Le istruzioni
INAIL sull’indennizzo del danno biologico (prima
parte)
I.N.A.I.L. – Direzione Generale prestazioniCircolare 4 agosto 2000, n. 57Oggetto:.
Decreto legislativo. 38/2000. Art. 13 "Danno
biologico".
Sul
supplemento
ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2000 èstato
pubblicato il decreto ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del
Decreto
Legislativo in oggetto, di approvazione delle tre tabelle
(dellemenomazioni, dell’indennizzo danno biologico, dei coefficienti)
previste dalcomma 2, lettere a) e b), dello stesso art. 13. Per effetto
del comma 2 dell’art. 13 la nuova disciplina si applica esclusivamenteagli
infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali
denunciatea decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto
ministeriale, ecioè dal 25/07/2000. 1-Introduzione 1.2.-Specificitàdel
sistema indennitario del danno biologico di origine lavorativa
nell’ambitodell’assicurazione obbligatoria rispetto al sistema
risarcitorio di dirittocomune del danno biologico da fatto
illecito. 1.3.-Caratteresperimentale
della nuova disciplina indennitaria.
1.4.-Effettimigliorativi
del nuovo sistema indennitario.
2-Decorrenzae
oggetto della nuova disciplina indennitaria.
3-Meccanismiapplicativi
della nuova disciplina indennitaria.
3.2.1.-Criteri
di impostazione della"Tabella indennizzo danno
biologico". 3.2.2.-Criteri
di applicazione della"Tabella indennizzo danno
biologico". 3.2.3.-Liquidazione
provvisoriadell’indennizzo in capitale del danno
biologico. 3.2.4.-Termini
per l’emanazione delprovvedimento di liquidazione dell’indennizzo in
capitale. Interessi di mora. 3.2.5.-Termini
prescrizionali del dirittoalla liquidazione dell’indennizzo in
capitale 3.2.6.-Richiesta
di aggravamento da partedell’assicurato. 3.2.6.1.-Accoglimento
della richiesta diadeguamento dell’indennizzo in capitale per
aggravamento. 3.2.6.2.-
Accoglimento della richiesta dicostituzione della rendita per
aggravamento. 3.2.7.-Ulteriori
precisazioni. 3.3.1.-Quota
di rendita per l’indennizzodel danno biologico. 3.3.2.-
Quota di rendita per l’indennizzodelle conseguenze patrimoniali della
menomazione. 3.3.2.1.-Caratteristiche
della"Tabella dei coefficienti" e criteri di
applicazione. 3.3.3.-Quote
integrative ed integrazionerendita. 3.3.4.-Revisione
della rendita. 3.4.1.-Disciplina
dei casi di danniplurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti
rientranti nel nuovoregime. 3.4.2.-Valutazione
delle preesistenze.Raccordo tra precedente e nuovo sistema
indennitario. 3.4.2.1.-
Valutazione delle menomazionipreesistenti
extralavorative. 3.4.2.2.-
Valutazione delle preesistenzelavorative indennizzate in
rendita. 3.4.2.3.-
Valutazione delle preesistenzelavorative non indennizzate in
rendita. 3.4.3.-Rivalutazione
degli indennizzi. 4.-Prima
fase di attuazione della nuovadisciplina indennitaria. 1-Introduzione. Prima
di procedere alla illustrazione deimeccanismi applicativi del nuovo regime
indennitario dei danni di originelavorativa, introdotto dall’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 38/2000("danno biologico"), si ritiene
indispensabile svolgere alcuneconsiderazioni di carattere generale, che
hanno lo scopo di fornire una visioned’insieme delle profonde innovazioni
intervenute, di inquadrarle giuridicamentee di evidenziarne i principi
sottostanti, in modo da mettere tutte le Unitàterritoriali nelle
condizioni di attuare correttamente la nuova disciplina e dicollaborare
attivamente, attraverso le indicazioni suggerite dalla concretaesperienza
operativa, alla migliore soluzione delle problematiche
chesorgeranno. 1.1.-Principi
generali del nuovo sistemaindennitario. Con la
Legge delega n. 144/1999 (art. 55,comma 1, punto s) il legislatore,
accogliendo i ripetuti inviti della CorteCostituzionale, ha previsto,
"nell’oggetto dell’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le
malattie professionale e nell’ambito del relativosistema di indennizzo e
di sostegno sociale, un’idonea copertura e valutazioneindennitaria del
danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa
deipremi". Subito
dopo l’emanazione della leggedelega si è aperta una discussione sulle sue
possibili modalità di attuazione(in seno al Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza; in sede di "Tavolo diconcertazione" con le parti sociali) e si
è convenuto che sarebbe statodifficile rispettare la volontà legislativa
limitandosi semplicemente adaggiungere all’indennizzo della ridotta o
perduta attitudine al lavoro –disciplinato dal Testo Unico - un ulteriore
indennizzo per il danno biologicodi origine lavorativa. E ciò
per varie ragioni, di cui leprincipali sono: - la
Corte Costituzionale ha riconosciutoche l’indennizzo previsto dal Testo
Unico è erogato, in alcuni casi,anche in assenza di danno
patrimoniale e, dunque, in presenza di solo dannobiologico. Pertanto, una
semplice addizionale per il danno biologico, lasciandoimmodificato il
Testo Unico, avrebbe portato ad una duplicazione di indennizzoin certi
casi e ad una negazione di indennizzo in
altri; - il
danno biologico è ormai unanimamenteinterpretato da giurisprudenza e
dottrina come danno alla persona intesa nellasua globalità, e quindi come
menomazione dell’integrità psico-fisica delsoggetto che si ripercuote su
tutte le sue attività e capacità, compresa quellalavorativa generica
inscindibile dalle altre; - il
danno biologico ha caratteristichespecifiche: è sempre sussistente in
