Chiarimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (la legge 3 agosto 2007, n. 123 contenente «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»).

Alcune note di merito

Se è vero che le «condizioni di lavoro» – espressione nella quale debbono essere comprese tanto le mansioni cui il prestatore viene adibito, quanto l'organizzazione e l'ambiente di lavoro – riguardano conformazione ed esecuzione dell'obbligazione di lavoro e come tali, dunque, rientrano appieno nell'esercizio del potere direttivo del datore, parimenti la rilevanza degli interessi collettivi dei lavoratori e l'esigenza di tutela della persona di questi hanno nel tempo condotto legge e contrattazione collettiva ad una riduzione della discrezionalità di quel potere. Poiché per adempiere alla obbligazione assunta il lavoratore viene inserito in una organizzazione produttiva – ovvero, una serie di fattori naturali ed artificiali la cui summa definisce l'«ambiente di lavoro» – va da sé che la sua integrità fisica sia stata il primo obiettivo del nostro ordinamento positivo, che ha poi trovato evoluzione e compimento nella predisposizione di un sistema normativo di natura pubblicistica che ha riguardato anche aspetti assicurativi e previdenziali. La realizzazione di un sistema di assicurazioni sociali contro infortuni e malattie professionali trova così fondamento nel diritto del lavoratore ad essere assicurato contro eventi dannosi lesivi della sua attitudine psicofisica al lavoro in ragione della semplice adibizione ad attività «tabellate» come potenzialmente nocive o pericolose, e ciò a prescindere dalla colpa del datore o del lavoratore, cioè anche per «caso fortuito»: a base dell'istituto, in funzione preventiva , viene posto il principio del c.d. «rischio professionale». Per finire, per quanto concerne il profilo «prevenzionistico» occorre ricordare che le norme più significative sono quelle attinenti all'organizzazione ed ambiente di lavoro, e cioè l'art. 2087 cod. civ., gli artt. 2-4, 32, 38 e 41 Cost., l'art. 9 St. Lav. ed il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro...
Come noto, il Parlamento, su iniziativa dell'Esecutivo, ha pubblicato in G.U. 10 agosto 2007, n. 185 la legge 3 agosto 2007, n. 123 contenente «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia». Definitivamente approvata in data 1° agosto u.s., la norma che si va a commentare conclude la prima tappa di un iter più complesso che ha trovato origine in un primo pacchetto in materia di sicurezza sul lavoro, quello di cui all'art. 36-bis della «Legge Bersani», è passato attraverso le previsioni della Legge finanziaria 2007 ed ha trovato sostanza nella «Linee guida per il Testo Unico sulla sicurezza» redatte dal Mlps durante la Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro tenutasi a Napoli presso la Città della Scienza di Bagnoli il 25 e 26 gennaio u.s. Non si tratta dunque di una novità, per l'Esecutivo in carica, l'attenzione rivolta alla materia de qua.
Venendo alla analisi della l. n. 123/2007, si rileva anzitutto che essa si compone di dodici disposizioni. In realtà, solo alcune (v. ultra) sono già operative, mentre il cuore del provvedimento, l'art. 1 , definisce «...principi e criteri direttivi generali...» in base ai quali «...Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi [...] uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati...». Non è nemmeno il caso di ricorrere ai più semplici canoni ermeneutici per intuire quella che è la reale intentio del Legislatore, dettata da una crescita «alluvionale » della normativa, e comunque nel rispetto del combinato ex d.lgs. n. 469/1997 e l. cost. n. 3/2001 . Così, si detta che la futura normativa debba prevedere «...a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti [...] b) applicazione della normativa [vigente] a tutti settori di attività e a tutte le tipologie di rischio [...] c) applicazione della normativa [vigente] a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati [...] d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro [e] previsione di forme di unificazione documentale [...] e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale [...] f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale [...] g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale [...] h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici [...] i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni [...] nonché ridefinizione dei compiti e della composizione da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento [...] l) valorizzazione [...] di accordi [...] che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale [...] m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi [...] attraverso percorsi formativi mirati [...] n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro [...] o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo [...] e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico [...] p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione [...] q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [...] s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a [...] migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti [...] modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso [...] modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto [...] t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria [...] u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 [...] v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124...». Si prevede in ogni caso che «...I decreti [...] non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze...».
Per quanto riguarda le norme successive, all'art. 2 il Legislatore impone al P.M. «...In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale [di darne] immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso...».
