|
Decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, comma 3. Proposta di
adeguamento della "Tabella Indennizzo danno biologico" approvata con Decreto
ministeriale 12 luglio 2000.
Il Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 28 febbraio 2006- Visto il decreto legislativo n. 479
del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
- Visto il Testo Unico concernente l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modifiche;
- Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144";
- Vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 28 dell'8
novembre 2005, con particolare riferimento a quanto previsto in materia
di avvio dell'ottimizzazione della disciplina del danno biologico e di
predisposizione delle proposte per il miglioramento di tutte le prestazioni;
- Viste le proposte legislative di modifica e integrazione dell'art. 13
del Decreto Legislativo n. 38/2000, per il miglioramento del livello delle
prestazioni economiche, in attesa di una organica e complessive riforma
del Testo Unico;
- Considerato che dette proposte attengono in particolare all'abbassamento
del grado di invalidità da indennizzare in capitale e del grado di invalidità
da indennizzare in rendita, alla rielaborazione della tabella dei coefficienti,
alla rivalutazione periodica degli importi indicati nella Tabella degli
indennizzi del danno biologico, all'estensione dei parametri di valutazione
del danno biologico a tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi
del lavoro, al miglioramento delle prestazioni sanitarie e dell'istituto
dell'assegno per assistenza personale continuativa;
- Considerato, altresì, che nell'immediato si può procedere, ai sensi
del comma 3, dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000, ad un adeguamento
della "Tabella indennizzo danno biologico" (D.M. 12 luglio 2000), con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- Preso atto che gli importi degli indennizzi danno biologico sono rimasti
immutati dal 12 luglio 2000, mentre le prestazioni economiche che indennizzano
il danno patrimoniale sono state rivalutate sulla base delle disposizioni
contenute nell'articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.
38;
- Considerato che detto adeguamento consente un recupero, con effetti
da luglio 2000 a dicembre 2005, degli indennizzi danno biologico sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati;
- Vista la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nel periodo
luglio 2000 - dicembre 2005 che determina un coefficiente di rivalutazione
pari a 1,1247;
- Vista la nuova "Tabella Indennizzo danno biologico" elaborata applicando
alla precedente il suddetto indice di rivalutazione;
- Vista la relazione del Direttore Generale in data 27 febbraio 2006;
- Con il parere consultivo favorevole del Direttore Generale,
Delibera
di approvare la nuova "Tabella Indennizzo danno biologico" che, allega,
costituisce parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sarà inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l'adozione del conseguente provvedimento.
