C.P.L.: Bergamo, 18 giugno 2004
Articoli estratti
“Fatto salvo quanto previsto dall’art.1 del
CCNL vigente, qualora nel corso della vigenza del presente CPL, dovessero emergere
nuove attività e mansioni professionali, peculiari dell’agricoltura bergamasca,
riconducibili alla sfera di applicazione del presente contratto, in base all’art.2135
del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materiai, le parti
s’incontreranno al fine di valutare l’estensione della sfera di applicazione
contrattuale e la relativa classificazione.
Efficacia del contratto
Sostituire l’art.3 del
CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Le norme del presente contratto sono operanti congiuntamente a quanto contenuto
nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti vigente.
Dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
S’intendono espressamente impegnative per le Associazioni Professionali e le
Organizzazioni Sindacali contraenti, nonché sui relativi associati.
TITOLO II
Relazioni sindacali
Ente bilaterale
Inserire uno specifico articolo in ordine alla bilateralità:
“Le parti firmatarie del presente accordo, ferma restando la loro reciproca
autonomia di rappresentanza e contrattazione , ritengono utile il consolidamento
delle relazioni e degli strumenti della bilateralità, per lo sviluppo e la promozione
del comparto agricolo e per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel
settore a livello provinciale.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 90 del CCNL operai agricoli
e florovivaisti vigente le parti concordano sull’opportunità di istituire l’ente
bilaterale del settore agricolo bergamasco, quale strumento per l’attuazione
degli accordi, compiti e materie ad esso attribuiti da specifica contrattazione
tra i soggetti firmatari del presente accordo.
Pertanto, entro il 31 Dicembre 2004, le parti concorderanno:
le funzioni ed i compiti del costituendo
ente bilaterale in relazione a quanto contenuto nei seguenti articoli 5,6,7,9
del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti vigente, con le integrazioni previste
dalla contrattazione provinciale in parte già definite nel precedente CPL ed
ulteriormente perfezionate con il presente verbale di rinnovo, nonché le ulteriori
attività o prestazioni negozialmente definite tra le parti;
le modalità di costituzione dell’ente;
lo statuto ed il regolamento;
il relativo finanziamento.
TITOLO III
Costituzione del rapporto, collocamento e mercato del lavoro
Assunzione manodopera agricola
Sostituire l’art.6 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
“Fatto salvo quanto previsto dall’art.10 del CCNL vigente e dalle disposizioni
di legge vigenti in materia, per quanto relativo alla provincia di Bergamo,
le parti individuano le seguenti fasi lavorative maggiormente rilevanti:
aratura; custodia di bestiame in alpeggio;
fienagione;
irrigazione; lavori stagionali di allestimento
parchi e giardini;
legatura di tralci e pigiatura uva; operazioni
di potatura;
raccolta di prodotti agricoli che avviene
in modo discontinuo durante l’anno;
riassetto e allestimento vigneto; taglio erba
in parchi, giardini, o tratti stradali;
taglio delle erbe palustri, pulizia e diserbosco
dei campi, riordinamento scoline e opere consortili;
torchiatura vinacce;
trattamenti antiparassitari;
vinificazione e imbottigliamento.
Sono salvaguardate le condizioni di miglior favore, inerenti esperienze di convenzioni
relative alla gestione della manodopera, realizzate in ambito aziendale.
Contratto individuale
Sostituire l’art.7 del CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Fermo restando quanto previsto dall’art.11 del CCNL vigente, le parti concordano
che al fine di garantire la corretta applicazione dell’istituto del contratto
individuale, sono predisposti adeguati modelli cartacei, di cui all’allegato
n°3 del presente accordo,, da utilizzare nelle quattro casistiche previste dalle
lettere b) e c) degli articoli 19 e 20 del CCNL vigente.
Copia originale del contratto individuale deve essere inviata all’Osservatorio
Provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta assunzione.
