Le istruzioni INAIL sull’indennizzo del danno biologico (prima parte)

I.N.A.I.L. – Direzione Generale prestazioni

Circolare 4 agosto 2000, n. 57

Oggetto:. Decreto legislativo. 38/2000. Art. 13 "Danno biologico".

 

Sul supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2000 èstato pubblicato il decreto ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del Decreto Legislativo in oggetto, di approvazione delle tre tabelle (dellemenomazioni, dell’indennizzo danno biologico, dei coefficienti) previste dalcomma 2, lettere a) e b), dello stesso art. 13.

Per effetto del comma 2 dell’art. 13 la nuova disciplina si applica esclusivamenteagli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciatea decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, ecioè dal 25/07/2000.

 

1-Introduzione

1.2.-Specificitàdel sistema indennitario del danno biologico di origine lavorativa nell’ambitodell’assicurazione obbligatoria rispetto al sistema risarcitorio di dirittocomune del danno biologico da fatto illecito.

1.3.-Caratteresperimentale della nuova disciplina indennitaria.

1.4.-Effettimigliorativi del nuovo sistema indennitario.

2-Decorrenzae oggetto della nuova disciplina indennitaria.

3-Meccanismiapplicativi della nuova disciplina indennitaria.

3.1.-Infortunatio tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%.

3.2.-Infortunatio tecnopatici con postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.

3.2.1.-Criteri di impostazione della"Tabella indennizzo danno biologico".

3.2.2.-Criteri di applicazione della"Tabella indennizzo danno biologico".

3.2.3.-Liquidazione provvisoriadell’indennizzo in capitale del danno biologico.

3.2.4.-Termini per l’emanazione delprovvedimento di liquidazione dell’indennizzo in capitale. Interessi di mora.

3.2.5.-Termini prescrizionali del dirittoalla liquidazione dell’indennizzo in capitale

3.2.6.-Richiesta di aggravamento da partedell’assicurato.

3.2.6.1.-Accoglimento della richiesta diadeguamento dell’indennizzo in capitale per aggravamento.

3.2.6.2.- Accoglimento della richiesta dicostituzione della rendita per aggravamento.

3.2.7.-Ulteriori precisazioni.

3.3.-Infortunati o tecnopatici con postumi di grado pari o superiore al 16%

3.3.1.-Quota di rendita per l’indennizzodel danno biologico.

3.3.2.- Quota di rendita per l’indennizzodelle conseguenze patrimoniali della menomazione.

3.3.2.1.-Caratteristiche della"Tabella dei coefficienti" e criteri di applicazione.

3.3.3.-Quote integrative ed integrazionerendita.

3.3.4.-Revisione della rendita.

3.4.-Altredisposizioni dell’art. 13.

3.4.1.-Disciplina dei casi di danniplurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti nel nuovoregime.

3.4.2.-Valutazione delle preesistenze.Raccordo tra precedente e nuovo sistema indennitario.

3.4.2.1.- Valutazione delle menomazionipreesistenti extralavorative.

3.4.2.2.- Valutazione delle preesistenzelavorative indennizzate in rendita.

3.4.2.3.- Valutazione delle preesistenzelavorative non indennizzate in rendita.

3.4.3.-Rivalutazione degli indennizzi.

3.5.Disposizioni del Testo Unico applicabili nel nuovo regime in quantocompatibili.

4.-Prima fase di attuazione della nuovadisciplina indennitaria.

 

1-Introduzione.

Prima di procedere alla illustrazione deimeccanismi applicativi del nuovo regime indennitario dei danni di originelavorativa, introdotto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000("danno biologico"), si ritiene indispensabile svolgere alcuneconsiderazioni di carattere generale, che hanno lo scopo di fornire una visioned’insieme delle profonde innovazioni intervenute, di inquadrarle giuridicamentee di evidenziarne i principi sottostanti, in modo da mettere tutte le Unitàterritoriali nelle condizioni di attuare correttamente la nuova disciplina e dicollaborare attivamente, attraverso le indicazioni suggerite dalla concretaesperienza operativa, alla migliore soluzione delle problematiche chesorgeranno.

 

1.1.-Principi generali del nuovo sistemaindennitario.

Con la Legge delega n. 144/1999 (art. 55,comma 1, punto s) il legislatore, accogliendo i ripetuti inviti della CorteCostituzionale, ha previsto, "nell’oggetto dell’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionale e nell’ambito del relativosistema di indennizzo e di sostegno sociale, un’idonea copertura e valutazioneindennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa deipremi".