Inoltre, condividendo le proposte di miglioramento dei livelli delle prestazioni
economiche, di cui alle allegate schede tecniche, il Consiglio di Amministrazione
rappresenta l'opportunità ed auspica che esse trovino accoglimento in
sede legislativa.
Allegato
n. 1
Proposte di miglioramento del livello delle prestazioni economiche dell'Istituto
Tabelle indennizzo danno biologico
Indennizzo in rendita
(importi in euro)
|
Grado
%
|
Rendita
annua
|
|
16
|
1.161,71
|
|
17
|
1.277,90
|
|
18
|
1.394,07
|
|
19
|
1.510,24
|
|
20
|
1.626,41
|
|
21
|
1.742,58
|
|
22
|
1.858,75
|
|
23
|
1.974,92
|
|
24
|
2.091,09
|
|
25
|
2.207,27
|
|
26
|
2.323,44
|
|
27
|
2.439,61
|
|
28
|
2.555,78
|
|
29
|
2.671,95
|
|
30
|
2.846,21
|
|
31
|
3.020,47
|
|
32
|
3.194,72
|
|
33
|
3.368,98
|
|
34
|
3.543,24
|
|
35
|
3.717,49
|
|
36
|
3.891,75
|
|
37
|
4.066,02
|
|
38
|
4.240,28
|
|
39
|
4.414,53
|
|
40
|
4.646,88
|
|
41
|
4.879,22
|
|
42
|
5.111,56
|
|
43
|
5.343,90
|
|
44
|
5.576,25
|
|
45
|
5.808,59
|
|
46
|
6.040,93
|
|
47
|
6.273,27
|
|
48
|
6.505,62
|
|
49
|
6.737,97
|
|
50
|
6.970,31
|
|
51
|
7.202,66
|
|
52
|
7.435,00
|
|
53
|
7.667,34
|
|
54
|
7.899,68
|
|
55
|
8.132,03
|
|
56
|
8.364,37
|
|
57
|
8.596,71
|
|
58
|
8.829,05
|
|
59
|
9.061,40
|
|
60
|
9.293,74
|
|
61
|
9.526,09
|
|
62
|
9.758,44
|
|
63
|
9.990,78
|
|
64
|
10.223,12
|
|
65
|
10.455,46
|
|
66
|
10.629,72
|
|
67
|
10.803,98
|
|
68
|
10.978,24
|
|
69
|
11.152,49
|
|
70
|
11.326,75
|
|
71
|
11.501,01
|
|
72
|
11.675,26
|
|
73
|
11.849,52
|
|
74
|
12.023,79
|
|
75
|
12.198,04
|
|
76
|
12.372,30
|
|
77
|
12.546,56
|
|
78
|
12.720,82
|
|
79
|
12.895,07
|
|
80
|
13.069,33
|
|
81
|
13.243,59
|
|
82
|
13.417,84
|
|
83
|
13.592,10
|
|
84
|
13.766,36
|
|
85
|
13.940,62
|
|
86
|
14.114,87
|
|
87
|
14.289,13
|
|
88
|
14.463,39
|
|
89
|
14.637,64
|
|
90
|
14.811,91
|
|
91
|
14.986,17
|
|
92
|
15.160,43
|
|
93
|
15.334,68
|
|
94
|
15.508,94
|
|
95
|
15.683,20
|
|
96
|
15.857,45
|
|
97
|
16.031,71
|
|
98
|
16.205,97
|
|
99
|
16.380,22
|
|
100
|
16.554,48
|
Tabella indennizzo
danno biologico
Indennizzo in capitale
(importi in euro)
MASCHI
|
Grado
%
|
Punto
INAIL
|
FASCE
DI ETÀ
|
|
fino
a 20
|
21-25
|
26-30
|
31-35
|
36-40
|
|
6
|
929,37
|
5.576,22
|
5.297,41
|
5.018,60
|
4.739,79
|
4.460,98
|
|
7
|
987,46
|
6.912,22
|
6.566,61
|
6.221,00
|
5.875,39
|
5.529,78
|
|
8
|
1.045,55
|
8.364,40
|
7.946,18
|
7.527,96
|
7.109,74
|
6.691,52
|
|
9
|
1.103,63
|
9.932,67
|
9.436,04
|
8.939,40
|
8.442,77
|
7.946,14
|
|
10
|
1.161,72
|
11.617,20
|
11.036,34
|
10.455,48
|
9.874,62
|
9.293,76
|
|
11
|
1.277,89
|
14.056,79
|
13.353,95
|
12.651,11
|
11.948,27
|
11.245,43
|
|
12
|
1.394,06
|
16.728,72
|
15.892,28
|
15.055,85
|
14.219,41
|
13.382,98
|
|
13
|
1.510,23
|
19.632,99
|
18.651,34
|
17.669,69
|
16.688,04
|
15.706,39
|
|
14
|
1.626,41
|
22.769,74
|
21.631,25
|
20.492,77
|
19.354,28
|
18.215,79
|
|
15
|
1.742,58
|
26.138,70
|
24.831,77
|
23.524,83
|
22.217,90
|
20.910,96
|
segue
|
Grado
%
|
Punto
