(*) Le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dal Dlgs 247/2005, dal Dl 203/2005 come convertito dalla legge 248/2005 e dalla legge finanziaria 266/2005. Si segnalano, inoltre, le modifiche introdotte dal Dlgs 252/2005 che andranno in vigore dal 1° gennaio 2008.
TITOLO I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta
sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto
del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito
complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti
e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato,
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle
deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell'articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) abrogata
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché,
con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi
di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo
1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Articolo 4
Coniugi e figli minori
1. Ai fini della determinazione del
reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli
articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi
per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai
sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività
separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli
articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del
loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo
171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono
imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori
sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se
vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore
i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.
Articolo 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di
imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state
costituite all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo
o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate
alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può
essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è
determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione
dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia
prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro
nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione
del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,
recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che
le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente,
nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di
aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo
e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Articolo 6
Classificazione dei redditi
1. I singoli redditi sono classificati
nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi
di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa,
a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi
moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono
maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati
redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative
a tali redditi.
Articolo 7
Periodo di imposta
1. L'imposta è dovuta per
anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma,
salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 13.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme
relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta
in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati
separatamente a norma degli articoli 19 e 21, salvo il disposto del comma 3
dell'articolo 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso
articolo 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina
sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo
le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo
80 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione
ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e
delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti
e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita
semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni
del comma 1-bis dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato
articolo 84.
Articolo 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono
a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna
categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno
in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più
prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni
e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei
beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è
proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale
determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati,
si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto
possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i
servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio
e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e
i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti
in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i
titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società,
in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero,
per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo
dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base
ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni
a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione
o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
Articolo 10
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono,
se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono
a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi
o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale
e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del
codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare
il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della
forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi
e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore
al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente,
relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente
non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche
collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo
e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da
accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del
predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal
datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti
non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi
del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote
di TFR alle forme pensionistiche complementari; (1)
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore
a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto
importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli
anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso
gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo
1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni
non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni
di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire,
a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge
22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute
nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi
dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di
sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera
e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433
del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino
all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi
domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla
lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione
per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito. (1)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della
imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità
immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di
possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili
di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in
categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate
in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà
o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene
conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare
non risulti locata.
(1) La disposizione sarà interessata
dalle modifiche introdotte dal Dlgs 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2008.
Articolo 11
Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
1. Dal reddito complessivo al netto
degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000
euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1
è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 o di impresa di cui all'articolo
66, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500
euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate
nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto
è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso
è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi,
ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Articolo 12
Deduzioni per oneri di famiglia
1. Dal reddito complessivo si deducono
per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto
i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si
è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non
è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro,
le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state
sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni
e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo,
e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale
a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di
zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto,
si computano le prime quattro cifre decimali.
Articolo 13
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento.
1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo, diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale, concorrono soltanto redditi
di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle
medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono
superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta
netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito
degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500
euro.
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 15 e 16
nonché in altre disposizioni di legge.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti
al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta
è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a
sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi.
Articolo 14
Altre detrazioni
abrogato
Articolo 15
Detrazioni per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,
se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti
dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti
per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni
di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno
precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo.
Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto
è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla
residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri
correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione
spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al
locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il
periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non
si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità
immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia
o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti
di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con
riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative
e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa
o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri
accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione
spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse
da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche,
per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono
i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma
1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo
cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida
e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti
sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire
con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta
in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico
risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con
riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni
o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui
va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente,
di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali
di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui
alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione
da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono
a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente
le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati
da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro
ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze
sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non
superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria,
in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa
di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere
i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori
di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto
limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di
lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali
e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa
con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto
di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività
culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione,
la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge
1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione
in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché
le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni
e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni
in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,
al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione
di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di
due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso
di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori
modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo
altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della
lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi
tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o
postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi
passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza
di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca,
per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le
condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente
comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un
milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri
di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma
3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte
che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole
spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo
5 ai fini della imputazione del reddito.
Articolo 16
Detrazioni per canoni di locazione
1. Ai soggetti titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi
2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata
al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono
la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque
tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno
di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire
60 milioni.