Subito dopo l’emanazione della leggedelega si è aperta una discussione sulle sue possibili modalità di attuazione(in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; in sede di "Tavolo diconcertazione" con le parti sociali) e si è convenuto che sarebbe statodifficile rispettare la volontà legislativa limitandosi semplicemente adaggiungere all’indennizzo della ridotta o perduta attitudine al lavoro –disciplinato dal Testo Unico - un ulteriore indennizzo per il danno biologicodi origine lavorativa.

E ciò per varie ragioni, di cui leprincipali sono:

- la Corte Costituzionale ha riconosciutoche l’indennizzo previsto dal Testo Unico è erogato, in alcuni casi,anche in assenza di danno patrimoniale e, dunque, in presenza di solo dannobiologico. Pertanto, una semplice addizionale per il danno biologico, lasciandoimmodificato il Testo Unico, avrebbe portato ad una duplicazione di indennizzoin certi casi e ad una negazione di indennizzo in altri;

- il danno biologico è ormai unanimamenteinterpretato da giurisprudenza e dottrina come danno alla persona intesa nellasua globalità, e quindi come menomazione dell’integrità psico-fisica delsoggetto che si ripercuote su tutte le sue attività e capacità, compresa quellalavorativa generica inscindibile dalle altre;

- il danno biologico ha caratteristichespecifiche: è sempre sussistente in presenza di una menomazione dell’integritàpsico-fisica, è autonomo e prioritario rispetto al danno patrimoniale, èunitario ed inscindibile nelle sue componenti, è uguale per tutti e perciòareddituale.

Per tutte queste ragioni, non sarebbestato possibile utilizzare per la disciplina del danno biologico i criteristabiliti dal Testo Unico per la riduzione o perdita della attitudine allavoro.

L’unica soluzione praticabile è sembrata,perciò, quella di procedere ad un totale riordino del sistema indennitariodelineato dal Testo Unico, tenendo conto dell’elaborazione dottrinale egiurisprudenziale sviluppatasi nell’ultimo ventennio in materia di risarcimentodel danno alla persona in sede civilistica ed uniformandosi ai principi cheispirano il progetto governativo di riforma di tale risarcimento, attualmentein discussione in Parlamento (disegno di legge approvato dal Consiglio deiMinistri il 4 giugno 1999), ferme restando le strutturali differenze trarisarcimento del danno ed indennizzo dello stesso, di cui si dirà più avanti.

A tale scopo è stata elaborata unaproposta articolata nei seguenti punti:

- previsione di un indennizzo di base,che ristora il danno biologico in quanto sempre sussistente in presenza di unamenomazione dell’integrità psicofisica, determinato in maniera areddituale in quantolo stesso evento lesivo produce un eguale pregiudizio alla persona per tuttigli esseri umani;

- al superamento di una predeterminatasoglia di gravità della menomazione, previsione di un’ulteriore quota diindennizzo, in aggiunta a quello di base, che ristora le conseguenze chel’evento lesivo può avere in termini patrimoniali. Questa quota di indennizzo èdeterminata tenendo conto della retribuzione dell’infortunato e dell’incidenzadella menomazione sulla possibilità di produrre reddito attraverso il lavoro;

- determinazione e quantificazione delleconseguenze patrimoniali della menomazione attraverso parametri fissati perlegge, non essendo possibile, nell’ambito del sistema indennitario, la provacaso per caso.

Nelle sue linee essenziali la suddettaproposta è stata recepita dal legislatore che, con l’articolo 13 del Decretolegislativo di cui si tratta, dopo aver definito – ai fini dell’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - ildanno biologico come "la lesione all’integrità psico-fisica,suscettibile di valutazione medico legale, della persona", hastabilito che la menomazione (e cioè l’invalidità permanente) conseguente aquella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica chesostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all’art. 66,n. 2, del Testo Unico.

Tale nuova prestazione indennizzasempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di gradoinferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in unsistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L’indennizzodel danno biologico è areddituale, e cioè è determinato senza alcun riferimentoalla retribuzione dell’infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale pergradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita apartire dal 16%, considerato che, a partire da quest’ultima soglia, la gravitàdella menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazioneeconomica che garantisca il sostegno nel tempo.

Inoltre, a partire dal 16%, tale nuovaprestazione, attraverso l’erogazione di una ulteriore quota di rendita inaggiunta a quella erogata per l’indennizzo del danno biologico, ristora anchele conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della menomazione.Quest’ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad unapercentuale della retribuzione percepita dall’infortunato (nei limitidel minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzionedell’incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa diappartenenza dell’assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.

