratori in nero, oltre alla registrazione
degli stessi sui libri obbligatori ed all'eventuale versamento dei relativi
contributi previdenziali ed assicurativi [...] è necessaria anche l'ottemperanza
agli obblighi più immediati di natura preventistica di cui al d.lgs.
n. 626/1994 [nonché] nelle ipotesi di violazione in materia di tempi
di lavoro e di riposi [...] la fruizione di eventuali riposi compensativi [e
che in ogni caso] la revoca del provvedimento è altresì subordinata
al pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto alle sanzioni
complessivamente irrogate [sebbene] con riferimento alle sole sanzioni immediatamente
accertate...» e per «...ammettere un ricorso di natura gerarchica
alle Direzioni regionali del lavoro [...] Resta comunque inalterata la possibilità
della Direzione provinciale del lavoro di revocare il provvedimento di sospensione
in via di autotutela...».
Con riferimento all'art. 4, invece, è intervenuto l'Inail con nota 21
agosto 2007, n. 6695 al fine di fornire le opportune istruzioni «operative»
in merito alla estensione del potere di diffida anche al personale amministrativo
degli istituti previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, c. 6,
l. n. 123/2007. È solo il caso di precisare che le violazioni in materia
di sicurezza e salute sul lavoro sono escluse dalla competenza del personale
amministrativo degli istituti previdenziali, anche se sottoposte a mera sanzione
amministrativa, in quanto di esclusiva competenza delle AA.SS.LL.; pertanto,
il personale amministrativo in forza ad Inps, Inail ed Enpals dispone esclusivamente
di potere di controllo su violazioni di specifica competenza, e quindi assicurative
e previdenziali.
Michele Bricchi
(Docente per il corso di Gestione delle Risorse Umane nell'Università
Cattolica di Piacenza, Facoltà di Economia.
Consulente del Lavoro per la CNA di Piacenza, Area Legislazione del Lavoro)