Articolo 17
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente
sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere
a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122
del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto
in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità
di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125
del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto
delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto
di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 50, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; (1)
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze
o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui
al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennità
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché,
in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni
relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della
L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art.
1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
e delle società di persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività
sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi
conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali
esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate
a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione
e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società
stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società
e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione
del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore
a cinque anni;
m) abrogata
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o
del titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi
di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in
accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero
imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati
alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali
il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici
provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità
stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se
ciò risulta più favorevole per il contribuente.
(1) La disposizione sarà interessata
dalle modifiche introdotte dal Dlgs 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2008.
Articolo 18
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti
da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si
applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà
di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui
al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo
27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché
di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992.
Articolo 19
Indennità di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto
costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta
è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto
delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero
degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando
il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta
in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello
in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando
le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è
stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni
in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo
13 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire
120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo
è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore
a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la
somma è proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota
determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte
a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione
del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono
imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri
di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla
durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1,
dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo
il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso
a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione,
e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità,
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari
alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data
del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato
all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato
in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni
anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota
ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni
e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità
e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi
1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni
e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme
e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età
di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella
applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità
e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di
cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo,
è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito
da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali
al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre
somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Articolo 20 (1)
Prestazioni pensionistiche
1. Le prestazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 1 dell'articolo 17 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione
dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19,
assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione
e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta
in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello
in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando
le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 19, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente
maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica
sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione
si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e
3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso
di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento
o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause
non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo
annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione,
le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo
10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo
di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi
del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.
(1) La disposizione sarà interessata
dalle modifiche introdotte dal Dlgs 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2008.
Articolo 20-bis (1)
Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione,
riduzione del capitale e liquidazione
1. Ai fini della determinazione
dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati
ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente
dall'applicabilità della tassazione separata.
(1) Articolo
introdotto dall'articolo 1 del Dlgs 247/2005.
Articolo 21
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati
separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è
determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla
metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i
redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai
soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l)
del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà
del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno
in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le
somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1
dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è
determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno
di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della
quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la
successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile
si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno
dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 13 per il primo scaglione
di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un
importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi
1 e 2 dell'articolo 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno
degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati
devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo
17 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
Articolo 22
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma
dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti
per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo
165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo
di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle
società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano,
nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati
o partecipanti.
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle
ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo,
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in
sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare
delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta
netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Articolo 23
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello
Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti
da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel
territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello
Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67,
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi
di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché
da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari,
in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati
o partecipanti non residenti (113).
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del
comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo
Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine
rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali
e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio
dello Stato.
Articolo 24
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti
l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente
a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 15 (119) spettano soltanto per gli oneri
indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono.
Capo II - Redditi fondiari
Articolo 25
Redditi fondiari
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti
ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono
essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel
catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.
Articolo 26
Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari concorrono,
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti
che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto
o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, per il periodo
di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono
a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate
sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale
sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito
fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per
la parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte,
nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il
reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo
possesso.
Articolo 27
Reddito dominicale dei terreni
1. Il reddito dominicale è
costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal
terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo
32.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono
pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli,
nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 55.
Articolo 28
Determinazione del reddito dominicale
1. Il reddito dominicale è
determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le
norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza
per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti
e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale,
e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata,
d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie
e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici
tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in
serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità
nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione
della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.
Articolo 29
Variazioni del reddito dominicale
1. Dà luogo a variazioni del
reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura
allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione
della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti
le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali
o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento
dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire
qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria,
si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite
a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni
censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia
se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività
diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria,
si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme
della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni
tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione
censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione
censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione
di quelle esistenti.
Articolo 30
Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito dominicale
contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente
all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano
porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo
29 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati
i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 29 se la denuncia è stata
presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è
stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo
29 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 31
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo rustico costituito
per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali
non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per
cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno
in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento
di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto
ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo,
il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita,
si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore
danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,
se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio
del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale,
che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici
tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri
soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati
provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate
e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici
delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative
alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e
il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra
in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera
interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente
interposti.