In sintesi, l’art. 13 abolisce la renditaper inabilità permanente e, al suo posto, prevede:

- nessun indennizzo per gradi dimenomazione inferiori al 6% (franchigia);

- indennizzo in capitale del solo dannobiologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;

- indennizzo in rendita per gradi dimenomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno biologico eduna ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

Gli strumenti attraverso i quali si attuail nuovo sistema di indennizzo sono le tre Tabelle previste dall’art. 13, comma2, punti a) e b) ed approvate con il citato decreto ministeriale in corso dipubblicazione, e cioè:

a- la "Tabella dellemenomazioni" che contempla, con elettiva attenzione a quelli di originelavorativa, tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie,comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. Questa tabella sostituiscele tabelle sia dell’industria che dell’agricoltura allegate al Testo Unico checontemplavano, come noto, solo menomazioni incidenti sulla attitudinelavorativa. Il grado della menomazione accertato e valutato applicando lanuova "Tabella delle menomazioni" costituisce la base di calcolo siaper l’indennizzo del danno biologico in capitale o in rendita, che per ladeterminazione della ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delleconseguenze patrimoniali;

b- la "Tabella indennizzo dannobiologico", che contiene le misure del ristoro economico del dannobiologico dal 6% al 100%. Tale indennizzo, pur essendo determinatosempre con gli stessi criteri (di cui si dirà appresso), viene erogato – siripete - in capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% edinferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%;

c- la "Tabella deicoefficienti", attraverso i quali (con criteri di cui si dirà appresso) sicalcola la percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per ilcalcolo dell’ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimonialiderivanti, in via presuntiva, dalla menomazione a partire – ripetesi - dal 16%.

1.2.- Specificità del sistemaindennitario del danno biologico di origine lavorativa nell’ambitodell’assicurazione obbligatoria rispetto al sistema risarcitorio di dirittocomune del danno biologico da fatto illecito.

Pur essendo comune l’oggetto (e cioè ildanno biologico) e pur in presenza di alcune analogie tra il sistema indennitariodelineato dallart.13 ed il sistema risarcitorio-civilistico, tuttavia notevoli differenzederivano dalla diversa finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversastrutturazione del meccanismo di ristoro del danno.

L’indennizzo INAIL, infatti, assolve aduna funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenzedi vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall’art. 38 dellaCostituzione, mentre il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il dannonella esatta misura in cui si è verificato.

L’art. 13, nell’introdurre il dannobiologico nella copertura assicurativa gestita dall’INAIL dei danni derivantida infortuni sul lavoro e malattie professionali, non ha modificato i principidi fondo che caratterizzano il sistema, e cioè il suo automatismo ed imeccanismi solidaristici che lo ispirano.

D’altro canto, nel sistema civilistico ilrisarcimento del danno avviene, salvo ipotesi eccezionali, per mezzo dell’erogazionedi un risarcimento in capitale onnicomprensivo, che chiude definitivamente ilrapporto. Nel sistema di indennizzo sociale, invece, le condizioni di salutedel danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano adeguamentoed integrazione della prestazione corrisposta; la stessa prestazione è,comunque, periodicamente rivalutata. Infine, la prestazione economica èintegrata da altre prestazioni di natura diversa (protesi, cure mediche,assistenza sociale, ecc.).

 

1.3.-Carattere sperimentale della nuovadisciplina indennitaria.

La nuova disciplina indennitaria deldanno biologico di origine lavorativa ha carattere sperimentale "inattesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteriper la determinazione del relativo risarcimento" (art. 13, comma 1).

La natura sperimentale della nuovadisciplina indennitaria deriva dalla portata radicalmente innovativa dell’art.13 che, oltre a rivoluzionare il precedente sistema INAIL, rappresenta anche laprima regolamentazione legislativa di una materia che, da almeno un ventennio,impegna dottrina e giurisprudenza in sede civilistica e che non ha ancoraraggiunto stabilità ed uniformità valutative.

Lo stesso legislatore, mostrandosipienamente consapevole della complessità e della delicatezza dellaproblematica, ha previsto un periodo annuale di monitoraggio e verifica,finalizzato all’eventuale emanazione di disposizioni "correttive eintegrative" (cfr. L. n. 144/1999, art. 55, comma 2). Sull’importanzadella prima fase di attuazione della norma, e delle connesse operazioni diverifica e di monitoraggio, e sull’impegno al riguardo richiesto a tutte lestrutture dell’Istituto interessate, si tornerà nel paragrafo finale dellapresente circolare.

1.4.-Effetti migliorativi del nuovosistema indennitario.

Considerata nel suo complesso,l’attuazione della nuova disciplina indennitaria comporta l’erogazione dimaggiori prestazioni economiche per circa 370 miliardi, secondo l’intesaraggiunta al Tavolo di concertazione con le parti sociali e recepita dallegislatore.