INAIL
|
FASCE
DI ETÀ
|
|
41-45
|
46-50
|
51-55
|
56-60
|
61-65
|
66
e oltre
|
|
6
|
929,37
|
4.182,17
|
3.903,35
|
3.624,54
|
3.345,73
|
3.066,92
|
2.788,11
|
|
7
|
987,46
|
5.184,17
|
4.838,55
|
4.492,94
|
4.147,33
|
3.801,72
|
3.456,11
|
|
8
|
1.045,55
|
6.273,30
|
5.855,08
|
5.436,86
|
5.018,64
|
4.600,42
|
4.182,20
|
|
9
|
1.103,63
|
7.449,50
|
6.952,87
|
6.456,24
|
5.959,60
|
5.462,97
|
4.966,34
|
|
10
|
1.161,72
|
8.712,90
|
8.132,04
|
7.551,18
|
6.970,32
|
6.389,46
|
5.808,60
|
|
11
|
1.277,89
|
10.542,59
|
9.839,75
|
9.136,91
|
8.434,07
|
7.731,23
|
7.028,40
|
|
12
|
1.394,06
|
12.546,54
|
11.710,10
|
10.873,67
|
10.037,23
|
9.200,80
|
8.364,36
|
|
13
|
1.510,23
|
14.724,74
|
13.743,09
|
12.761,44
|
11.779,79
|
10.798,14
|
9.816,50
|
|
14
|
1.626,41
|
17.077,31
|
15.938,82
|
14.800,33
|
13.661,84
|
12.523,36
|
11.384,87
|
|
15
|
1.742,58
|
19.604,03
|
18.297,09
|
16.990,16
|
15.683,22
|
14.376,29
|
13.069,35
|
FEMMINE
|
Grado
%
|
Punto
INAIL
|
FASCE
DI ETÀ
|
|
fino
a 20
|
21-25
|
26-30
|
31-35
|
36-40
|
|
6
|
1.016,50
|
6.099,00
|
5.794,05
|
5.489,10
|
5.184,15
|
4.879,20
|
|
7
|
1.074,59
|
7.522,13
|
7.146,02
|
6.769,92
|
6.393,81
|
6.017,70
|
|
8
|
1.132,68
|
9.061,44
|
8.608,37
|
8.155,30
|
7.702,22
|
7.249,15
|
|
9
|
1.190,76
|
10.716,84
|
10.181,00
|
9.645,16
|
9.109,31
|
8.573,47
|
|
10
|
1.248,85
|
12.488,50
|
11.864,08
|
11.239,65
|
10.615,23
|
9.990,80
|
|
11
|
1.365,02
|
15.015,22
|
14.264,46
|
13.513,70
|
12.762,94
|
12.012,18
|
|
12
|
1.481,19
|
17.774,28
|
16.885,57
|
15.996,85
|
15.108,14
|
14.219,42
|
|
13
|
1.597,36
|
20.765,68
|
19.727,40
|
18.689,11
|
17.650,83
|
16.612,54
|
|
14
|
1.713,53
|
23.989,42
|
22.789,95
|
21.590,48
|
20.391,01
|
19.191,54
|
|
15
|
1.829,71
|
27.445,65
|
26.073,37
|
24.701,09
|
23.328,80
|
21.956,52
|
segue
|
Grado
%
|
Punto
INAIL
|
FASCE
DI ETÀ
|
|
41-45
|
46-50
|
51-55
|
56-60
|
61-65
|
66
e oltre
|
|
6
|
1.016,50
|
4.574,25
|
4.269,30
|
3.964,35
|
3.659,40
|
3.354,45
|
3.049,50
|
|
7
|
1.074,59
|
5.641,60
|
5.265,49
|
4.889,38
|
4.513,28
|
4.137,17
|
3.761,07
|
|
8
|
1.132,68
|
6.796,08
|
6.343,01
|
5.889,94
|
5.436,86
|
4.983,79
|
4.530,72
|
|
9
|
1.190,76
|
8.037,63
|
7.501,79
|
6.965,95
|
6.430,10
|
5.894,26
|
5.358,42
|
|
10
|
1.248,85
|
9.366,38
|
8.741,95
|
8.117,53
|
7.493,10
|
6.868,68
|
6.244,25
|
|
11
|
1.365,02
|
11.261,42
|
10.510,65
|
9.759,89
|
9.009,13
|
8.258,37
|
7.507,61
|
|
12
|
1.481,19
|
13.330,71
|
12.442,00
|
11.553,28
|
10.664,57
|
9.775,85
|
8.887,14
|
|
13
|
1.597,36
|
15.574,26
|
14.535,98
|
13.497,69
|
12.459,41
|
11.421,12
|
10.382,84
|
|
14
|
1.713,53
|
17.992,07
|
16.792,59
|
15.593,12
|
14.393,65
|
13.194,18
|
11.994,71
|
|
15
|
1.829,71
|
20.584,24
|
19.211,96
|
17.839,67
|
16.467,39
|
15.095,11
|
13.722,83
|
Allegato
n. 2
Proposte di miglioramento del livello delle prestazioni economiche dell'Istituto
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO
2000, N. 38 ("danno biologico").
1. - Abbassamento del
grado di invalidità da indennizzare in capitale dall'attuale 6% al 4%.