Riassunzione
Sostituire l’art.11 del CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Fermo restando quanto disposto dall’art.18
del CCNL vigente, si concorda che tra i lavoratori aventi diritto alla riassunzione,
la precedenza sarà assegnata, nel rispetto della legislazione in materia, secondo
criteri di disponibilità, professionalità, anzianità d’iscrizione, condizioni
famigliari della manodopera.
TITOLO V
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Orario di lavoro
Integrare l’art.14 del CPL vigente, con le formulazioni dell’orario di lavoro
dei comparti merceologici florovivaisti e funghicoli.
Conseguentemente sostituire l’intero articolo con la seguente dicitura:
“Con riferimento a quanto disposto dall’art.31 del CCNL vigente, le parti concordano
che l’orario di lavoro, sia per gli operai a tempo indeterminato, sia per quelli
a tempo determinato, è stabilito in 39 ore settimanali per l’intero anno solare.
Con la sola eccezione del personale addetto al bestiame, la distribuzione settimanale
dell’orario di lavoro, da comunicarsi all’atto dell’assunzione, può essere così
organizzata:
su sei giorni, dal lunedì al sabato, pari
a 6 ore e 30 minuti al giorno;
su 5 giorni, dal lunedì al sabato, con quattro giorni lavorativi di 8 ore e
di 7 ore per il 5° giorno.
L’orario di lavoro può essere così distribuito:
dal 1° Dicembre al 28 Febbraio, 34 ore settimanali, con la possibilità del sabato
libero;
dal 1° Marzo al 30 aprile, 39 ore settimanali,
distribuite su 5 giorni e mezzo;
dal 1° Maggio al 31 Luglio, 44 ore settimanali, distribuite su 5 giorni e mezzo;
dal 1° Agosto al 30 Novembre, 39 ore settimanali, distribuite su 5 giorni e
mezzo.
Ulteriori e/o diverse modalità distributive dell’orario di lavoro annuale, mensile
e settimanale potranno essere contrattate a livello aziendale, alla presenza
della RSA / RSU e, su richiesta, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali
provinciali.
Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti in materia di flessibilità
degli orari di lavoro, le parti concordano che le maggiorazioni straordinarie
previste all’art.22 del CPL vigente, decorrono dopo la 39^ ora settimanale e
precisamente:
dopo le 6,5 ore giornaliere, in caso di
distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni;
dopo le 8 ore giornaliere per quattro giorni, nonché dopo la 7^ ora il quinto
giorno, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni.
Per gli operai agricoli resta fermo il diritto al riposo nel sabato pomeriggio,
fatta eccezione per gli addetti al bestiame ed al comparto funghicolo.
Per gli addetti al bestiame l’orario di lavoro è di 6 ore e 30 minuti giornaliere,
distribuito su sei giorni di lavoro, per tutto l’intero anno solare.
L’orario di lavoro consta di regola delle ore giornaliere divise in due periodi
uguali e continuativi, con riposo normale di due ore e mezza nei mesi di Maggio,
Giugno e Luglio, di due ore nei mesi restanti.
A livello aziendale le parti potranno concordare una diversa articolazione della
pausa giornaliera, comunque congrua ed adeguata alla consumazione del pasto.
L’orario di lavoro s’intende iniziato e terminato in azienda. Le brevi sospensioni
e spostamenti dei lavoratori, ordinati dal datore di lavoro, sono considerati
utili agli effetti del computo dell’orario di lavoro.
Permessi per corsi di alfabetizzazione
Inserire il seguente nuovo articolo:
“In aggiunta a quanto disposto dagli articoli 34 e 36 del CCNL vigente e dal
successivo art.18 del CPL vigente, le parti concordano di favorire i processi
di alfabetizzazione del personale immigrato regolarmente soggiornante, al fine
di orientare ad agevolarne l’integrazione negli ambienti di lavoro.