Ciò è conseguenza di un ampliamento deicasi di invalidità permanente indennizzabili, che si stima passeranno da 37.000a 54.000 all’anno, e di un generalizzato miglioramento del livello delleprestazioni, segnatamente per i casi di maggiore gravità, fino talvolta adoltre il doppio del livello attuale.

La nuova normativa prevede, infatti,l’abbassamento del grado minimo indennizzabile dall’11% al 6%, l’estensionedella tutela a tipologie di danni prima non contemplate ed una maggiore personalizzazionedell’indennizzo.

Sotto altro versante, va sottolineato cheil nuovo sistema amplia le garanzie per il datore di lavoro in quanto, essendofornita una copertura assicurativa del danno biologico di origine lavorativa,viene conseguentemente esteso l’esonero del datore di lavoro dallaresponsabilità civile.

 

2-Decorrenza e oggetto della nuovadisciplina indennitaria.

Per effetto del comma 2 dell’art. 13, lanuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisie alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto ministeriale di approvazione delle tre tabelle di cui sopra,e cioè dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciò significa che per gli infortunioccorsi o le malattie denunciate prima di quella data – siano stati essiindennizzati o meno in rendita - continuano ad applicarsi integralmente ledisposizioni del Testo Unico, in un regime di coesistenza delle duediscipline che perdurerà fino ad esaurimento dei casi ricadenti nelprecedente sistema. Sulla coesistenza dei due regimi e sul loro raccordo sitornerà più avanti (punto 3.4.2.).

La nuova disciplina innovaesclusivamente in materia di invalidità permanente ("menomazioniconseguenti alle lesioni dell’integrità psico-fisica", cfr. comma 2,lettera a).

Nulla è modificato in materia di inabilitàtemporanea assoluta, che pertanto continuerà ad essere erogata nelle misure econ le modalità vigenti, non avendo il legislatore previsto l’indennizzodel danno biologico temporaneo che, quindi, deve – come le micropermanentiinferiori al 6% - considerarsi in franchigia.

Nulla è modificato neppure per quantoconcerne le prestazioni economiche erogate ai superstiti in conseguenza dellamorte dell’assicurato per cause lavorative.

Il legislatore, infatti, ha tenuto contodei principi affermati in materia dalla giurisprudenza sia costituzionale(Corte Costituzionale, sentenza n. 372/1994) sia di legittimità (Cassazione,sentenza n. 6404/1998), in base ai quali il danno biologico è la conseguenzadella violazione del diritto alla salute e, quindi, postula necessariamente lapermanenza in vita del soggetto leso, mentre in caso di morte è violato ildiritto alla vita, che è bene giuridico completamente diverso dal diritto allasalute.

Resta confermata, pertanto, in caso dimorte dell’assicurato per cause lavorative, l’erogazione della rendita asuperstiti nella sua attuale disciplina, rendita che conserva la natura diindennizzo del pregiudizio patrimoniale sofferto dai superstiti, comeconseguenza immediata e diretta dell’evento lesivo che ha colpito illavoratore, in ragione del loro rapporto di dipendenza economica con ildefunto, come ribadito dalla Corte Costituzionale (citata sentenza n. 372/94).

 

3-Meccanismi applicativi della nuovadisciplina indennitaria.

Si premette che la nuova disciplinaindennitaria è costituita dall’insieme delle disposizioni contenutenell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 e delle norme del TestoUnico ivi espressamente richiamate, nonché dalle altre norme del Testo Unico (edelle successive integrazioni o modifiche) che restano applicabili in quantocompatibili con la nuova disciplina, per effetto del generale richiamoeffettuato dal comma 11 dello stesso articolo 13.

Per comodità espositiva, la nuovadisciplina indennitaria verrà illustrata raggruppando le disposizioni perclassi di postumi (inferiori al 6%; dal 6 a 15%; dal 16 a 100%). Un paragrafo aparte è dedicato ad alcune norme comuni alle tre classi di invalidità ed unaltro alle principali disposizioni del Testo Unico che continuano a trovareapplicazione in quanto compatibili con la nuova disciplina.

Circa la "Tabella dellemenomazioni" ed i relativi criteri applicativi, verranno emanate direttiveseparate.

3.1.-Infortunati o tecnopatici senzapostumi o con postumi inferiori al 6%.

Non hanno diritto ad indennizzo, il quale– come si è più volte ripetuto - inizia ad essere corrisposto dal grado dimenomazione pari o superiore al 6% (comma 2, lettera a).