Attualmente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000,
il grado minimo di menomazione indennizzabile (in capitale) è pari al
6%.
Il legislatore del 2000 aveva stabilito una franchigia fino al 5% di invalidità
ritenendo, verosimilmente, che menomazioni inferiori al 6%, per la loro
lieve entità, fossero non rilevanti in un sistema di tutela sociale.
La concreta esperienza, tuttavia, sta dimostrando che, proprio per effetto
della suddetta franchigia, restano escluse dalla tutela patologie di una
certa rilevanza sotto il profilo menomativo, come ad esempio: amputazione
dell'anulare, disturbi del ritmo cardiaco, frattura ossa nasali, cicatrici
cutanee non interessanti il volto ed il collo, perdita delle ultime due
falangi del mignolo, ernia inguinale, ecc.
La proposta di cui si tratta, quindi, ha lo scopo di ricomprendere nella
tutela indennitaria anche queste patologie, e altre similari.
Nel contempo, risulterebbe altresì ampliata l'area dell'esonero del datore
di lavoro dalla responsabilità civile.
Quanto agli oneri finanziari, si stima che:
- i casi con grado di menomazione pari al 5% saranno circa 3500, con un
importo medio di indennizzo pari a 3700 euro e, quindi, con un costo complessivo
annuo di circa 13 milioni di euro;
- i casi con grado di menomazione pari al 4% saranno circa 13.000, con
un importo medio di indennizzo pari a 3000 euro e, quindi, con un costo
complessivo annuo di circa 39 milioni di euro.
L'onere annuo relativo alla proposta, dunque, può presumersi pari a 52
milioni di euro circa in totale.
2 - Abbassamento all'11%
del grado di invalidità da indennizzare in rendita, comprendendo nella
rendita sia una quota per il ristoro del danno biologico sia una quota
per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione.
Attualmente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, tale rendita
viene erogata solo per danni pari o superiori al 16%, mentre per i gradi
dal 6% al 15% si provvede con la liquidazione di un indennizzo in capitale
del solo danno biologico.
La proposta nasce dalla esigenza, di indubbia valenza sociale, di erogare
le prestazioni economiche per danno permanente mediante pagamento dell'indennizzo
in rendita mensile, anziché mediante liquidazione di una somma in capitale
una tantum nonché di ristorare le conseguenze patrimoniali della menomazione
anche per gradi inferiori al 16%.
In questo modo si garantisce al reddituario un sostegno economico per
tutta la vita e si agevola il consolidamento del rapporto tra INAIL e
infortunato, rapporto che costituisce il presupposto indispensabile per
la continuità di assistenza attraverso la fornitura di tutte le prestazioni
non economiche (sanitarie, assistenziali, protesiche, ecc.) che concretizzano
la tutela globale.
In questa prospettiva, inoltre, si ritiene che anche le rendite per gradi
di menomazione compresi tra l'11% ed il 16% debbano essere erogate per
tutta la vita, e cioè senza prevedere la liquidazione in capitale al termine
del periodo revisionale come, invece, previsto dall'art. 75 T.U.
Oneri finanziari.
La riforma riguarderebbe circa 4500 casi l'anno (e cioè quelli aventi
un grado di menomazione tra l'11 ed il 15%).
Attualmente l'indennizzo in capitale una tantum di questi 4500 casi comporta
una spesa complessiva di circa 60 milioni di euro all'anno.
La trasformazione in rendita della liquidazione in capitale determinerebbe
una uscita di ratei annui di rendita stimabile in circa 6,5 milioni di
euro nel primo anno, di 13 milioni di euro nel secondo, e così via.
Pertanto, in termini di flusso di cassa, la riforma produrrebbe, nell'immediato,
una contrazione degli oneri annui.
In termini di valore capitale delle prestazioni, si avrebbe un onere complessivo
stimabile in circa 130 milioni di euro annui, con un incremento, quindi,
di 70 milioni di euro rispetto al predetto onere attuale di 60 milioni.
3 - Rivalutazione periodica
degli importi indicati nelle "Tabelle indennizzo danno biologico" in capitale
e in rendita.
La proposta - colmando una lacuna presente nell'art. 13 del D.Lgs. n.