presenza di una menomazione dell’integritàpsico-fisica, è autonomo e
prioritario rispetto al danno patrimoniale, èunitario ed inscindibile
nelle sue componenti, è uguale per tutti e perciòareddituale. Per
tutte queste ragioni, non sarebbestato possibile utilizzare per la
disciplina del danno biologico i criteristabiliti dal Testo Unico per la
riduzione o perdita della attitudine allavoro. L’unica
soluzione praticabile è sembrata,perciò, quella di procedere ad un totale
riordino del sistema indennitariodelineato dal Testo Unico, tenendo conto
dell’elaborazione dottrinale egiurisprudenziale sviluppatasi nell’ultimo
ventennio in materia di risarcimentodel danno alla persona in sede
civilistica ed uniformandosi ai principi cheispirano il progetto
governativo di riforma di tale risarcimento, attualmentein discussione in
Parlamento (disegno di legge approvato dal Consiglio deiMinistri il 4
giugno 1999), ferme restando le strutturali differenze trarisarcimento del
danno ed indennizzo dello stesso, di cui si dirà più
avanti. A tale
scopo è stata elaborata unaproposta articolata nei seguenti
punti: -
previsione di un indennizzo di base,che ristora il danno biologico in
quanto sempre sussistente in presenza di unamenomazione dell’integrità
psicofisica, determinato in maniera areddituale in quantolo stesso evento
lesivo produce un eguale pregiudizio alla persona per tuttigli esseri
umani; - al
superamento di una predeterminatasoglia di gravità della menomazione,
previsione di un’ulteriore quota diindennizzo, in aggiunta a quello di
base, che ristora le conseguenze chel’evento lesivo può avere in termini
patrimoniali. Questa quota di indennizzo èdeterminata tenendo conto della
retribuzione dell’infortunato e dell’incidenzadella menomazione sulla
possibilità di produrre reddito attraverso il
lavoro; -
determinazione e quantificazione delleconseguenze patrimoniali della
menomazione attraverso parametri fissati perlegge, non essendo possibile,
nell’ambito del sistema indennitario, la provacaso per caso. Nelle
sue linee essenziali la suddettaproposta è stata recepita dal legislatore
che, con l’articolo 13 del Decretolegislativo di cui si tratta, dopo aver
definito – ai fini dell’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali - ildanno biologico come "la lesione
all’integrità psico-fisica,suscettibile di valutazione medico legale,
della persona", hastabilito che la menomazione (e cioè l’invalidità
permanente) conseguente aquella lesione sia indennizzata con una nuova
prestazione economica chesostituisce la rendita per inabilità
permanente di cui all’art. 66,n. 2, del Testo Unico. Tale
nuova prestazione indennizzasempre il danno biologico fino al 100%,
salvo che per le menomazioni di gradoinferiore al 6%, ritenute, per la
loro lieve entità, non rilevanti in unsistema di tutela sociale e
considerate, quindi, in franchigia. L’indennizzodel danno biologico è
areddituale, e cioè è determinato senza alcun riferimentoalla retribuzione
dell’infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale pergradi di
invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita
apartire dal 16%, considerato che, a partire da quest’ultima soglia, la
gravitàdella menomazione rende necessaria la corresponsione di una
prestazioneeconomica che garantisca il sostegno nel tempo. Inoltre,
a partire dal 16%, tale nuovaprestazione, attraverso l’erogazione
di una ulteriore quota di rendita inaggiunta a quella erogata per
l’indennizzo del danno biologico, ristora anchele conseguenze
patrimoniali, presunte per legge, della menomazione.Quest’ultima quota è
commisurata al grado della menomazione e ad unapercentuale della
retribuzione percepita dall’infortunato (nei limitidel minimale e
del massimale di legge), percentuale che varia in funzionedell’incidenza
della menomazione sulla categoria di attività lavorativa diappartenenza
dell’assicurato e sulla ricollocabilità dello
stesso. In
sintesi, l’art. 13 abolisce la renditaper inabilità permanente e, al suo
posto, prevede: -
nessun indennizzo per gradi dimenomazione inferiori al 6%
(franchigia); -
indennizzo in capitale del solo dannobiologico per gradi di menomazione
pari o superiori al 6% ed inferiori al
16%; -
indennizzo in rendita per gradi dimenomazione pari o superiori al 16%, di
cui una quota per danno biologico eduna ulteriore quota aggiuntiva per
conseguenze patrimoniali delle
menomazioni. Gli
strumenti attraverso i quali si attuail nuovo sistema di indennizzo sono
le tre Tabelle previste dall’art. 13, comma2, punti a) e b) ed approvate
con il citato decreto ministeriale in corso dipubblicazione, e
cioè: a- la
"Tabella dellemenomazioni" che contempla, con elettiva attenzione a quelli
di originelavorativa, tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o
da malattie,comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. Questa
tabella sostituiscele tabelle sia dell’industria che
dell’agricoltura allegate al Testo Unico checontemplavano, come noto, solo
menomazioni incidenti sulla attitudinelavorativa. Il grado della
menomazione accertato e valutato applicando lanuova "Tabella delle
menomazioni" costituisce la base di calcolo siaper l’indennizzo del danno
biologico in capitale o in rendita, che per ladeterminazione della
ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delleconseguenze
patrimoniali; b- la
"Tabella indennizzo dannobiologico", che contiene le misure del ristoro