Pertanto le parti concordano di trasferire al comitato di gestione della Casaf
gli aspetti di natura organizzativa relativi alla promozione di tali corsi,
raccomandando le più ampie sinergie con proposte formative presenti sul territorio. Le
parti demandano altresì al comitato di gestione della Casaf la possibilità di
erogare un contributo economico relativo alle eventuali spese di iscrizione
e frequenza ai corsi.
Permessi straordinari
Sostituire il 7° punto dell’art.19 del CPL vigente, lettera A), con la seguente
formulazione:
dodici ore annue per visite mediche, anche
frazionabili.
Sostituire il penultimo capoverso dell’art.19 del CPL vigente, lettera A), inserirlo
anche nella lettera B), con la seguente formulazione.
“Sono esplicitamente recepite le condizioni di miglior favore introdotte da
nuove leggi e normative in materia, con specifico riferimento alla legge 53
/2000 e decreti attuativi (T.U. 151 del 26 Marzo 2001)”.
Interruzione del lavoro e recupero ore perse per maltempo
Sostituire l’articolo 23 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
“Con riferimento a quanto disposto dall’art.61 del CCNL vigente, nel caso in
cui la prestazione d’opera sia pregiudicata da eventi meteorologici particolarmente
avversi, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori, le parti concordano
che non siano effettuate prestazioni lavorative.
In caso d’interruzione della prestazione lavorativa, per eventi di forza maggiore
e per maltempo, l’azienda provvederà a retribuire le ore effettivamente prestate,
nonché le interruzioni dovute a forza maggiore e per maltempo, nel limite di
1 ora giornaliera.
Quest’ultima opzione si attiva esclusivamente nel caso in cui l’azienda comandi
i lavoratori interessati a rimanere a disposizione.
Nel caso l’interruzione dell’attività lavorativa si protragga entro tale limite,
le parti concordano la seguente disciplina.
Operai a Tempo Indeterminato
Nel caso l’interruzione lavorativa interessi completamente una o più giornate,
si fa riferimento all’art.61 del CCNL vigente.
In tali casi l’azienda è tenuta entro 15 giorni dalla sospensione, a presentare
domanda di integrazione salariale presso gli uffici competenti.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione Provinciale
dell’INPS, le quote anticipate rimangono a carico dell’azienda.
Per le aziende non ammesse all’integrazione salariale prevista dalle norme di
legge vigenti, le parti confermano che le giornate di assenza per eventi meteorologici
particolarmente avversi sono a carico dell’azienda stessa, nell’entità giornaliera
prevista per i dipendenti dalle aziende aventi diritto alla suddetta integrazione.
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi parzialmente la giornata,
ai fini del raggiungimento delle 39 ore settimanali, le ore perse per maltempo
possono essere compensate da eventuali prestazioni orarie straordinarie, effettuate
nell’arco del mese in cui si verifica l’evento, con il riconoscimento della
maggiorazione contrattualmente prevista.
Operai a Tempo Determinato
Nel caso l’interruzione lavorativa interessi completamente una o più giornate,
non è previsto alcun riconoscimento economico.
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi parzialmente la giornata,
ai fini del raggiungimento delle 39 ore settimanali, le ore perse per maltempo
possono essere compensate da eventuali prestazioni orarie straordinarie, effettuate
nell’arco del mese in cui si verifica l’evento, con il riconoscimento delle
maggiorazioni contrattualmente previste.
Aumenti retributivi
Sostituire l’articolo 25 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
Per gli operai dipendenti da aziende agricole degli allevamenti in genere
(avicoli compresi), florovivaisti, funghicole e tradizionali gli aumenti
retributivi da aggiungersi al salario contrattuale vigente in provincia al 31
Dicembre 2003, saranno corrisposti in due tranches:
4,1 % con decorrenza 1° Giugno 2004;
1,35 % con decorrenza 1° Gennaio 2005.
In allegato le tabelle retributive relative ai singoli comparti merceologici.