Articolo 32
Reddito agrario
1. Il reddito agrario è costituito
dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio
e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità
del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo
di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa
insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto
dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei
capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto
della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere
occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma
2 dell'articolo 27.
Articolo 33
Imputazione del reddito agrario
1. Se il terreno è dato in
affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo
dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data
in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito
agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la
quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare
alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal
quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza
del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione
della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti
uguali.
Articolo 34
Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario è determinato
mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità
e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo
28. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto
articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 29 e 30 valgono
anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata
le denunce di cui all'articolo 30 possono essere presentate anche dall'affittuario
o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma
4-bis dell'articolo 28.
Articolo 35
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 31 il reddito agrario si considera inesistente.
Articolo 36
Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati è
costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare
urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre
costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le
aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si
considerano parti integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione,
le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto,
compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano,
altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali
sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità
del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque
utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di
cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune,
cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre
a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.
Articolo 37
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle
unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle
tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,
mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito
delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è
disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione
censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso
di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito
al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene
oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di
imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto
è determinato comparativamente a quello delle unità similari già
iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente
del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1,
il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione
al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è
elevata al 25 per cento.
4-ter. abrogato
4-quater. abrogato
Articolo 38
Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per un triennio il reddito
lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale
per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione
dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede
a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare, ovvero,
per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione
della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di
locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è
determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari
aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati
viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di
una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione
censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e
la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
Articolo 39
Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 38 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
Articolo 40
Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Articolo 41
Unità immobiliari non locate
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.
Articolo 42
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive
di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e
relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni
cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla
custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei
lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre
che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e
alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 32.
Articolo 43
Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi
di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati
o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 65,
comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi
indicato.
Capo III - Redditi di capitale
Articolo 44
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei
certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società
ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili
la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati
nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati
da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica
e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere
realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari
emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a),
b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli
e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale
o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al
periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la
relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del
reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine
l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso
o da altri elementi certi e precisi; (1)
b) abrogata (2)
si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare
alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza
la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né
di controllo sulla gestione stessa.
(1) Lettera così sostituita dal comma
1 dell'articolo 2 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 3
dello stesso articolo 2.
(2) Lettera abrogata dal comma 1 dell'articolo
2 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo
2.
Articolo 45
Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito di capitale è
costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti
nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere
a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 44 è compresa anche la differenza
tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e
il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione,
ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione.
I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 sono determinati
valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché
le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo
il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti
alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte
in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data
di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella
in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione
della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a
tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo
44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di
trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli
interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni,
maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti
dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in
valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in
cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende,
oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli
altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze
non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare
maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto
gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma
di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente
alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari,
nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione
delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo
corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni
o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione
e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione
od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo
prospetto predisposto dalla società di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo
44 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita
o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata
senza tener conto dei rendimenti finanziari.
Articolo 46
Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle società
commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro
soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti
di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro
titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni
e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
Articolo 47
Utili da partecipazione
1. Salvi i casi di cui all'articolo
3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche
in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente
dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse
non accantonata in sospensione di imposta.
2. Le renumerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella
stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel
caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito
in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo
precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato
nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per
cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo
110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti
non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto
delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo;
ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione
del reddito per il loro intero ammontare. (1)
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile gli utili relativi alla partecipazione
al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), corrisposti da società residenti in Paesi
o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel caso
in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia
avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (2)
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione
di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni
o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e
con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o
il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito
del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto
mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata
è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza
alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno
recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria
che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso,
di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione
anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte
che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni
o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche
per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società,
soggetti all'imposta di cui al titolo II.
(1) Comma così modificato dal comma 2
dell'articolo 2 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello
stesso articolo 2.
(2) Comma così modificato dal comma 2 dell'articolo
2 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo
2.
Articolo 48
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono redditi di capitale
gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli
conseguiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera
d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Capo IV - Redditi di lavoro dipendente
Articolo 49
Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente
quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro,
con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso
il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo
le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Articolo 50
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20
per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori
di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati
al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti
del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente,
o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente
redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a),
e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi
di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano
un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti
ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri
del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli
articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816,
nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della
Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano
il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli
indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili
ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti
dalla legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione
ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo
14.