38/2000 - mira ad estendere agli indennizzi del danno biologico il principio,
da sempre presente nel Testo Unico, di conservare inalterato nel tempo
il valore economico delle prestazioni INAIL, rispondendo all'esigenza
di garantire costantemente i "mezzi adeguati alle esigenze di vita" di
cui all'art. 38 Costituzione.
Si tratta, cioè, di armonizzare i meccanismi di rivalutazione degli indennizzi
del danno biologico con quelli già previsti per il danno patrimoniale.
Si sono assunti, perciò, criteri e cadenze della rivalutazione periodica
dettati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000, che hanno trovato conferma
nell'art. 5, comma 6, della legge n. 57/2001 riguardante l'aggiornamento
degli importi dovuti per il risarcimento del danno alla persona derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Entrambe le norme fanno riferimento ad aggiornamenti, con cadenza annuale,
degli importi in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT.
Oneri finanziari.
Poiché le attuali "Tabelle" sono ferme al luglio 2000 (data della loro
pubblicazione), una prima rivalutazione ancorata alle variazioni dell'indice
ISTAT intervenute nel periodo luglio 2000 - dicembre 2005 comporterebbe
una spesa stimabile in circa 21 milioni di euro per il secondo semestre
2006 e in circa 44,5 milioni di euro per l'anno 2007.
4 - Estensione dei
parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici,
interni ed esterni al Testo Unico, riguardanti gli invalidi del lavoro,
con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle
vigenti disposizioni per accedere alle relative provvidenze (ad es. prestazioni
accessorie per i Grandi Invalidi, accesso alle liste di collocamento mirato,
esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, ecc.).
La proposta - colmando una lacuna presente nell'art. 13 del D.Lgs. n.
38/2000 - mira ad estendere la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica
(danno biologico) a tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi
del lavoro che sono attualmente disciplinati con riferimento alla nozione
di attitudine al lavoro.
Si tratta, perciò, di un intervento di razionalizzazione e semplificazione
del sistema.
Attualmente, infatti, è necessario effettuare una doppia valutazione dei
postumi, una per le prestazioni economiche in capitale o in rendita con
i criteri del "danno biologico" previsti dal citato art 13, e l'altra
per le prestazioni accessorie con i criteri della "attitudine al lavoro"
previsti dal Testo Unico.
Data la complessità della questione, si allega una specifica Nota esplicativa
Oneri finanziari
Nessuno, in quanto non si modificano né il contenuto delle prestazioni
né la platea dei beneficiari.
TESTO DI LEGGE
All'articolo 13, comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento" sono
sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 4 per cento" e
la seconda frase è sostituita dalla seguente:"l'indennizzo delle menomazioni
di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento
è erogato in capitale, dall'11 per cento è erogato in rendita, nella misura
indicata nell'apposita "Tabella indennizzo danno biologico".
All'articolo 13, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, nella prima frase, le parole "pari o superiore al 16 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore all'11 per cento"
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, sono emanate le nuove "Tabella dei
coefficienti" e "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al Decreto
Ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 - Serie Generale.
La nuova "Tabella indennizzo danno biologico" deve contenere l'aggiornamento
degli importi in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT a far data dal 25 luglio 2000.
I successivi adeguamenti, da effettuare con cadenza annuale a decorrere
dal 1° luglio di ciascun anno, sono approvati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT.
La nuova "Tabella dei coefficienti" dovrà essere emanata tenendo anche
conto della necessità di valorizzare le conseguenze patrimoniali delle
menomazioni che impediscono, o rendono particolarmente difficoltoso, lo
svolgimento di una qualunque attività lavorativa.
All'articolo 13, comma 7, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, dopo l'ultima frase è aggiunta la seguente: "Non si applica l'art.
75 del testo unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124".
Le disposizioni che precedono si applicano ai danni conseguenti ad infortuni
sul lavoro verificatisi e a malattie professionali denunciate a decorrere
dalla data di pubblicazione dei Decreti ministeriali di approvazione delle
nuove "Tabella indennizzo danno biologico" e "Tabella dei coefficienti".