Salario Integrativo
Sostituire l’art.26 del CPL vigente, con la seguente dicitura:
“Con riferimento a quanto contenuto nell’accordo interconfederale del 23 Luglio
1993, in ottemperanza a quanto disposto all’art.2 del CCNL vigente, le parti
convengono sull’opportunità di istituire un Premio Integrativo Provinciale variabile,
con decorrenza 1° Gennaio 2005, strettamente correlato alla realizzazione di
programmi concordati, aventi come obiettivo, incrementi di produttività, di
qualità e di altri elementi di competitività.
Tale premio è determinato nella misura percentuale dell’1 % dei minimi tabellari,
riferiti all’ammontare lordo annuale del salario contrattuale provinciale in
vigore, senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e di legge diretti
ed indiretti, trattamento di fine rapporto compreso.
A tal fine, il suddetto Premio Integrativo Provinciale sarà correlato all’andamento
congiunturale del settore agricolo bergamasco, verificato sulla base di indicatori
che le parti individueranno entro il 31 Dicembre 2004, con il supporto e monitoraggio
dell’osservatorio provinciale.
Analogamente, entro la suddetta data, le parti individueranno le modalità di
erogazione del premio stesso.
Nelle aziende in cui, alla firma del presente accordo, è già definito un premio
di risultato aziendale variabile, si verificheranno le necessarie compensazioni
in ordine alle quantità economiche erogate.
Premi al personale di stalla
Sostituire l’articolo 34 del CPL vigente, con la seguente formulazione:
“Con decorrenza 1° Giugno 2004 al personale avente mansione di mungitore, per
il periodo decorrente dal 1° Ottobre dell’anno solare precedente al 30 Settembre
dell’anno di elargizione, con la retribuzione del mese di Dicembre, sulla base
delle giornate effettivamente prestate in stalla saranno corrisposti i seguenti
premi:
1)
Premio di mungitura
Tale premio è determinato dai seguenti fattori:
numero medio delle vacche o bufale presenti
in stalla durante l’anno;
numero quintali di latte prodotto per ogni singola vacca o bufala;
quantità totale di latte prodotto nell’anno dalla singola stalla;
abbattimento di una franchigia paro a:
- 70 quintali per ogni singola vacca;
-15 quintali per ogni singola bufala;
il restante quantitativo di latte viene moltiplicato per il prezzo regionale
al quintale del latte al netto di I.V.A., rilevato dalle parti firmatarie ad
ogni fine di anno solare;
sul totale così ottenuto si calcola il 2 % che è il valore economico totale
del premio di mungitura.
2)
Premio di allevamento vitelli
e assistenza al parto
Tale premio è così determinato:
numero medio delle vacche e delle bufale
presenti in stalla durante l’anno, moltiplicato per € 1,55;
da tale premio sono esclusi i lavoratori
addetti ai soli vitelli.
3)
Premio latte in natura
Tale premio è così determinato:
Al Capo mungitore nonché al mungitore spetta un litro di latte gratuito per
ogni giorno di effettivo lavoro quale premio latte in natura, con l’eccezione
in cui l’attività di mungitura sia ridotta costantemente per cause di forza
maggiore (brucellosi, epidemie varie…).
In caso di mancato ritiro del latte il datore di lavoro riconoscerà al dipendente
il prezzo ufficiale alla stalla.
4)
Premio qualità latte
Tale premio è così determinato:
carica batterica;
numero cellule somatiche (come da tabelle ufficiali pubblicate annualmente per
il pagamento della qualità del latte all’agricoltore - accordo interprofessionale
tra le parti contraenti);
numero medio delle vacche o delle bufale presenti in stalla;
numero mesi del raggiungimento nell’area di premio del parametro;
€ 0,13 per ogni vacca o bufala per ogni
mese per i parametri di carica batterica;
€ 0,13 per ogni vacca o bufala per ogni mese per il 1° scaglione delle cellule
somatiche;
€ 0,31 per ogni vacca o bufala per ogni mese per il 2° scaglione delle
cellule somatiche.