economico del dannobiologico dal 6% al 100%. Tale indennizzo, pur
essendo determinatosempre con gli stessi criteri (di cui si dirà
appresso), viene erogato – siripete - in capitale per gradi di invalidità
pari o superiori al 6% edinferiori al 16%, ed in rendita a partire dal
16%; c- la
"Tabella deicoefficienti", attraverso i quali (con criteri di cui si dirà
appresso) sicalcola la percentuale di retribuzione da prendere in
riferimento per ilcalcolo dell’ulteriore quota di rendita che ristora le
conseguenze patrimonialiderivanti, in via presuntiva, dalla menomazione a
partire – ripetesi - dal 16%. 1.2.-
Specificità del sistemaindennitario del danno biologico di origine
lavorativa nell’ambitodell’assicurazione obbligatoria rispetto al sistema
risarcitorio di dirittocomune del danno biologico da fatto
illecito. Pur
essendo comune l’oggetto (e cioè ildanno biologico) e pur in presenza di
alcune analogie tra il sistema indennitariodelineato dall’art.13
ed il sistema risarcitorio-civilistico, tuttavia notevoli
differenzederivano dalla diversa finalità dei due sistemi e dalla
conseguente diversastrutturazione del meccanismo di ristoro del
danno. L’indennizzo
INAIL, infatti, assolve aduna funzione sociale ed è finalizzato a
garantire mezzi adeguati alle esigenzedi vita del lavoratore, secondo
quanto previsto dall’art. 38 dellaCostituzione, mentre il sistema
civilistico è finalizzato a risarcire il dannonella esatta misura in cui
si è verificato. L’art.
13, nell’introdurre il dannobiologico nella copertura assicurativa gestita
dall’INAIL dei danni derivantida infortuni sul lavoro e malattie
professionali, non ha modificato i principidi fondo che caratterizzano il
sistema, e cioè il suo automatismo ed imeccanismi solidaristici che lo
ispirano. D’altro
canto, nel sistema civilistico ilrisarcimento del danno avviene, salvo
ipotesi eccezionali, per mezzo dell’erogazionedi un risarcimento in
capitale onnicomprensivo, che chiude definitivamente ilrapporto. Nel
sistema di indennizzo sociale, invece, le condizioni di salutedel
danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano
adeguamentoed integrazione della prestazione corrisposta; la stessa
prestazione è,comunque, periodicamente rivalutata. Infine, la prestazione
economica èintegrata da altre prestazioni di natura diversa (protesi, cure
mediche,assistenza sociale, ecc.). 1.3.-Carattere
sperimentale della nuovadisciplina indennitaria. La
nuova disciplina indennitaria deldanno biologico di origine lavorativa ha
carattere sperimentale "inattesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteriper la determinazione del
relativo risarcimento" (art. 13, comma 1). La
natura sperimentale della nuovadisciplina indennitaria deriva dalla
portata radicalmente innovativa dell’art.13 che, oltre a rivoluzionare il
precedente sistema INAIL, rappresenta anche laprima regolamentazione
legislativa di una materia che, da almeno un ventennio,impegna dottrina e
giurisprudenza in sede civilistica e che non ha ancoraraggiunto stabilità
ed uniformità valutative. Lo
stesso legislatore, mostrandosipienamente consapevole della complessità e
della delicatezza dellaproblematica, ha previsto un periodo annuale di
monitoraggio e verifica,finalizzato all’eventuale emanazione di
disposizioni "correttive eintegrative" (cfr. L. n. 144/1999, art. 55,
comma 2). Sull’importanzadella prima fase di attuazione della norma, e
delle connesse operazioni diverifica e di monitoraggio, e sull’impegno al
riguardo richiesto a tutte lestrutture dell’Istituto interessate, si
tornerà nel paragrafo finale dellapresente
circolare. 1.4.-Effetti
migliorativi del nuovosistema indennitario. Considerata
nel suo complesso,l’attuazione della nuova disciplina indennitaria
comporta l’erogazione dimaggiori prestazioni economiche per circa 370
miliardi, secondo l’intesaraggiunta al Tavolo di concertazione con le
parti sociali e recepita dallegislatore. Ciò è
conseguenza di un ampliamento deicasi di invalidità permanente
indennizzabili, che si stima passeranno da 37.000a 54.000 all’anno, e di
un generalizzato miglioramento del livello delleprestazioni, segnatamente
per i casi di maggiore gravità, fino talvolta adoltre il doppio del
livello attuale. La
nuova normativa prevede, infatti,l’abbassamento del grado minimo
indennizzabile dall’11% al 6%, l’estensionedella tutela a tipologie di
danni prima non contemplate ed una maggiore
personalizzazionedell’indennizzo. Sotto
altro versante, va sottolineato cheil nuovo sistema amplia le garanzie per
il datore di lavoro in quanto, essendofornita una copertura assicurativa
del danno biologico di origine lavorativa,viene conseguentemente esteso
l’esonero del datore di lavoro dallaresponsabilità
civile. 2-Decorrenza
e oggetto della nuovadisciplina indennitaria. Per
effetto del comma 2 dell’art. 13, lanuova disciplina si applica
esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisie alle malattie
professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata invigore del
decreto ministeriale di approvazione delle tre tabelle di cui sopra,e cioè
dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Ciò
significa che per gli infortunioccorsi o le malattie denunciate prima
di quella data – siano stati essiindennizzati o meno in rendita -
continuano ad applicarsi integralmente ledisposizioni del Testo
Unico, in un regime di coesistenza delle duediscipline che
perdurerà fino ad esaurimento dei casi ricadenti nelprecedente sistema.