Si applicano, altresì, ad aggravamenti di danni conseguenti ad infortuni
sul lavoro verificatisi e a malattie professionali denunciate a decorrere
dal 25 luglio 2000, intervenuti dopo la data di pubblicazione dei Decreti
ministeriali di approvazione delle nuove tabelle. Si applicano anche nei
casi in cui, a seguito di infortuni verificatisi e di malattie professionali
denunciate a decorre dalla predetta data del 25 luglio 2000 sia residuata
una menomazione dell'integrità psicofisica inferiore al 4 per cento, e
in seguito a nuovo infortunio sul lavoro verificatosi e a malattia professionale
denunciata a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto ministeriale
di approvazione delle nuove tabelle risulti una menomazione dell'integrità
psicofisica che complessivamente sia pari o superiore a detta percentuale.
Si applicano, inoltre, nei casi in cui, a seguito di infortuni verificatisi
e di malattie professionali denunciate a decorre dalla predetta data del
25 luglio 2000 sia residuata una menomazione dell'integrità psicofisica
inferiore all'11 per cento, e in seguito a nuovo infortunio sul lavoro
verificatosi e a malattia professionale denunciata a decorrere dalla data
di pubblicazione dei Decreti ministeriali di approvazione delle nuove
tabelle risulti una menomazione dell'integrità psicofisica che complessivamente
sia pari o superiore a detta percentuale.
All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, dopo il
comma 10, è inserito il seguente:
Comma 10-bis
1. All'articolo 178 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla fine del
comma 2, sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano subito o subiscano
una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al
60 per cento".
2. All'articolo 150, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
le parole "purché non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le
seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque
grado, purché non superiore al 60 per cento".
3. All'articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole
"di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e,
per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai
titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado
non inferiore al 35 per cento".
4. All'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
le parole "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate
nella tabella allegato n. 3 " sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni
sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi
di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato
n. 3 ".
5. All'articolo 218, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
le parole "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate
nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni
sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi
di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato
n. 3".
6. Alla fine dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è inserito
il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo speciale
assegno continuativo mensile di cui al comma 1 spetta nel caso di morte,
avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale,
del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di
grado non inferiore al 48 per cento".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla fine
del punto 1) sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, menomazione dell'integrità
psicofisica di grado superiore al 20 per cento"
8. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n.
68, dopo le parole "con un grado di invalidità superiore al 33 per cento"
sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con una menomazione dell'integrità
psicofisica di grado superiore al 20 per cento"
9. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le
parole "se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore
al 60 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, se hanno subito
una menomazione dell'integrità psicofisica di grado inferiore al 40 per
cento".
10. All'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n.
68, dopo le parole "abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si tratta di disabile
del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché per malattia
professionale denunciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, abbia una menomazione dell'integrità psicofisica di grado
superiore al 59 per cento"
11. All'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n.
68, dopo le parole "abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67 per cento e il 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e,
se si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi
nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia una menomazione dell'integrità
psicofisica di grado compreso tra il 50 per cento e il 59 per cento"
12. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministro della Sanità dell'1
febbraio 1991, alla fine del punto b) sono inserite le seguenti parole:
"e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o
superiore al 50 per cento".
13. All'articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro della Sanità dell'1
febbraio 1991, alla fine del punto b) sono inserite le seguenti parole:
"e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado inferiore
al 50 per cento".
Nota esplicativa della
proposta di estendere i parametri di valutazione del danno biologico a
tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro
L'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 ("danno biologico") ha introdotto, per
gli infortuni sul lavoro verificatisi, nonché le malattie professionali
denunciate, a decorrere dal 25 luglio 2000, un nuovo sistema di indennizzo
del danno permanente, sostituendo la nozione di attitudine al lavoro -
e relative tabelle valutative allegate al testo unico - con la nozione
di menomazione dell'integrità psicofisica - e relative tabelle valutative
emanate con D.M. 12.7.2000 - limitatamente alla liquidazione delle prestazioni,
in capitale o in rendita, erogate in luogo della precedente rendita per
inabilità permanente.
Ne consegue che per gli altri istituti giuridici che riguardano gli invalidi
del lavoro - quali ad es. assegno di incollocabilità, riconoscimento di
"Grandi invalido del lavoro", rendita di passaggio per silicosi/asbestosi,
attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato, ecc.
- continua a restare in vigore la nozione di attitudine al lavoro, come
stabilito dalla norma di raccordo di cui al comma 11 dello stesso art.
13 ("per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la
normativa del testo unico in quanto compatibile").
Da ciò la necessità di una doppia valutazione del danno permanente ogni
volta che si tratti di riconoscere, oltre all'indennizzo in capitale o
in rendita, anche una delle altre prestazione o provvidenza accessorie
previste per legge a favore degli invalidi del lavoro.