Al fine di consentire un effettivo controllo circa la composizione del premio,
le aziende s’impegnano a consegnare ai dipendenti che ne faranno richiesta l’idonea
documentazione relativa alle caratteristiche qualitative del latte.
A titolo esemplificativo, la costituzione del premio potrebbe essere la seguente:
Qualità del latte rientrante nell’area
premio della carica batterica e nel 1° scaglione delle cellule somatiche per
12 mesi su 100 vacche o bufale presenti in stalla:
€ 0,13 x 100 x 12 = € 156 per carica batterica
€ 0,13 x 100 x 12 = € 156 per cellule somatiche
Qualità del latte rientrante nell’area
premio della carica batterica e nel 2° scaglione delle cellule somatiche per
12 mesi su 100 vacche o bufale presenti in stalla:
€ 0,13 x 100 x 12 = € 156 per carica batterica
€ 0,31 x 100 x 12 = € 372 per cellule somatiche
Integrazioni Casaf
Integrare il punto 4, capitolo prestazioni, dell’art.39 del vigente CPL, con
la delibera relativa alla maternità obbligatoria e con l’impegno a verbale relativo
alle integrazioni relative alla maternità anticipata. Si concorda la seguente
dicitura:
Con decorrenza 1° Gennaio 2003, gli eventi di maternità obbligatoria, sono integrati
da parte della Casaf nella misura del 20 %, per il periodo di maternità obbligatoria,
come da disposizioni contenute all’allegato n° 2 del CPL vigente.
Le parti concordano di trasferire al comitato di gestione della Casaf la discussione
relativa all’integrazione economica per i mesi di maternità anticipata e malattia,
al fine di valutarne l’effettiva incidenza economica, sulla base dei dati statistici
attendibili relativi ai fenomeni.
Adeguamento fondo di solidarietà
Con decorrenza 1° Gennaio 2004, la quota destinata al Fondo di Solidarietà,
di cui al punto 2 del capitolo prestazioni dell’art.39 del CPL vigente, è adeguata
a € 10.000.
TITOLO VIII
Provvedimenti disciplinari, sospensione e risoluzione del rapporto
Discriminazioni, molestie,
molestie sessuali e mobbing
Si definisce l’inserimento di uno specifico articolo dedicato alle molestie
sessuali ed al mobbing, in quanto anche il CCNL vigente ne è tuttora sprovvisto,
con la seguente formulazione:
Le parti nell’intento di prevenire, isolare e condannare le casistiche riconducibili
a discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing, assumono le definizioni
indicate nella direttiva europea n° 73 / 2002:
discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata
meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un'altra persona in una situazione analoga;
discriminazione indiretta: situazione
nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri
possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un
determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione,
criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima
e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento
indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo;
molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento
indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non
verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in
particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
mobbing: si
identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti
nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie
e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce
e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere
la salute, la professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio
di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
Dichiarazione congiunta a verbale
Le parti convengono circa l’inammissibilità di ogni atto o comportamento
che si configuri come molesto, discriminatorio oppure identificabile quale mobbing,
nonché sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con
dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale e a denunciare atti
e comportamenti ritenuti in violazione con quanto sopra espresso. Inoltre, le
parti s’impegnano reciprocamente a promuovere presso le aziende associate e
presso i lavoratori dipendenti, iniziative di informazione atte a diffondere
una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
TITOLO X
Norme finali
Controversie individuali
Si richiede l’abrogazione dell’art.56 del CPL vigente, in quanto compreso nell’art.85
del CCNL vigente.
Controversie collettive
Si richiede l’abrogazione dell’art.57 del CPL vigente, in quanto compreso nell’art.86
del CCNL vigente.
Condizioni di miglior favore
Si richiede l’abrogazione dell’art.58 del CPL vigente, in quanto compreso nell’art.87
del CCNL vigente.