Ai sensi del comma 4, in caso diaggravamento conseguente all’infortunio sul lavoro o alla malattiaprofessionale, questi assicurati, entro dieci anni dalla data dell’infortunio oquindici dalla data di denuncia della malattia professionale, hanno diritto arichiedere:

- l’indennizzo in capitale per dannobiologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo o superando il gradodel 6% senza arrivare ad un grado indennizzabile in rendita (pari o superioreal 16%);

- la liquidazione della rendita per dannobiologico e danno patrimoniale, se la menomazione si è aggravata ed haraggiunto un grado indennizzabile in rendita.

Se si tratta di malattie neoplastiche, disilicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda diaggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della renditae, quindi, non ai fini dell’indennizzo in capitale, può essere presentataanche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dallaprecedente richiesta.

Il procedimento amministrativo perl’accertamento dell’aggravamento ai fini dell’indennizzo in capitale o inrendita può essere promosso solo a richiesta dell’interessato, equindi non su iniziativa dell’Istituto La richiesta va formulata nei modi enei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.Si osserva, a tale riguardo, che questa disposizione, sia nella ratioche nella formulazione letterale, è identica alla norma contenuta nel penultimocomma dell’art. 83 T.U., alla cui applicazione il legislatore intende, quindi,fare riferimento.

In caso di accoglimento della domanda, siseguono le regole stabilite ai successivi punti 3.2. per la liquidazionedell’indennizzo in capitale e 3.3. per la liquidazione della rendita.

3.2.- Infortunati o tecnopatici con postumidi grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.

Hanno diritto soltanto all’indennizzo incapitale del danno biologico.

Pertanto, una volta accertato in sedemedico-legale che a seguito dell’infortunio o della malattia professionale sonoresiduati postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiori al 16%,all’assicurato va liquidato l’indennizzo in capitale nella misura indicatanella apposita "Tabella indennizzo danno biologico".

Prima di illustrare come si applicaquesta tabella, è opportuno fornire qualche chiarimento sulla sua impostazione.

3.2.1.-Criteri di impostazione della"Tabella indennizzo danno biologico".

I principi sui quali è impostata latabella sono tre:

1. l’indennizzo è areddituale, prescindecioè dalla retribuzione dell’assicurato, in quanto la menomazione in sé producelo stesso pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani;

2. l’indennizzo è crescente al cresceredella gravità della menomazione in misura più che proporzionale sia in terminiassoluti che relativi. Infatti, al crescere della percentuale di invalidità,aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, in quanto va adincidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso;

3. l’indennizzo è variabile in funzionedell’età (decresce al crescere dell’età) e del sesso (tiene conto dellamaggiore longevità femminile). Infatti, l’indennizzo in capitale deve essereproporzionato alla durata della residua vita nel corso della quale deveristorare il pregiudizio della menomazione.

Si tratta dei principi del cosiddetto"sistema a punto variabile" che è quello seguito da quasi tutti iTribunali per il risarcimento civilistico del danno biologico da fattoillecito.

Il valore finanziario del punto baseunitario ("punto INAIL"), riferito al grado ed alla classe di etàiniziali, è stabilito pari a 1,6 milioni di lire e cresce – come detto - inmisura progressiva all’aumentare del grado.

Per quanto attiene all’età, gli importidell’indennizzo sono modulati in undici classi quinquennali sulla basedell’andamento delle speranze di vita riscontrate per la collettività degliinfortunati INAIL.

Inoltre, per tenere conto dellaspecificità della componente femminile, notoriamente favorita in termini disopravvivenza rispetto ai maschi, la tabella prevede indennizzi differenziatiper i due sessi (superiori per le femmine).

3.2.2.-Criteri di applicazione della"Tabella indennizzo danno biologico".

La "Tabella indennizzo dannobiologico" per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al16% si applica come una tabella a "doppia entrata"; quindi, una voltaaccertato il grado dei postumi, l’importo dell’indennizzo è determinatodall’incrocio tra la riga del grado stesso e la colonna della classe di età,distintamente per maschi e femmine.

Per quanto riguarda l’età da prendere inriferimento, il comma 2, lettera a, dispone che si deve considerare l’etàdell’assicurato al momento della guarigione clinica, e cioè alla data dicessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

Nei casi in cui non esiste un periodo di inabilitàtemporanea assoluta, come in diverse fattispecie di malattie professionali,deve essere presa a riferimento l’età dell’assicurato al momento dellaricezione della denuncia.

3.2.3.-Liquidazione provvisoriadell’indennizzo in capitale del danno biologico.

Il comma 8 dell’art. 13 disciplina lesituazioni in cui, al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta, nonsia ancora possibile il definitivo accertamento medico legale del grado dimenomazione dell’integrità psico-fisica.

