Ccnl alimentare: accordo raggiunto, incrementi salariali di 96 € mensili
Dichiarazione del segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza

Un incremento salariale mensile medio pari a 96 euro, suddiviso in tre tranches (40 a decorrere dal 1 settembre 2005, 40 dal 1 marzo 2006 e 16 dal 1 gennaio 2007) e, in aggiunta, un importo forfetario (una tantum), uguale per tutti, pari a 160 euro, a copertura del periodo 1 giugno - 31 agosto 2005, che verrà erogato nella busta paga di ottobre. Questi i contenuti dell’accordo di rinnovo del biennio economico del contratto nazionale dei 300 mila lavoratori dell’industria alimentare, scaduto lo scorso 31 maggio e sottoscritto questa mattina presso la sede della Confindustria a Roma, da Fai, Flai, Uila e Federalimentare.

Ne da notizia il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza che esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta. “Ancora una volta - ha dichiarato Mantegazza a conclusione della kermesse notturna - abbiamo mantenuto l’impegno assunto durante le assemblee con i lavoratori. L’incremento salariale complessivo è infatti del 6,3% e garantisce il pieno e reale recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, assicurando ai lavoratori soldi freschi utili a far fronte ai forti rincari di questi mesi. Nonostante le forti resistenze della controparte, che hanno reso necessaria la dichiarazione di diverse  iniziative di lotta, il risultato raggiunto può essere considerato straordinario in quanto i lavoratori portano a casa lo stesso aumento di due anni fa, ottenuto però in condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle attuali”.

 

Verbale di accordo

 In data 17 settembre 2005

tra

AIDI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSOLZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSODISTIL, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE

e

FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
è stato concluso l’accordo per il rinnovo della parte economica del Ccnl 14.7.2003 per gli addetti all’Industria alimentare.

Incrementi retributivi

L’aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui all’art. 51 del vigente Ccnl è pari ad euro 96 lordi mensili, calcolato sul parametro 137, suddiviso in tre tranches pari a 40 euro lordi, decorrenti dal 1.09.2005; 40 euro lordi, decorrenti dal 1.03.2006; 16 euro lordi, decorrenti dal 1.01.2007.

Tabelle

Liv.

Par.

Vecchi minimi fino al 31/08/2005

Aumenti dal 1/9/2005

Nuovi minimi dal 1/9/2005

Aumenti dal 1/3/2006

Nuovi minimi dal 1/3/2006

Aumenti dal 1/1/2007

Nuovi minimi dal 1/1/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1S

230

1.367,37

67,15

1.434,52

67,15

1.501,67

26,86

1.528,53

1

200

1.189,01

58,39

1.247,40

58,39

1.305,79

23,36

1.329,15

2

165

980,96

48,18

1.029,14

48,18

1.077,32

19,27

1.096,59

3A

145

862,05

42,34

904,39

42,34

946,73

16,93

963,66

3

130

772,87

37,96

810,83

37,96

848,79

15,18

863,97

4

120

713,42

35,04

748,46

35,04

783,50

14,01

797,51

5

110

653,97

32,12

686,09

32,12

718,21

12,85

731,06

6

100

594,52

29,20

623,72

29,20

652,92

11,68

664,60

 

Viaggiatori o piazzisti

Liv.

Par.

Vecchi minimi fino al 31/08/2005

Aumenti dal 1/9/2005

Nuovi minimi dal 1/9/2005

Aumenti dal 1/3/2006

Nuovi minimi dal 1/3/2006

Aumenti dal 1/1/2007

Nuovi minimi dal 1/1/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

165

980,96

48,18

1.029,14

48,18

1.077,32

19,27

1.096,59

II

130

772,87

37,96

810,83

37,96

848,79

15,18

863,97

 

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo (17.09.2005) verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° giugno 2005 – 31 agosto 2005, un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum di euro 160 lordi. Tale importo – che maturerà in relazione al servizio effettivamente prestato nel periodo di cui sopra – verrà erogato unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2005, ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra nella relativa base di computo. Detta erogazione inoltre secondo quanto previsto dall’art. 2120 cc e dall’art. 73 del Ccnl è esclusa dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.