Decorrenza e durata del
contratto
Sostituire il primo comma dell’art.2 del CPL vigente, nonché il punto 9 dell’accordo
provinciale del settore florovivaisti ed il punto 6 dell’accordo provinciale
del settore funghicolo, con la seguente dicitura:
“Il presente accordo decorre dal 1° Gennaio 2004 al 31 Dicembre 2007, per la
parte normativa; con scadenza al 31 Dicembre 2005, per la parte economica.
Conserverà la sua integrale efficacia fino ad un suo esplicito rinnovo”.
p. la Confederazione Italiana
Agricoltori
p. la FAI CISL
p. la Coldiretti
p. la FLAI CGIL
p. l’Unione Provinciale Agricoltori
p. la UILA UIL
ALLEGATO 1
Appendice informativa su tutela della salute e ambiente di lavoro
Sostituire il rimando al CCNL vigente, con l’art.66.
Sostituire la dichiarazione a verbale, con la seguente formulazione:
“Per le normative non specificate nel presente allegato si fa riferimento al
“Protocollo d’intesa” riferito alla “Tutela della salute dei lavoratori” (Allegato
n°10) del CCNL vigente”.
Le parti firmatarie del presente accordo s’impegnano a recepire, nonché a diffondere
i risultati prodotti dal gruppo di lavoro provinciale “La tutela della salute
in agricoltura”.
ALLEGATO 2
Accordo per anticipo in busta paga indennità previdenziali e contrattuali
Integrare l’allegato con il seguente testo inerente l’integrazione della maternità
obbligatoria:
Integrazioni Maternità Obbligatoria
Con riferimento a quanto previsto dall’art.38 del CPL vigente, si precisa che
il periodo da conteggiarsi per l’integrazione della suddetta maternità,
decorre dall’ingresso della lavoratrice gestante in maternità obbligatoria (2
mesi oppure 1 mese prima della data presunta del parto), fino alla fine della
stessa (3 oppure 4 mesi di vita del nascituro).
Da tale periodo sono detratte le giornate domenicali e festive.
Ai fini della liquidazione, la lavoratrice interessata fornirà alla Casaf un’autocertificazione
dello stato di famiglia ed il codice fiscale del nascituro.
La Casaf provvederà a reperire presso l’azienda agricola della lavoratrice i
dati salariali utili per la liquidazione dell’indennità.
ALLEGATO 3
Modelli per attivazione rapporto di lavoro a tempo determinato - contratto individuale
art.11 CCNL - art.7 CPL vigente
Oggi, ………………………………
tra
Il
Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..
nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
1.
Il Sig. ……………………………….
assume alle proprie dipendenze il Sig. ……………………………………….
in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato
ai sensi dell’art. 19, lett. b) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del
10 Luglio 2002.
2.
Il rapporto di lavoro ha inizio il ……………….
e termina il ………………….
senza necessità di alcuna disdetta o preavviso.
3.
La prestazione lavorativa dovrà essere
svolta presumibilmente nei seguenti periodi (e/o fasi lavorative) dell’anno
…………..:
………………………..
………………………..
………………………..
4.
Il datore di lavoro garantirà al lavoratore,
nell’arco dell’anno, un numero di giornate lavorative superiori a 100.
5.
Il lavoratore si impegna a garantire la
disponibilità a svolgere la propria prestazione negli elencati periodi (e/o
fasi lavorative), salvo comprovati casi di impedimento oggettivo. La mancata
prestazione nei periodi indicati, senza impedimento oggettivo, comporta la perdita
del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di
cui sopra.
6.
Il sig. …………………………
viene assunto con la qualifica/livello professionale ……………………………
per lo svolgimento delle mansioni di ……………………………………………
7.
Per quanto concerne il trattamento economico
e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale
per gli operai agricoli e florovivaisti.
8.
La retribuzione sarà corrisposta con le
stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13°
e 14° mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312
giorni lavorativi annui.
Il lavoratore Il datore di lavoro
La RSA / RSU o L’O.O.S.S.
Per ricevuta l’Osservatorio
Art.