Con l'art. 3 il Legislatore affronta una serie di modifiche al d.lgs. n. 626/1994. Prima di tutto, con il novellato c. 3 dell'art. 7 prevede che «...Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento [...] elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni [...] non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi...»; viene poi introdotto il c. 3-ter, che afferma che «...Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla discipline vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto [...] devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori...». Quindi vengono fornite una serie di indicazioni che riguardano la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Così, si modifica il periodo terzo del c. 2 dell'art. 18, ora prevedendosi che «...Il rappresentante [...] è di norma eletto dai lavoratori...»; con l'introduzione del c. 4-bis si stabilisce poi che «...L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro [...] sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori...». Il novellato c. 5 dell'art. 19 afferma che «...Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della funzione, copia del documento [...] nonché del registro degli infortuni sul lavoro...»; infine, con il c. 5-bis si prevede che «...I rappresentanti [...] dei lavoratori [...] esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o di comparto di rispettiva competenza...».
Con l'art. 4 il Legislatore interviene su aspetti di un certo rilievo. Con il primo si rimanda ad un successivo «...decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa [...] in sede di Conferenza unificata [con il quale] è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento...» in cui «...sono individuati: a) [...]i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale; b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici...»; quindi, in via transitoria viene definito che «...il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza...»; ancora, che «...Entro tre mesi [...] il Ministero della salute [...] del lavoro [...] le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate [...]e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori [...] I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici...». Con il secondo si finanzia «...l'immissione in servizio [...] a partire dal 1° luglio 2007...» di personale ispettivo ed «...il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e [...] l'incremento delle dotazioni strumentali...». Con il terzo si estende a tutto il «...personale amministrativo degli istituti previdenziali [che] accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale [...] la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124...». Con il quarto «...il Ministero del lavoro [e] della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 [...] progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro...».
Con l'art. 5 si rilevano i punti più qualificanti non solo sotto il profilo «operativo», tesi a garantire migliori condizioni di lavoro, ma anche prodromici ad una leale concorrenza tra i vari competitors. Perciò «...il personale ispettivo del Ministero del lavoro [...] anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina [...] del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 [...] ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni...». Oltre, il Legislatore detta le condizioni «...per la revoca del provvedimento [di sospensione]...», preoccupandosi appena dopo di precisare che «...È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti...». Così, si ha un trittico per il quale occorre «...a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina [...] di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva [...] pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate ...». La norma chiude informando che «...I poteri e gli obblighi assegnati [...] al personale ispettivo del Ministero del lavoro [...] sono estesi [...] al personale ispettivo delle [...] aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro...».
Con l'art. 6 dal 1° settembre 2007 «...Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto [...] il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento [...] Tale obbligo grava anche capo ai lavoratori autonomi [...] I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo [...] mediante annotazione, su apposito registro [...] da tenersi sul luogo di lavoro [...] La violazione delle previsioni [precedenti] comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento [...] che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124...».
Con l'art. 7 si detta che «...Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro [...] sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro [...] Degli esiti dei sopralluoghi di cui [sopra] viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza [...] Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni...».
Con l'art. 8 il Legislatore intende incidere sul codice degli appalti pubblici, per cui si ha che «...Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini [di ciò] il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro...». La norma chiude ponendo a garanzia il principio in base al quale «..Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta...».
Con l'art. 9 , avente a riguardo la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» ex d.lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, il Legislatore innova stabilendo che «...In relazione ai delitti di [omicidio colposo] e [lesioni personali colpose] commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote [...] Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui [sopra] si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno...».
Con l'art. 10 il Legislatore stabilisce che «...A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale [...] un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro [...] sono stabiliti [...] i criteri e le modalità della certificazione della formazione [...] II credito d'imposta [...] può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina de minimis [...] All'onere [...] si provvede mediante utilizzo di una [...] quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo...».
Con l'art. 11 il Legislatore modifica il c. 1198 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2007, relativo alla procedura di emersione in scadenza il 30 settembre 2007. Pertanto, «...Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione [...] per la durata di un anno [...] sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori . Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori...».
Con l'art. 12 il Legislatore termina stabilendo che «...Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro [...] è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008 [...] di 300 unità di personale [in qualità di] ispettore del lavoro [e di] ispettore tecnico del lavoro...».