In queste situazioni, è necessario da unlato garantire la tempestiva erogazione del ristoro economico del dannobiologico, se dovuto, ma dall’altro è anche necessario evitare indennizzi incapitale superiori all’effettivo grado della menomazione definitivamente accertata,trattandosi di importi non più recuperabili.

A tali scopi il comma 8 introduce la possibilitàdi una liquidazione dell’indennizzo in capitale in misura provvisoria che, difatto, significa possibilità di effettuare due visite di accertamento deipostumi:

- la prima, al termine del periodo diinabilità temporanea assoluta, che può concludersi con una valutazioneprovvisoria dei postumi e che può dare luogo alla liquidazione delcorrispondente indennizzo in capitale, anch’esso provvisorio;

- la seconda, da effettuarsi con scadenzadecisa dal medico ma comunque non prima di sei mesi e non oltre un anno dalladata di ricevimento del certificato medico definitivo, che si conclude con lavalutazione definitiva dei postumi e che dà luogo alla liquidazione, anch’essadefinitiva, del corrispondente indennizzo in capitale, oppure dell’importodovuto come differenza rispetto all’indennizzo eventualmente già liquidato invia provvisoria.

Resta fermo che, per espresso dettatolegislativo, "l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quelloprovvisoriamente liquidato" e che, pertanto, l’importo dell’indennizzoprovvisorio dovrà essere determinato tenendo conto di questo vincolo.

Sull’argomento sono necessarie leseguenti precisazioni operative.

I presupposti della liquidazionedell’indennizzo in capitale in misura provvisoria sono due: il fatto che, alprimo accertamento, la menomazione sia valutabile in misura pari o superiore al6% ed inferiore al 16% ed il fatto che sia presumibile che, anche in sede diaccertamento definitivo, la menomazione stessa continui ad essere valutabileentro i predetti limiti.

Ne consegue che:

1. se al primo accertamento i postumisono valutabili in misura inferiore al 6%, non si dà luogo a valutazioneprovvisoria e si deve, invece, procedere alla valutazione definitiva e allachiusura del caso senza postumi indennizzabili;

2. se al primo accertamento i postumisono valutabili in misura pari o superiore al 6% ma sia presumibile cheall’esito dell’accertamento definitivo siano valutabili in misura inferiore al6%, si deve procedere a valutazione provvisoria dei postumi con riserva disecondo e definitivo accertamento, senza però provvedere a liquidazioneprovvisoria dell’indennizzo;

3. se al primo accertamento i postumisono valutabili in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, ma siapresumibile che all’esito dell’accertamento definitivo siano valutabili inmisura pari o superiore al 16%, si deve procedere a valutazione provvisoria deipostumi con riserva di secondo e definitivo accertamento, senza peròprovvedere a liquidazione provvisoria dell’indennizzo;

4. se al primo accertamento i postumisono valutabili in misura pari o superiore al 16%, si potrà costituire larelativa rendita (vedi punto 3.3.) cadenzando opportunamente la successivarevisione attiva.

In ogni caso, la data di effettuazionedella seconda e definitiva visita di accertamento postumi, sia che si eroghil’indennizzo provvisorio, sia che non lo si eroghi, deve essere comunicataall’assicurato.

Il provvedimento di liquidazionedell’indennizzo in capitale in misura provvisoria, proprio per la sua natura eper come è configurato dal comma 8, non può essere oggetto di opposizione che,quindi, può essere presentata solo contro il provvedimento definitivo.

Infine, per quanto superfluo, si fapresente che l’età da prendere a riferimento per l’applicazione della"Tabella indennizzo danno biologico" in sede di liquidazionedefinitiva è quella assunta per la liquidazione provvisoria.

3.2.4.- Termini per l’emanazione del provvedimentodi liquidazione dell’indennizzo in capitale. Interessi di mora.

Si ritiene applicabile, in via analogica,anche ai fini della eventuale corresponsione degli interessi di mora, iltermine temporale vigente per la costituzione delle rendite (120 giorni dalladata di ricezione del certificato medico definitivo o della denuncia, o delprimo certificato medico, della malattia professionale che non abbia comportatoastensione dal lavoro; cfr. circolare n. 26/1992).

Nei casi in cui si segue la proceduradella liquidazione provvisoria, il suddetto termine deve ritenersi sospeso peril periodo intercorrente tra la data dell’accertamento provvisorio e quelladell’accertamento definitivo.

Il comma 8, peraltro, non indicaespressamente il termine entro il quale si deve procedere alla liquidazionedell’indennizzo in capitale in misura provvisoria, né sono applicabili itermini generalmente previsti per la conclusione del procedimentoamministrativo, posto che la liquidazione provvisoria costituisce una fase dell’interoprocedimento che si conclude solo con l’accertamento e la liquidazionedefinitivi.

