|
Titolo
I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione
organica alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23
novembre 1993, così come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,
sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della
autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del
rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario
di lavoro.
2.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intende per:
a)
´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio
della sua attività o delle sue funzioni;
b)
´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro;
c)
´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro così come definito all'articolo 3 del presente
decreto;
d)
´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino;
e)
´lavoratore notturno':
-
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato
in modo normale;
-
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme
definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di
disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80
giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale;
f)
´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro
anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato
ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo
continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per
i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un
periodo determinato di giorni o di settimane;
g)
´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h)
´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale
membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa
che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada,
per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non
ferroviario;
i)
´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una
installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione)
o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata
alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di
risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività
di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a
partire da una installazione offshore che da una nave;
j)
´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di
periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità
di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare
che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri
fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino
lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino
la loro salute, a breve o a lungo termine;
k)
´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi stipulati
da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano
a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva
1999/63/Ce, del personale di volo nella aviazione civile di
cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per
quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.
2.
Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi
di protezione civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine
e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello stato le disposizioni contenute nel
presente decreto non trovano applicazione unicamente in presenza
di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di
ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica,
di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi
espletati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come
individuate con decreto del ministro competente, di concerto
con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale
della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297
4.
La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche
agli apprendisti maggiorenni.
Titolo
II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
Art. 3
Orario normale di lavoro
1.
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale
alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo
non superiore all'anno.
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1.
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese
le ore di lavoro straordinario.
3.
Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento
a un periodo non superiore a quattro mesi.
4.
I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare
il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a
12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi.
5.
In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità
produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore
di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo
di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente
per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire
le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5
Lavoro straordinario
1.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.
2.
Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3.
In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso
al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo
tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi
le 250 ore annuali.
4.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso
a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in
relazione a:
a)
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità
di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b)
casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione
di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a
un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone
o alla produzione;
c)
eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate
alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi,
modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo
2, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, e in tempo utile
alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato
con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi
di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire
che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive,
i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Art. 6
Criteri di computo
1.
I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia
non sono presi in considerazione ai fini del computo della
media di cui all'articolo 4.
2.
Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo
di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa
o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma
5 dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate
non si computano ai fini della media di cui all'articolo 4.
Titolo III
Pause, riposi e ferie
Art. 7
Riposo giornaliero
1.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale,
il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni
24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo
fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata.
Art. 8
Pause
1.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di
sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per
pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle
energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto
anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa,
anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni
periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci
minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze
tecniche del processo lavorativo.
3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento
dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923,
n. 1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del
rd 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.
Art. 9
Riposi settimanali
1.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza
con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'articolo 7.
2.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a)
le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio
di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva,
di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b)
le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata;
c)
per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei
treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario
che assicurano la continuità e la regolarità del traffico
ferroviario;
d)
i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma
4.
3.
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno
diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni
per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi
di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi
le seguenti caratteristiche:
a)
operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni
a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni
collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento
di energia elettrica e operazioni collegate;
b)
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o
in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c)
industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista
del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese
le industrie che trattano materie prime di facile deperimento
e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre
mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo
stesso personale si compiano alcune delle suddette attività
con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre
mesi;
d)
i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda
a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e)
attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari
ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f)
attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370;
g)
attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
4.
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica
nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n.
370.
5.
Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative
nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al
comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale
22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato
nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui
al comma 2, lett. d), salve le eccezioni di cui alle lettere
a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per
la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione
avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo
presso il ministero stesso. I predetti decreti, per le materie
di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati
dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 10
Ferie annuali
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale
di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior
favore.
2.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3.
Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e
modalità di regolazione.
Titolo IV
Lavoro notturno
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1.
L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso
le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2.
I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori
che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro
notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a)
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b)
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c)
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
Art. 12
Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi
di comunicazione
1.
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali
in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie
del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza,
tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali
dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'associazione
cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione
va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2.
Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione
cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i
servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione
di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso
in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal
contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni
sindacali di cui al comma 1.
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione
da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un
periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come
media il suddetto limite.
2.
È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione
delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici
indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte
salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia
di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori
notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori
di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che
comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche
o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo
di 24 ore. Il predetto decreto, per le materie di esclusivo
interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
4.
Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in
considerazione per il computo della media quando coincida
con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi
di cui al comma 1.
5.
Con riferimento al settore della panificazione non industriale
la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita
alla settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti
al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi
e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto,
secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti
collettivi.
2.
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3.
Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli
articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le
lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco
definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di
protezione personale e collettiva.
4.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità
e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni
di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori,
quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno
1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata
dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche,
il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni
equivalenti, se esistenti e disponibili.
2.
La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al comma precedente e individua
le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma
citato non risulti applicabile.
Titolo V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1.
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai
contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione
della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui
all'art. 3
a)
le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successive
modifiche;
b)
le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche,
alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli
artt. 8 e 10 del rd n. 1955/1923;
c)
le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia
in mare che in terra, di posa di condotte e installazione
in mare;
d)
le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia elencate nella tabella approvata con rd
6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni,
alle condizioni ivi previste;
e)
i commessi viaggiatori o piazzisti;
f)
il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto
per via terrestre;
g)
gli operai agricoli a tempo determinato;
h)
i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa,
nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti
servizi radiotelevisivi;
i)
il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle
attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani
e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli
organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché
alle attività produttive delle agenzie di stampa;
j)
il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva
gestiti da aziende pubbliche e private;
k)
i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e
all'art. 2 della legge 13/7/1966, n. 559;
l)
le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative,
per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso
indicati:
-
personale dipendente da imprese concessionarie di servizi
nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali
e aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che
gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione;
-
personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di
energia elettrica, gas, calore e acqua;
-
personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento
e trasporto di rifiuti solidi urbani;
-
personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente
ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
m)
personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione
di carburante non autostradali;
n)
personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2.
Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a
n) del comma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi
contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto
del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il ministro per la funzione pubblica per quanto concerne
i pubblici dipendenti, da adottarsi sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative nonché le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. Il predetto
decreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero,
pause, lavoro notturno, durata massima settimanale
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi
a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali
comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali
dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime
intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al
secondo livello di contrattazione.
2.
In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per
la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative o delle associazioni
nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto,
sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli
4, terzo comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con
riferimento:
a)
alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il
lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi
luoghi di lavoro;
b)
alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate
dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle
persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai
o di imprese di sorveglianza;
c)
alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare
la continuità del servizio o della produzione, in particolare,
quando si tratta:
1)
di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle
cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese
le attività dei medici in formazione, da case di riposo e
da carceri;
2)
del personale portuale o aeroportuale;
3)
di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione
cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi
di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4)
di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del
gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta
dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5)
di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per
ragioni tecniche;
6)
di attività di ricerca e sviluppo;
7)
dell'agricoltura;
8)
di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri
in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto
14, 2° periodo, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
d)
in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1)
nell'agricoltura;
2)
nel turismo;
3)
nei servizi postali.
e)
per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1)
per le attività discontinue;
2)
per il servizio prestato a bordo dei treni;
3)
per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano
la regolarità del traffico ferroviario.
f)
a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze
dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la
diligenza osservata;
g)
in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3.
Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla
disciplina di cui all'articolo 7:
a)
per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva di periodi di riposo giornaliero;
b)
per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati
durante la giornata, in particolare del personale addetto
alle attività di pulizie.
4.
Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere
ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro
siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo
o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
5.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di
cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto
legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario
di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata,
non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai
lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a)
di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre
persone aventi potere di decisione autonomo;
b)
di manodopera familiare;
c)
di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità
religiose;
d)
di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio
e di telelavoro.
6.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di
cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del presente decreto legislativo
non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile
dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione
le relative disposizioni di cui al rdl 19 ottobre 1923, n.
2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
7.
Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo
interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1.
Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano
ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2.
Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle
navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanali
medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno,
mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
a)
il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1.
14 ore in un periodo di 24 ore;
2.
72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b)
il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore
a:
1.
10 ore in un periodo di 24 ore;
2.
77 ore per un periodo di sette giorni.
3.
Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due
periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive
e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non
deve superare le 14 ore.
Art. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il ministro del lavoro e delle politiche sociali,
unitamente al ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni
dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione
del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari
nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo,
salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni
aventi carattere sanzionatorio.
3.
Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie,
addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare
la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative
disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e
nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili
con le disposizioni del presente decreto legislativo.
|