Sulla coesistenza dei due regimi e sul loro raccordo sitornerà più avanti
(punto 3.4.2.). La
nuova disciplina innovaesclusivamente in materia di invalidità
permanente ("menomazioniconseguenti alle lesioni dell’integrità
psico-fisica", cfr. comma 2,lettera a). Nulla è
modificato in materia di inabilitàtemporanea assoluta, che pertanto
continuerà ad essere erogata nelle misure econ le modalità vigenti,
non avendo il legislatore previsto l’indennizzodel danno biologico
temporaneo che, quindi, deve – come le micropermanentiinferiori al 6% -
considerarsi in franchigia. Nulla è
modificato neppure per quantoconcerne le prestazioni economiche erogate ai
superstiti in conseguenza dellamorte dell’assicurato per cause
lavorative. Il
legislatore, infatti, ha tenuto contodei principi affermati in materia
dalla giurisprudenza sia costituzionale(Corte Costituzionale, sentenza n.
372/1994) sia di legittimità (Cassazione,sentenza n. 6404/1998), in base
ai quali il danno biologico è la conseguenzadella violazione del diritto
alla salute e, quindi, postula necessariamente lapermanenza in vita del
soggetto leso, mentre in caso di morte è violato ildiritto alla vita, che
è bene giuridico completamente diverso dal diritto
allasalute. Resta
confermata, pertanto, in caso dimorte dell’assicurato per cause
lavorative, l’erogazione della rendita asuperstiti nella sua attuale
disciplina,
rendita che conserva la natura diindennizzo del pregiudizio patrimoniale
sofferto dai superstiti, comeconseguenza immediata e diretta dell’evento
lesivo che ha colpito illavoratore, in ragione del loro rapporto di
dipendenza economica con ildefunto, come ribadito dalla Corte
Costituzionale (citata sentenza n. 372/94). 3-Meccanismi
applicativi della nuovadisciplina indennitaria. Si
premette che la nuova disciplinaindennitaria è costituita dall’insieme
delle disposizioni contenutenell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.
38/2000 e delle norme del TestoUnico ivi espressamente richiamate, nonché
dalle altre norme del Testo Unico (edelle successive integrazioni o
modifiche) che restano applicabili in quantocompatibili con la nuova
disciplina, per effetto del generale richiamoeffettuato dal comma 11 dello
stesso articolo 13. Per
comodità espositiva, la nuovadisciplina indennitaria verrà illustrata
raggruppando le disposizioni perclassi di postumi (inferiori al 6%; dal 6
a 15%; dal 16 a 100%). Un paragrafo aparte è dedicato ad alcune norme
comuni alle tre classi di invalidità ed unaltro alle principali
disposizioni del Testo Unico che continuano a trovareapplicazione in
quanto compatibili con la nuova disciplina. Circa
la "Tabella dellemenomazioni" ed i relativi criteri applicativi, verranno
emanate direttiveseparate. 3.1.-Infortunati
o tecnopatici senzapostumi o con postumi inferiori al
6%. Non
hanno diritto ad indennizzo, il quale– come si è più volte ripetuto -
inizia ad essere corrisposto dal grado dimenomazione pari o superiore al
6% (comma 2, lettera a). Ai
sensi del comma 4, in caso diaggravamento conseguente all’infortunio sul
lavoro o alla malattiaprofessionale, questi assicurati, entro dieci anni
dalla data dell’infortunio oquindici dalla data di denuncia della malattia
professionale, hanno diritto arichiedere: -
l’indennizzo in capitale per dannobiologico, se la menomazione si è
aggravata raggiungendo o superando il gradodel 6% senza arrivare ad un
grado indennizzabile in rendita (pari o superioreal
16%); - la
liquidazione della rendita per dannobiologico e danno patrimoniale, se la
menomazione si è aggravata ed haraggiunto un grado indennizzabile in
rendita. Se si
tratta di malattie neoplastiche, disilicosi o asbestosi, o di malattie
infettive e parassitarie, la domanda diaggravamento, esclusivamente
ai fini della liquidazione della renditae, quindi, non ai fini
dell’indennizzo in capitale, può essere presentataanche oltre i limiti
temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dallaprecedente
richiesta. Il
procedimento amministrativo perl’accertamento dell’aggravamento ai fini
dell’indennizzo in capitale o inrendita può essere promosso solo
a richiesta dell’interessato, equindi non su iniziativa
dell’Istituto La richiesta va formulata nei modi enei termini
stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.Si
osserva, a tale riguardo, che questa disposizione, sia nella
ratioche nella formulazione letterale, è identica alla norma
contenuta nel penultimocomma dell’art. 83 T.U., alla cui applicazione il
legislatore intende, quindi,fare riferimento. In caso
di accoglimento della domanda, siseguono le regole stabilite ai successivi
punti 3.2. per la liquidazionedell’indennizzo in capitale e 3.3. per la
liquidazione della rendita. 3.2.-