Il fatto che l'art. 13 non abbia, all'epoca, esteso la nozione di menomazione
dell'integrità psicofisica - e relative Tabelle - all'intero sistema di
garanzie dell'invalidità lavorativa si spiega verosimilmente con la scelta
del legislatore delegato di consentire un congruo periodo di sperimentazione
prima di dare completa attuazione alla norma delega (L. 144/1999, art.
55, comma 1, lettera s), secondo la quale - si ricorda - il danno biologico
va valutato e ristorato nell'ambito di tutto "il sistema di indennizzo
e di sostegno sociale" e, quindi, anche con riguardo alle prestazioni
e provvidenze accessorie.
Il periodo di sperimentazione era necessario in quanto la sostituzione
del concetto di attitudine al lavoro con quello di menomazione dell'integrità
psicofisica non si concretizza unicamente nell'attribuzione di differenti
punteggi, ma comporta due ben distinti approcci valutativi stante la diversità
dei criteri e dell'oggetto stesso della valutazione (si pensi, ad es.,
alle voci di nuova tabellazione irrilevanti per l'attitudine al lavoro).
La concreta esperienza maturata fornisce, oggi, adeguati elementi di valutazione
per avanzare una proposta di sistematico riordino e armonizzazione della
materia, fondata sui seguenti criteri:
- sostituire, in tutto il sistema di tutela della invalidità da lavoro,
la nozione di attitudine al lavoro - e relative Tabelle e criteri valutativi
-con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica e relativi Tabella
e criteri valutativi;
- rideterminare le soglie di invalidità stabilite dalle norme vigenti
per l'accesso alle varie prestazioni e provvidenze accessorie, convertendo
i gradi di riduzione o perdita della attitudine al lavoro di cui alle
Tabelle allegate al testo unico nei corrispondenti gradi di menomazione
della integrità psicofisica di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000.
Per rideterminare le soglie di invalidità sono state effettuate le seguenti
operazioni.
1. Esame delle voci delle Tabelle dell'Industria e dell'Agricoltura allegati
1 e 2 al testo unico e loro comparazione con la Tabella delle menomazioni
di cui al D.M. 12.7.2000.
2. Determinazione dei valori medi tra le voci delle Tabelle allegate 1
e 2 al testo unico e loro comparazione con la Tabella delle menomazioni.
3. Evidenza delle differenze valutative tra le voci considerate e la frequenza
di riscontro dei vari danni (con particolare riguardo ad arto superiore,
mano).
4. Simulazione di valutazioni su casi di danni plurimi e composti, con
riferimento ai valori tabellari sia del testo unico sia del danno biologico.
5. Incidenza statistica dei danni non contemplati nella normativa del
testo unico rispetto a quella introdotta con il decreto legislativo 38/2000
(danno estetico, danno anatomico, danno all'efficienza sessuale).
6. Determinazione dei valori di riferimento nella nuova normativa per
le fattispecie considerate.
Ciò premesso, si riportano le nuove soglie di invalidità proposte per
l'accesso a ciascuna delle prestazioni e provvidenze accessorie stabilite
dalle norme vigenti a favore degli invalidi del lavoro, preliminarmente
chiarendo che esse:
- sono inferiori alle precedenti unicamente in quanto la nuova Tabella
delle menomazioni dell'integrità psicofisica prevede valutazioni più contenute
rispetto alle precedenti Tabelle della riduzione o perdita della attitudine
al lavoro;
- non comportano oneri finanziari in quanto non modificano né il contenuto
delle prestazioni né la platea dei beneficiari, stante la sostanziale
corrispondenza tra i nuovi gradi di menomazione dell'integrità psicofisica
e i precedenti gradi di riduzione o perdita dell'attitudine al lavoro;
- non incidono sulle altre condizioni normativamente previste per il riconoscimento
delle prestazioni o provvidenze di cui si tratta, condizioni che restano
invariate.
1 - Riconoscimento
di "Grande invalido del lavoro" (e dei relativi benefici onorifici ed
economici).
L'articolo 178, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede un'inabilità
permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti,
e cioè una riduzione dell'attitudine al lavoro pari o superiore all'80%.
Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica
pari o superiore al 60%.
< |