In assenza di specifici riferimentinormativi, si ritiene opportuno attenersi per la liquidazione dell’indennizzoprovvisorio al termine di 30 giorni decorrente dalla data del relativoaccertamento postumi.

Infine, si osserva che il comma 8 prevedel’obbligo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato medicoconstatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, di comunicareall’assicurato la previsione circa l’esistenza di postumi di caratterepermanente indennizzabili in capitale in misura provvisoria.

Si tratta di un termine per uno specificoadempimento che, comunque, sta all’interno del termine di 120 giorni per laconclusione del procedimento amministrativo e non incide sulla sua complessivadurata.

3.2.5.-Termini prescrizionali del dirittoalla liquidazione dell’indennizzo in capitale.

Circa i termini prescrizionali siritiene, allo stato, che possano trovare applicazione le disposizioni vigentiin materia di prescrizione del diritto alle prestazioni; in particolare trovaapplicazione il principio generale che il periodo prescrizionale inizia adecorrere dal momento in cui l’assicurato è nelle condizioni di esercitare ilproprio diritto, e cioè dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiuntola misura minima indennizzabile in capitale e, nel caso di tecnopatia,l’assicurato ne è consapevole secondo criteri di normale conoscibilità.

3.2.6.-Richiesta di aggravamento da partedell’assicurato.

Ai sensi del comma 4, in caso diaggravamento conseguente all’infortunio sul lavoro o alla malattiaprofessionale, gli infortunati ed i tecnopatici già indennizzati in capitale inquanto portatori di menomazioni con grado pari o superiore al 6% ed inferioreal 16% hanno il diritto di richiedere, entro dieci anni dalla datadell’infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale:

- l’adeguamento dell’indennizzo incapitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto ungrado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%);

- la costituzione della rendita, se lamenomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.

Se si tratta di malattie neoplastiche, disilicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda diaggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della renditae, quindi, non ai fini dell’adeguamento dell’indennizzo in capitale, puòessere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenzequinquennali dalla precedente richiesta.

Il procedimento amministrativo perl’accertamento dell’aggravamento ai fini dell’adeguamento dell’indennizzo incapitale o della costituzione della rendita può essere promosso solo arichiesta dell’interessato, e quindi non su iniziativa dell’Istituto.La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisionedelle rendite in caso di aggravamento. Si osserva, a tale riguardo, che questadisposizione, sia nella ratio che nella formulazione letterale, èidentica alla norma contenuta nel penultimo comma dell’.art. 83 T.U., alla cuiapplicazione il legislatore intende, quindi, fare riferimento. Ciò significache non si può equiparare in via analogica la data di liquidazionedell’indennizzo in capitale alla "data di costituzione dellarendita", per cui il dies a quo da prendere in riferimento per itermini revisionali indicati dagli articoli 83, 137 e 146 T.U. è sempre ladata dell’infortunio o la data di ricezione della denuncia (o del primocertificato medico) della malattia professionale.

3.2.6.1.- Accoglimento della richiesta diadeguamento dell’indennizzo in capitale per aggravamento.

In primo luogo, l’accoglimento delladomanda comporta l’adeguamento del capitale in precedenza corrisposto.

A tale fine, sulla base del principioindicato al comma 7, relativo ai casi di soppressione della rendita (vediappresso) ma che può considerarsi di carattere generale, il capitale daadeguare non è quello in precedenza effettivamente erogato, bensì quello ricalcolatoprendendo in riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta diadeguamento.

Sotto il profilo operativo si procede nelmodo seguente.

Si determina innanzitutto il capitalecorrispondente al grado della menomazione accertato in esito alla domanda diaggravamento, prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento dellarichiesta e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente almomento medesimo.

Dall’importo così determinato si sottraeil capitale corrispondente al grado di menomazione precedentementeindennizzato, ricalcolato prendendo a riferimento l’età dell’assicurato almomento della richiesta e la "Tabella indennizzo danno biologico"vigente al momento medesimo. Peraltro, ove detto capitale, per effetto dirivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nelfrattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamentecorrisposto, si detrarrà l’importo effettivamente corrisposto.

L’importo risultante dalla sottrazionecostituisce l’adeguamento di capitale da corrispondere.

In secondo luogo, l’accoglimento delladomanda comporta l’impossibilità di accogliere nuove richieste di adeguamentodell’indennizzo in capitale, in quanto la norma stabilisce che "larevisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione ………puòavvenire una sola volta".