Infortunati o tecnopatici con postumidi grado pari o superiore al 6% ed
inferiore al 16%. Hanno
diritto soltanto all’indennizzo incapitale del danno
biologico. Pertanto,
una volta accertato in sedemedico-legale che a seguito dell’infortunio o
della malattia professionale sonoresiduati postumi di grado pari o
superiore al 6% ed inferiori al 16%,all’assicurato va liquidato
l’indennizzo in capitale nella misura indicatanella apposita "Tabella
indennizzo danno biologico". Prima
di illustrare come si applicaquesta tabella, è opportuno fornire qualche
chiarimento sulla sua impostazione. 3.2.1.-Criteri
di impostazione della"Tabella indennizzo danno
biologico". I
principi sui quali è impostata latabella sono tre: 1.
l’indennizzo è areddituale, prescindecioè dalla retribuzione
dell’assicurato, in quanto la menomazione in sé producelo stesso
pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani; 2.
l’indennizzo è crescente al cresceredella gravità della menomazione in
misura più che proporzionale sia in terminiassoluti che relativi. Infatti,
al crescere della percentuale di invalidità,aumenta il peso di ciascun
punto percentuale aggiuntivo, in quanto va adincidere su di un quadro
clinico maggiormente compromesso; 3.
l’indennizzo è variabile in funzionedell’età (decresce al crescere
dell’età) e del sesso (tiene conto dellamaggiore longevità femminile).
Infatti, l’indennizzo in capitale deve essereproporzionato alla durata
della residua vita nel corso della quale deveristorare il pregiudizio
della menomazione. Si
tratta dei principi del cosiddetto"sistema a punto variabile" che è quello
seguito da quasi tutti iTribunali per il risarcimento civilistico del
danno biologico da fattoillecito. Il
valore finanziario del punto baseunitario ("punto INAIL"), riferito al
grado ed alla classe di etàiniziali, è stabilito pari a 1,6 milioni di
lire e cresce – come detto - inmisura progressiva all’aumentare del
grado. Per
quanto attiene all’età, gli importidell’indennizzo sono modulati in undici
classi quinquennali sulla basedell’andamento delle speranze di vita
riscontrate per la collettività degliinfortunati
INAIL. Inoltre,
per tenere conto dellaspecificità della componente femminile, notoriamente
favorita in termini disopravvivenza rispetto ai maschi, la tabella prevede
indennizzi differenziatiper i due sessi (superiori per le
femmine). 3.2.2.-Criteri
di applicazione della"Tabella indennizzo danno
biologico". La
"Tabella indennizzo dannobiologico" per gradi di menomazioni pari o
superiori al 6% ed inferiori al16% si applica come una tabella a "doppia
entrata"; quindi, una voltaaccertato il grado dei postumi, l’importo
dell’indennizzo è determinatodall’incrocio tra la riga del grado stesso e
la colonna della classe di età,distintamente per maschi e
femmine. Per
quanto riguarda l’età da prendere inriferimento, il comma 2, lettera a,
dispone che si deve considerare l’etàdell’assicurato al momento della
guarigione clinica, e cioè alla data dicessazione del periodo di inabilità
temporanea assoluta. Nei
casi in cui non esiste un periodo di inabilitàtemporanea assoluta, come in
diverse fattispecie di malattie professionali,deve essere presa a
riferimento l’età dell’assicurato al momento dellaricezione della
denuncia. 3.2.3.-Liquidazione
provvisoriadell’indennizzo in capitale del danno
biologico. Il
comma 8 dell’art. 13 disciplina lesituazioni in cui, al termine del
periodo di inabilità temporanea assoluta, nonsia ancora possibile il
definitivo accertamento medico legale del grado dimenomazione
dell’integrità psico-fisica. In
queste situazioni, è necessario da unlato garantire la tempestiva
erogazione del ristoro economico del dannobiologico, se dovuto, ma
dall’altro è anche necessario evitare indennizzi incapitale superiori
all’effettivo grado della menomazione definitivamente
accertata,trattandosi di importi non più
recuperabili. A tali
scopi il comma 8 introduce la possibilitàdi una liquidazione
dell’indennizzo in capitale in misura provvisoria che, difatto, significa
possibilità di effettuare due visite di accertamento
deipostumi: - la
prima, al termine del periodo diinabilità temporanea assoluta, che può
concludersi con una valutazioneprovvisoria dei postumi e che può dare
luogo alla liquidazione delcorrispondente indennizzo in capitale,
anch’esso provvisorio; - la
seconda, da effettuarsi con scadenzadecisa dal medico ma comunque non
prima di sei mesi e non oltre un anno dalladata di ricevimento del
certificato medico definitivo, che si conclude con lavalutazione
definitiva dei postumi e che dà luogo alla liquidazione,
anch’essadefinitiva, del corrispondente indennizzo in capitale, oppure
dell’importodovuto come differenza rispetto all’indennizzo eventualmente
già liquidato invia provvisoria. Resta