19 lett. c) CCNL - Mod. 2
Oggi, ………………………………
tra
Il Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..
nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
9.
Il Sig. ………………………………. assume alle
proprie dipendenze il Sig. ……………………………………….
in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato,
da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto di lavoro continuativo, ai sensi
dell’art. 19, lett. c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 Luglio
2002.
10.
Il rapporto di lavoro ha inizio il ……………….
e termina il ………………….
senza necessità di alcuna disdetta o preavviso si svolge per un numero di giornate
pari a ……………. (indicare un numero di giornate superiore a 180)
11.
Il sig. ………………………… viene assunto
con la qualifica/livello professionale …………………………… per lo svolgimento
delle mansioni di……………………………………………
12.
Per quanto concerne il trattamento economico
e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale
per gli operai agricoli e florovivaisti.
13.
La retribuzione sarà corrisposta con le
stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13°
e 14° mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312
giorni lavorativi annui.
Il
lavoratore Il datore di
lavoro La
RSA/RSU o L’O.O.S.S.
Per ricevuta l’Osservatorio
CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
Art. 19 lett. b) CCNL – Mod. 3
Oggi,
………………………………
tra
Il Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..
nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
14.
Il Sig. ……………………………….assume alle
proprie dipendenze il Sig. ……………………………………….in qualità di operaio agricolo, con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, lett. b) del
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 Luglio 2002.
15.
Il rapporto di lavoro ha inizio il ……………….
e termina il ………………….senza necessità di alcuna disdetta o preavviso.
16.
La prestazione lavorativa dovrà essere
svolta presumibilmente nei seguenti periodi (e/o fasi lavorative) dell’anno
…………..:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
17.
Il datore di lavoro garantirà al lavoratore,
nell’arco dell’anno, un numero di giornate lavorative superiori a 100.
18.
Il lavoratore si impegna a garantire la
disponibilità a svolgere la propria prestazione negli elencati periodi (e/o
fasi lavorative), salvo comprovati casi di impedimento oggettivo. La mancata
prestazione nei periodi indicati, senza impedimento oggettivo, comporta la perdita
del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di
cui sopra.
19.
Il sig. ………………………… viene assunto
con la qualifica/livello professionale ……………………………
per lo svolgimento delle mansioni di ……………………………………………
20.
Per quanto concerne il trattamento economico
e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale
per gli operai agricoli e florovivaisti.
Il lavoratore Il datore di lavoro La RSA/RSU o L’O.O.S.S. Per ricevuta l’Osservatorio
Oggi, ………………………………
tra
Il Sig. ………………………………….
Titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola …………………………..
con sede in ………………………………… via ……………………………..
ed
Il Sig. ………………………………..nato a ………………………………… il ………………..
residente in …………………………… via …………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
21.
Il Sig. ……………………………….assume alle
proprie dipendenze il Sig.………………………………………. in qualità di operaio agricolo, con
contratto di lavoro a tempo determinato, da svolgersi nell’ambito di un unico
rapporto di lavoro continuativo, ai sensi dell’art. 19, lett. c) del CCNL operai
agricoli e florovivaisti del 10 Luglio 2002.
22.
Il rapporto di lavoro ha inizio il ……………….
e termina il ………………….senza necessità di alcuna disdetta o preavviso si
svolge per un numero di giornate pari a ……………. (indicare un numero di giornate
superiore a 180)
23.
Il sig. ………………………… viene assunto
con la qualifica/livello professionale ……………………………per
lo svolgimento delle mansioni di ……………………………………………
24.
Per quanto concerne il trattamento economico
e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale
per gli operai agricoli e florovivaisti.
Il lavoratore Il datore di lavoro La RSA/RSU o L’O.O.S.S. Per ricevuta Osservatorio
INDICE GENERALE - INDICE ANALITICO
In fase di riscrittura del CPL le parti convengono sull’opportunità
di segnalare nell’indice analitico gli argomenti che trovano allocazione nel
CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti vigente.