A quest’ultimo proposito vanno fatte leseguenti precisazioni:

- il divieto di riconoscere ulterioriadeguamenti dell’indennizzo in capitale non preclude il dirittodell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini già indicati, nuoverevisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente aifini di ottenere la costituzione della rendita;

- non vanno considerate revisioni diindennizzo, in quanto si riferiscono sempre al provvedimento originario, ledifferenze di importo erogate per aumento del grado a seguito di opposizioneamministrativa, di sentenza, o infine di accertamento definitivo dei postumiallorchè sia stata seguita la procedura di liquidazione provvisoria di cui alprecedente punto 3.2.3.

3.2.6.2.- Accoglimento della richiesta dicostituzione della rendita per aggravamento.

In caso di accoglimento della domanda, sicostituisce la rendita con le modalità illustrate nel successivo punto 3.3.

Va qui soltanto anticipato che la normaprevede che "l’importo della rendita è decurtato dell’importodell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto".

L’importo da decurtare, peraltro, sullabase dei principio generale già illustrato, non è quello effettivamente erogato,bensì quello ricalcolato prendendo in riferimento l’età dell’assicurato almomento della richiesta nonché la "Tabella indennizzo dannobiologico" vigente al medesimo momento (ed, ovviamente, il grado dimenomazione in relazione al quale fu concesso l’indennizzo in capitale). Peraltro,ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzodanno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quelloa suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo effettivamentecorrisposto

Il recupero di tale importo andràeffettuato mediante trattenute mensili sull’intero rateo di rendita pari ad unquinto del rateo medesimo.

3.2.7.-Ulteriori precisazioni.

A conclusione del presente paragrafo, siritiene necessario esaminare alcuni particolari aspetti, finora nonconsiderati, della disciplina dell’indennizzo in capitale delle menomazioni digrado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.

A. Ai sensi del comma 9, se l’assicuratoal quale è stato riconosciuto l’indennizzo in capitale del danno biologico decedeprima che tale indennizzo sia stato corrisposto, è dovuto un indennizzoproporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e lamorte. Si tratta dell’applicazione del principio di carattere generale secondoil quale l’indennizzo in capitale deve essere proporzionato alla durata dellaresidua vita nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio dellamenomazione, principio che – come si è già visto- sta alla base delladifferenziazione dell’indennizzo in relazione all’età. E’ perciò conseguenzialeche, in caso di morte prima della erogazione della prestazione, si debbacorrispondere un indennizzo rapportato alla effettiva durata dellasopravvivenza del danneggiato, e non quello indicato nella "Tabella indennizzodanno biologico", costruito utilizzando parametri statistici.

Si osserva, peraltro, che la normariguarda solo le fattispecie in cui la morte sopravviene prima dellacorresponsione dell’indennizzo, con la conseguenza che se l’importoliquidato in capitale è stato corrisposto e regolarmente riscosso e, quindi,è entrato nel patrimonio del danneggiato con la conseguente trasmissibilitàagli eredi, questa disposizione non si applica.

Laddove, invece, l’importo prima dellamorte non sia stato ancora corrisposto oppure, se già liquidato, non sia statoancora riscosso, si deve procedere a reincassare la somma se già liquidata,ricalcolare l’indennizzo del danno biologico maturato dal defunto durante ilperiodo di sopravvivenza ed erogare il nuovo importo agli eredi.

Le operazioni di ricalcolo sarannoeffettuate dalla Direzione Generale- Consulenza Statistico Attuariale susegnalazione della Unità Territoriale che dovrà fornire i seguenti elementi:Sede, nome, cognome e data di nascita dell’assicurato, n° caso, tipo(infortunio o m.p.) e data evento, data di maturazione del dirittoall’indennizzo, grado di menomazione riconosciuto, indennizzo corrispondente da"Tabella", data della morte.

B. L’avvenuta liquidazionedell’indennizzo in capitale del danno biologico non ha nessuna incidenza sullamisura della indennità giornaliera dovuta all’infortunato nel caso in cui eglisuccessivamente all’evento indennizzato ricada in stato di inabilità temporaneaassoluta o abbia necessità di cure o di accertamenti clinici, stante ilcarattere patrimoniale di quest’ultima prestazione (che ha, come noto, naturadi indennizzo della perdita di guadagno).

C. L’indennizzo in capitale di cui si ètrattato non ha nessun rapporto con la liquidazione in capitale delle renditecomprese tra l’11 ed il 15% del grado di inabilità al lavoro che l’art. 75 T.U.prevede al termine del periodo revisionale. Nel nuovo sistema taleliquidazione, ovviamente, non trova più applicazione e resta in vigore solo percasi ricadenti nel precedente regime. Continuano a restare in vigore,invece, anche nel nuovo regime, le liquidazioni in capitale per i casiagricoli ricadenti nelle disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 e seguentiT.U., nei termini e con le modalità ivi previste.

 

(continua)