fermo che, per espresso dettatolegislativo, "l’indennizzo definitivo non
può essere inferiore a quelloprovvisoriamente liquidato" e che, pertanto,
l’importo dell’indennizzoprovvisorio dovrà essere determinato tenendo
conto di questo vincolo. Sull’argomento
sono necessarie leseguenti precisazioni operative. I
presupposti della liquidazionedell’indennizzo in capitale in misura
provvisoria sono due: il fatto che, alprimo accertamento, la menomazione
sia valutabile in misura pari o superiore al6% ed inferiore al 16% ed il
fatto che sia presumibile che, anche in sede diaccertamento definitivo, la
menomazione stessa continui ad essere valutabileentro i predetti
limiti. Ne
consegue che: 1. se
al primo accertamento i postumisono valutabili in misura inferiore al 6%,
non si dà luogo a valutazioneprovvisoria e si deve, invece, procedere alla
valutazione definitiva e allachiusura del caso senza postumi
indennizzabili; 2. se
al primo accertamento i postumisono valutabili in misura pari o superiore
al 6% ma sia presumibile cheall’esito dell’accertamento definitivo siano
valutabili in misura inferiore al6%, si deve procedere a valutazione
provvisoria dei postumi con riserva disecondo e definitivo accertamento,
senza però provvedere a liquidazioneprovvisoria
dell’indennizzo; 3. se
al primo accertamento i postumisono valutabili in misura pari o superiore
al 6% ed inferiore al 16%, ma siapresumibile che all’esito
dell’accertamento definitivo siano valutabili inmisura pari o superiore al
16%, si deve procedere a valutazione provvisoria deipostumi con riserva di
secondo e definitivo accertamento, senza peròprovvedere a liquidazione
provvisoria dell’indennizzo; 4. se
al primo accertamento i postumisono valutabili in misura pari o superiore
al 16%, si potrà costituire larelativa rendita (vedi punto 3.3.)
cadenzando opportunamente la successivarevisione
attiva. In ogni
caso, la data di effettuazionedella seconda e definitiva visita di
accertamento postumi, sia che si eroghil’indennizzo provvisorio, sia che
non lo si eroghi, deve essere
comunicataall’assicurato. Il
provvedimento di liquidazionedell’indennizzo in capitale in misura
provvisoria, proprio per la sua natura eper come è configurato dal comma
8, non può essere oggetto di opposizione che,quindi, può essere presentata
solo contro il provvedimento definitivo. Infine,
per quanto superfluo, si fapresente che l’età da prendere a riferimento
per l’applicazione della"Tabella indennizzo danno biologico" in sede di
liquidazionedefinitiva è quella assunta per la liquidazione
provvisoria. 3.2.4.-
Termini per l’emanazione del provvedimentodi liquidazione dell’indennizzo
in capitale. Interessi di mora. Si
ritiene applicabile, in via analogica,anche ai fini della eventuale
corresponsione degli interessi di mora, iltermine temporale vigente per la
costituzione delle rendite (120 giorni dalladata di ricezione del
certificato medico definitivo o della denuncia, o delprimo certificato
medico, della malattia professionale che non abbia comportatoastensione
dal lavoro; cfr. circolare n. 26/1992). Nei
casi in cui si segue la proceduradella liquidazione provvisoria, il
suddetto termine deve ritenersi sospeso peril periodo intercorrente tra la
data dell’accertamento provvisorio e quelladell’accertamento
definitivo. Il
comma 8, peraltro, non indicaespressamente il termine entro il quale si
deve procedere alla liquidazionedell’indennizzo in capitale in misura
provvisoria, né sono applicabili itermini generalmente previsti per la
conclusione del procedimentoamministrativo, posto che la liquidazione
provvisoria costituisce una fase dell’interoprocedimento che si conclude
solo con l’accertamento e la
liquidazionedefinitivi. In
assenza di specifici riferimentinormativi, si ritiene opportuno attenersi
per la liquidazione dell’indennizzoprovvisorio al termine di 30 giorni
decorrente dalla data del relativoaccertamento
postumi. Infine,
si osserva che il comma 8 prevedel’obbligo, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del certificato medicoconstatante la cessazione dell’inabilità
temporanea assoluta, di comunicareall’assicurato la previsione circa
l’esistenza di postumi di caratterepermanente indennizzabili in capitale
in misura provvisoria. Si
tratta di un termine per uno specificoadempimento che, comunque, sta
all’interno del termine di 120 giorni per laconclusione del procedimento
amministrativo e non incide sulla sua
complessivadurata. 3.2.5.-Termini
prescrizionali del dirittoalla liquidazione dell’indennizzo in
capitale. Circa i
termini prescrizionali siritiene, allo stato, che possano trovare
applicazione le disposizioni vigentiin materia di prescrizione del diritto
alle prestazioni; in particolare trovaapplicazione il principio generale