I primi chiarimenti amministrativi
Con riferimento al contenuto dell'art. 5, soccorre l'interpretazione ministeriale giunta con circ. Mlps 22 agosto 2007, n. 10797. Ebbene, suddivisa in paragrafi è di aiuto alla corretta lettura dei passaggi ostici. In particolare, nel § «Ambito di applicazione» si apprende che la locuzione «attività imprenditoriale» deve includere «...tutte le attività imprenditoriali...», dunque anche quella edile , che «...La previsione [...] fa riferimento ai soli datori di lavoro imprenditori e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che non esercitano attività di impresa...» e che l'attività interessata è quella «...riferita alla specifica unità produttiva rispetto alla quale, pertanto, vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento che circoscritti gli effetti sospensivi dello stesso...». Quindi, nel § «Presupposti di adozione del provvedimento», premesso che sono «...comuni anche alle attività dell'edilizia [...] si rinvia [...] a quanto già chiarito con [...] circ. n. 29/2006 [e] nota 4 luglio 2007...», il dicastero precisa che «...nel computo della percentuale di lavoratoti in nero va ricompreso anche il personale extracomunitario clandestino...», mentre per quanto riguarda i concetti di «gravi violazioni» e «reiterazione» a ragion veduta si fa «...riferimento ad un elemento di carattere oggettivo, rappresentato dalla sanzione che l'ordinamento ricollega alla violazione riscontrata a carico dei soli datori di lavoro e dei dirigenti...»: pertanto, hanno rilievo «...Le sole disposizioni sanzionatorie [...] punite con le pene più gravi [presupposto] integrato con l'ulteriore requisito della reiterazione dell'illecito da intendersi come recidiva aggravata e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti all'ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale...». Ulteriore concetto che ha necessitato di opportuni chiarimenti si rinviene nel § «Discrezionalità del provvedimento»: infatti, scontato che «...la ratio della disposizione è quella di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori...», l'interprete ritiene sia possibile «...non adottare il provvedimento in questione [...] nei casi in cui l'immediata interruzione dell'attività comporti a sua volta una imminente situazione di percolo sia per i lavoratori che per i terzi [oppure] nel caso in cui l'interruzione dell'attività di impresa comporti un irrimediabile degrado degli impianti o delle attrezzature...». Ancora, nel § «Ottemperanza del provvedimento di sospensione», ai sensi dell'art. 650 cod. pen. si ricorda che «...Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206...». Quindi, nel § «Prescrizione obbligatoria» si impone «...al personale ispettivo, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica [di] procedere alla adozione dei provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 758/1994 assegnando al contravventore anche un termine...». Infine, nei §§ «Revoca del provvedimento» e «Impugnazione del provvedimento di sospensione» rispettivamente si interviene per «...chiarire che per la regolarizzazione dei lavoratori in nero, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori ed all'eventuale versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi [...] è necessaria anche l'ottemperanza agli obblighi più immediati di natura preventistica di cui al d.lgs. n. 626/1994 [nonché] nelle ipotesi di violazione in materia di tempi di lavoro e di riposi [...] la fruizione di eventuali riposi compensativi [e che in ogni caso] la revoca del provvedimento è altresì subordinata al pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto alle sanzioni complessivamente irrogate [sebbene] con riferimento alle sole sanzioni immediatamente accertate...» e per «...ammettere un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro [...] Resta comunque inalterata la possibilità della Direzione provinciale del lavoro di revocare il provvedimento di sospensione in via di autotutela...».
Con riferimento all'art. 4, invece, è intervenuto l'Inail con nota 21 agosto 2007, n. 6695 al fine di fornire le opportune istruzioni «operative» in merito alla estensione del potere di diffida anche al personale amministrativo degli istituti previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, c. 6, l. n. 123/2007. È solo il caso di precisare che le violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono escluse dalla competenza del personale amministrativo degli istituti previdenziali, anche se sottoposte a mera sanzione amministrativa, in quanto di esclusiva competenza delle AA.SS.LL.; pertanto, il personale amministrativo in forza ad Inps, Inail ed Enpals dispone esclusivamente di potere di controllo su violazioni di specifica competenza, e quindi assicurative e previdenziali.

Michele Bricchi
(Docente per il corso di Gestione delle Risorse Umane nell'Università Cattolica di Piacenza, Facoltà di Economia.
Consulente del Lavoro per la CNA di Piacenza, Area Legislazione del Lavoro)