Malattia e Ferie

Gli effetti della malattia del lavoratore rispetto al godimento delle ferie. (Giurisprudenza del Lavoro)

L’effetto sospensivo della malattia sul godimento delle ferie

La Corte Costituzionale (sent. 30 dicembre 1987, n. 616; sent. 19 giugno 1990, n. 297) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

Pertanto, vale il principio generale secondo cui la malattia sospende il decorso del periodo di ferie.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha tuttavia temperato la portata generale del suddetto principio, ammettendo alcune eccezioni.

In particolare, è stato affermato che lo stato di malattia non ha un valore sospensivo assoluto, poiché il datore di lavoro può provare l’eventuale carattere lieve dell’indisposizione tale da non compromettere la fruizione delle ferie. In tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all’entità dello stato morboso (Cass. n. 2515/1994; Cass. n. 6982/1994; Cass. n. 12998/1995; Cass. n. 2515/1996; Cass. n. 3093/1997).

Tuttavia, non sono mancate sentenze della stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui qualsiasi malattia insorta al lavoratore sarebbe in grado di sospendere le ferie (Cfr. Cass. n. 2704/1993; Cass. n. 10110/1994; Cass. n. 6808/1996).

Il conflitto creatosi all’interno della giurisprudenza della Cassazione è stato composto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1947/1998, accogliendo l’indirizzo maggioritario e più restrittivo che limita la portata dell’effetto sospensivo delle ferie alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle ferie (v. Cass. n. 8408/1999; Cass. n. 12046/1999; Cass. n. 15768/2000).

La valutazione in concreto dell’incompatibilità della malattia con il godimento delle ferie

Come detto, è onere del datore di lavoro (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106) provare in giudizio la compatibilità dello stato morboso con il godimento delle ferie. La valtuazione in concreto di tale compatibilità è liberamente effettuata dal giudice del merito.

La citata giurisprudenza di legittimità ha precisato che sono nulle, per contrasto con l’art. 2109 c.c. e con l’art. 36 Cost., le clausole dei contratti collettivi che collegano l'effetto sospensivo o no della malattia alla sua durata, trattandosi di un criterio inidoneo stabilire se la malattia denunciata sia o meno compatibile con il godimento delle ferie (v. Cass. n. 15768/2000, con riferimento all’art. 24 c.c.n.l. "industria vetro" del 1990, il quale dispone testualmente che "la malattia di durata superiore ai 14 giorni consecutivi, regolarmente certificata ai sensi dell'art. 53, sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, ne interrompe il decorso").

Ugualmente illegittime sono quelle clausole contrattuali che consentono la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero (v. Cass. n. 1741/1998).

Il giudice di merito, nel valutare il sostanziale e apprezzabile pregiudizio arrecato alle ferie dallo stato morboso, in relazione alla sua natura ed entità, non può presumere tale pregiudizio dal mero fatto che il lavoratore debba osservare l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie, con conseguente limitazione del godimento delle ferie (cfr. Cass. n. 12406/1999).

Infine, l’efficacia sospensiva della malattia sul godimento delle ferie è valida anche per l’ipotesi di ferie collettive (Cass. n. 3093/1997).

Comunicazione dello stato di malattia e conversione dell’assenza

La sospensione delle ferie per malattia e, quindi, la conversione del relativo titolo di assenza, decorre dalla data di conoscenza, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello stato di malattia effettuata dal lavoratore (con l'osservanza di tutte le disposizioni in vigore: documentazione dello stato di malattia, certificazione, comunicazione del recapito se diverso dal solito, rispetto delle fasce orarie, ecc.).

La malattia insorta durante le ferie, quindi, non sospende automaticamente il decorso di esse, ma ciò avviene soltanto a seguito della comunicazione al datore di lavoro dell’insorta patologia (v. Cass. S.U. n. 1947/1998; Cass. n. 8106/2006; Trib. Firenze 4 febbraio 1991).

Di conseguenza, poiché l’effetto della conversione del titolo dell’assenza da ferie a malattia si produce solo successivamente alla data di ricezione da parte del datore di lavoro della comunicazione (mentre resta imputabile a titolo di ferie il periodo di assenza anteriore alla comunicazione), sarà interesse specifico del dipendente attivarsi affinché la certificazione pervenga il prima possibile al datore di lavoro.

Gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione della comunicazione inviata dal dipendente malato al datore di lavoro (data che può ovviamente non coincidere con quella di ricezione della certificazione), anche se compresi nel periodo certificato, sono imputabili a ferie e non a malattia e, pertanto, non vanno conteggiati nel periodo massimo indennizzabile (v. circ. INPS 17 maggio 1999, n. 109).


Controllo della compatibilità dello stato di malattia con il godimento delle ferie

Poiché l'effetto sospensivo delle ferie non è automatico, ma la compatibilità della malattia con il periodo feriale deve essere provata dal datore di lavoro, l'INPS ha stabilito, con la citata circolare n. 109/1999, che il datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia con la funzione tipica delle ferie deve fare richiesta all'Inps o alla Asl di una visita di controllo, precisando espressamente che si tratta di malattia insorta durante le ferie e che si chiede di verificare la sussistenza delle condizioni per ritenere interrotte le ferie.

Come principio generale, l'Inps ritiene che, se il datore di lavoro non chiede la visita di controllo, il periodo feriale risulta automaticamente interrotto.

Malattia insorta prima delle ferie

La malattia insorta prima dell’inizio del periodo feriale e protrattasi in tale periodo, decorre regolarmente senza incidere sulle ferie, che saranno godute in un momento successivo. Al riguardo, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- in caso di ferie programmate, il lavoratore deve essere considerato in malattia fino a completa guarigione e resta integro il suo diritto di fruire delle ferie in un momento successivo;

- se il lavoratore guarisce durante le ferie collettive, una volta cessata la malattia egli godrà delle ferie restanti, salvo recuperare successivamente quelle non utilizzate.

Tuttavia, in caso di sospensione delle ferie per malattia, il lavoratore non può autonomamente prolungare il periodo feriale. Permane quindi l'obbligo di riprendere il lavoro alla data del previsto rientro dalle ferie, oppure alla fine della malattia, se essa si protrae oltre il termine delle ferie collettive.

Principali riferimenti giurisprudenziali

- Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 616, in Mass. giur. lav., 1998, 231; e in Foro it., 1998, I, 1062;

- Corte Cost. 19 giugno 1990, n. 297, in Mass. giur. lav., 1990, 261;

- Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998, 23 febbraio 1998, n. 1947, in Foto it., 1998, I, 1065;

- Cass. 6 aprile 2006, n. 8016, in Mass. giur. lav., 2006, 756;

- Trib. Firenze 4 febbraio 1991, in Orient. giur. lav., 1991, I, 344.

Riferimenti normativi

Art. 36, Cost.; art. 2109, comma 3, cod. civ.; Circ. INPS 17 maggio 1999, n. 109.