che il periodo prescrizionale inizia adecorrere dal momento in cui
l’assicurato è nelle condizioni di esercitare ilproprio diritto, e cioè
dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiuntola misura minima
indennizzabile in capitale e, nel caso di tecnopatia,l’assicurato ne è
consapevole secondo criteri di normale
conoscibilità. 3.2.6.-Richiesta
di aggravamento da partedell’assicurato. Ai
sensi del comma 4, in caso diaggravamento conseguente all’infortunio sul
lavoro o alla malattiaprofessionale, gli infortunati ed i tecnopatici già
indennizzati in capitale inquanto portatori di menomazioni con grado pari
o superiore al 6% ed inferioreal 16% hanno il diritto di richiedere, entro
dieci anni dalla datadell’infortunio o quindici dalla data di denuncia
della malattia professionale: -
l’adeguamento dell’indennizzo incapitale già concesso, se la menomazione
si è aggravata ma non ha raggiunto ungrado indennizzabile in rendita (pari
o superiore al 16%); - la
costituzione della rendita, se lamenomazione si è aggravata ed ha
raggiunto un grado indennizzabile in rendita. Se si
tratta di malattie neoplastiche, disilicosi o asbestosi, o di malattie
infettive e parassitarie, la domanda diaggravamento, esclusivamente
ai fini della liquidazione della renditae, quindi, non ai fini
dell’adeguamento dell’indennizzo in capitale, puòessere presentata
anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenzequinquennali
dalla precedente richiesta. Il
procedimento amministrativo perl’accertamento dell’aggravamento ai fini
dell’adeguamento dell’indennizzo incapitale o della costituzione della
rendita può essere promosso solo arichiesta
dell’interessato, e quindi non su iniziativa dell’Istituto.La
richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la
revisionedelle rendite in caso di aggravamento. Si osserva, a tale
riguardo, che questadisposizione, sia nella ratio che nella
formulazione letterale, èidentica alla norma contenuta nel penultimo comma
dell’.art. 83 T.U., alla cuiapplicazione il legislatore intende, quindi,
fare riferimento. Ciò significache non si può equiparare in via
analogica la data di liquidazionedell’indennizzo in capitale alla "data di
costituzione dellarendita", per cui il dies a quo da prendere in
riferimento per itermini revisionali indicati dagli articoli 83, 137 e 146
T.U. è sempre ladata dell’infortunio o la data di ricezione della
denuncia (o del primocertificato medico) della malattia
professionale. 3.2.6.1.-
Accoglimento della richiesta diadeguamento dell’indennizzo in capitale per
aggravamento. In
primo luogo, l’accoglimento delladomanda comporta l’adeguamento del
capitale in precedenza corrisposto. A tale
fine, sulla base del principioindicato al comma 7, relativo ai casi di
soppressione della rendita (vediappresso) ma che può considerarsi di
carattere generale, il capitale daadeguare non è quello in precedenza
effettivamente erogato, bensì quello ricalcolatoprendendo in
riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta
diadeguamento. Sotto
il profilo operativo si procede nelmodo seguente. Si
determina innanzitutto il capitalecorrispondente al grado della
menomazione accertato in esito alla domanda diaggravamento, prendendo a
riferimento l’età dell’assicurato al momento dellarichiesta e la "Tabella
indennizzo danno biologico" vigente almomento
medesimo. Dall’importo
così determinato si sottraeil capitale corrispondente al grado di
menomazione precedentementeindennizzato, ricalcolato prendendo a
riferimento l’età dell’assicurato almomento della richiesta e la "Tabella
indennizzo danno biologico"vigente al momento medesimo. Peraltro, ove
detto capitale, per effetto dirivalutazioni della "Tabella indennizzo
danno biologico" nelfrattempo intervenute, risultasse superiore a quello a
suo tempo effettivamentecorrisposto, si detrarrà l’importo effettivamente
corrisposto. L’importo
risultante dalla sottrazionecostituisce l’adeguamento di capitale da
corrispondere. In
secondo luogo, l’accoglimento delladomanda comporta l’impossibilità di
accogliere nuove richieste di adeguamentodell’indennizzo in capitale, in
quanto la norma stabilisce che "larevisione dell’indennizzo in capitale,
per aggravamento della menomazione ………puòavvenire una sola
volta". A
quest’ultimo proposito vanno fatte leseguenti
precisazioni: - il
divieto di riconoscere ulterioriadeguamenti dell’indennizzo in capitale
non preclude il dirittodell’assicurato di continuare a richiedere,
nei termini già indicati, nuoverevisioni per aggravamento del grado di
menomazione esclusivamente aifini di ottenere la costituzione
della rendita; - non
vanno considerate revisioni diindennizzo, in quanto si riferiscono sempre
al provvedimento originario, ledifferenze di importo erogate per aumento
del grado a seguito di opposizioneamministrativa, di sentenza, o infine di
accertamento definitivo dei postumiallorchè sia stata seguita la procedura
di liquidazione provvisoria di cui alprecedente punto
3.2.3. 3.2.6.2.-
Accoglimento della richiesta dicostituzione della rendita per
aggravamento. In caso
di accoglimento della domanda, sicostituisce la rendita con le modalità
illustrate nel successivo punto 3.3. Va qui
soltanto anticipato che la normaprevede che "l’importo della rendita è
decurtato dell’importodell’eventuale indennizzo in capitale già
corrisposto". L’importo
da decurtare, peraltro, sullabase dei principio generale già illustrato,
non è quello effettivamente erogato,bensì quello ricalcolato prendendo in
riferimento l’età dell’assicurato almomento della richiesta nonché la
"Tabella indennizzo dannobiologico" vigente al medesimo momento (ed,
ovviamente, il grado dimenomazione in relazione al quale fu concesso
l’indennizzo in capitale). Peraltro,ove detto importo, per effetto di
rivalutazioni della "Tabella indennizzodanno biologico" nel frattempo
intervenute, risultasse superiore a quelloa suo tempo effettivamente
corrisposto, si detrarrà l’importo
effettivamentecorrisposto Il
recupero di tale importo andràeffettuato mediante trattenute mensili
sull’intero rateo di rendita pari ad unquinto del rateo
medesimo. 3.2.7.-Ulteriori
precisazioni. A
conclusione del presente paragrafo, siritiene necessario esaminare alcuni
particolari aspetti, finora nonconsiderati, della disciplina
dell’indennizzo in capitale delle menomazioni digrado pari o superiore al
6% ed inferiore al 16%. A. Ai
sensi del comma 9, se l’assicuratoal quale è stato riconosciuto
l’indennizzo in capitale del danno biologico decedeprima che tale
indennizzo sia stato corrisposto, è dovuto un indennizzoproporzionale
al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e lamorte. Si
tratta dell’applicazione del principio di carattere generale secondoil
quale l’indennizzo in capitale deve essere proporzionato alla durata
dellaresidua vita nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio
dellamenomazione, principio che – come si è già visto- sta alla base
delladifferenziazione dell’indennizzo in relazione all’età. E’ perciò
conseguenzialeche, in caso di morte prima della erogazione della
prestazione, si debbacorrispondere un indennizzo rapportato alla effettiva
durata dellasopravvivenza del danneggiato, e non quello indicato nella
"Tabella indennizzodanno biologico", costruito utilizzando parametri
statistici. Si
osserva, peraltro, che la normariguarda solo le fattispecie in cui
la morte sopravviene prima dellacorresponsione dell’indennizzo, con
la conseguenza che se l’importoliquidato in capitale è stato
corrisposto e regolarmente riscosso e, quindi,è entrato nel patrimonio del
danneggiato con la conseguente trasmissibilitàagli eredi, questa
disposizione non si applica. Laddove,
invece, l’importo prima dellamorte non sia stato ancora corrisposto
oppure, se già liquidato, non sia statoancora riscosso, si deve procedere
a reincassare la somma se già liquidata,ricalcolare l’indennizzo del danno
biologico maturato dal defunto durante ilperiodo di sopravvivenza ed
erogare il nuovo importo agli eredi. Le
operazioni di ricalcolo sarannoeffettuate dalla Direzione Generale-
Consulenza Statistico Attuariale susegnalazione della Unità Territoriale
che dovrà fornire i seguenti elementi:Sede, nome, cognome e data di
nascita dell’assicurato, n° caso, tipo(infortunio o m.p.) e data evento,
data di maturazione del dirittoall’indennizzo, grado di menomazione
riconosciuto, indennizzo corrispondente da"Tabella", data della
morte. B.
L’avvenuta liquidazionedell’indennizzo in capitale del danno biologico non
ha nessuna incidenza sullamisura della indennità giornaliera dovuta
all’infortunato nel caso in cui eglisuccessivamente all’evento
indennizzato ricada in stato di inabilità temporaneaassoluta o abbia
necessità di cure o di accertamenti clinici, stante ilcarattere
patrimoniale di quest’ultima prestazione (che ha, come noto, naturadi
indennizzo della perdita di guadagno). C.
L’indennizzo in capitale di cui si ètrattato non ha nessun rapporto con la
liquidazione in capitale delle renditecomprese tra l’11 ed il 15% del
grado di inabilità al lavoro che l’art. 75 T.U.prevede al termine del
periodo revisionale. Nel nuovo sistema taleliquidazione, ovviamente,
non trova più applicazione e resta in vigore solo percasi ricadenti nel
precedente regime. Continuano a restare in vigore,invece, anche nel
nuovo regime, le liquidazioni in capitale per i casiagricoli ricadenti
nelle disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 e seguentiT.U., nei
termini e con le modalità ivi previste. (continua)
|