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MANUALE dei DIRITTI dei
LAVORATORI
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| 1
- DIRITTI
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| 2
- TEMPI DI LAVORO E DI RIPOSO
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| 3
- SALARIO
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4
- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
- Cassa integrazione ordinaria
- Procedure di consultazione
- Trattamento salariale della Cassa Integrazione
Ordinaria
- Istituti Contrattuali e Cassa
Integrazione
- Cassa Integrazione Straordinaria
- Contratti di solidarietà
- Norma sull'indennità di disoccupazione
|
5
- FERIE E PERMESSI
- Ferie
- Permesso ex Festività
- Permesso riduzione orario
- Permessi diritto allo studio
- Permesso congedo matrimoniale
- Permessi donatori di sangue
- Permessi elettorali
- Permessi assistenza al figlio portatore di
handicap
|
6
- TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
- Divieto di licenziamento della lavoratrice per
causa di matrimonio
- Divieto di licenziamento o
sospensione
- Divieto di lavori particolari e
insalubri
- Permesso retribuito per esami
prenatali
- Astensione obbligatoria
- Astensione facoltativa
- Riposi giornalieri (allattamento)
- Assenze per malattia del bambino
- Estensione dei diritti al padre
- Assenza e disoccupazione
- Dimissioni
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7
- MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- Trattamento economico di malattia
- Penalizzazione per malattie brevi e
frequenti
- Prolungamento della tutela del posto di
lavoro
- Aspettativa non retribuita
- Malattia durante le ferie
- Trattamento economico a carico
dell’Inps
- Contributi previdenziali
- Il certificato medico
- Invio del certificato medico
- Termini per l'invio del certificato
medico
- Specificazione dell' indirizzo
- Data del rilascio
- La visita di controllo
- Assenza alla visita di controllo
- Sanzioni disciplinari ed economiche
- Contrasto tra i certificati medici
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8
- AMBIENTE E SICUREZZA
- Chi deve difendere la tua salute?
- Chi ha l’obbligo di difendere la tua
salute?
- La salute va controllata
- Le misure di prevenzione e
protezione
- La salute va controllata
- Infortuni e malattie professionali
- Assistenza e trattamento economico per infortuni
e malattie professionali
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9
- IL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
- La normativa che regola il CFL
- Età degli assunti
- Quota di garanzia del 5 %
- Approvazione dei progetti e assunzione
- Tipologie dei Cfl
- Formazione professionale e inquadramento
- Contributi dello stato alle imprese
- Forma del contratto
- Periodo di prova
- Risarcimento al lavoratore
- Contratto di formazione e cassa
integrazione
- Malattia nei contratti di formazione
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10
- CONTRATTI ATIPICI
- Apprendistato
- Tirocinio presso diverse aziende
- Formazione teorico - pratica
- Assunzione
- Periodo di prova
- Orario di lavoro
- Ferie
- Determinazione della retribuzione
- Progressione della retribuzione
- Trattamento di malattia e infortunio
- Attribuzione della qualifica
professionale
- Lavoro a tempo determinato
- Part - time
- Lavoro interinale
- Diritti sindacali
- Norme sanzionatorie
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11
- FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
- Che cos’è e a che cosa serve
- Organismi del Fondo
- Prestazioni
- Pensionamento di vecchiaia
- Pensionamento di anzianità
- Riscatto
- Trasferimento
- Modalità di adesione
- Quota di Iscrizione
- Contribuzione del Lavoratore
- Contribuzione dell' azienda
- Comunicazioni
- Utilizzo del Tfr
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1 - Diritti, non concessioni
Il sindacato della UILM ha ritenuto utile e necessario
raccogliere, in un semplice quaderno, la parte essenziale dei
diritti che regolano il rapporto di lavoro. Questo per fornire ai
lavoratori uno strumento per difendersi dalle interpretazioni
restrittive che possono essere operate dall’azienda. I lavoratori, e
soprattutto i giovani, devono sapere che i diritti esposti in questa
pubblicazione non sono concessioni delle aziende, ma il risultato di
grandi lotte ed enormi sacrifici che uomini e donne hanno saputo
portare avanti per migliorare le proprie condizioni di lavoro e di
vita in fabbrica e nella società. é importante per ricordare che i
diritti non sono acquisiti per sempre: è accaduto spesso, e
continuerà ad accadere, che i padroni e i governi cerchino di
rimetterli in discussione. Questi tentativi possono e potranno
essere respinti soltanto se i lavoratori sono organizzati dentro la
fabbrica e nella società unitamente ad un forte sindacato. La
UILM - UILè un sindacato che ha agito, e continuerà ad agire,
guardando esclusivamente agli interessi dei lavoratori, in totale
autonomia ed indipendenza dai padroni, dai governi e dai partiti
politici. Per continuare a fare questo è indispensabile che le
lavoratrici e i lavoratori, soprattutto i più giovani, entrino nel
sindacato, iscrivendosi alla UILM e portando il loro contributo. Chi
con il proprio lavoro si guadagna da vivere e contribuisce anche
alla realizzazione della ricchezza di questo paese non deve, per
nessuna ragione, togliersi il cappello davanti a nessuno.
|
2 - Tempi di lavoro e di riposo
La maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori addetti alla
trasformazione dei prodotti passa una parte considerevole della
propria vita, insieme con altri lavoratori, manovrando pezzi e
macchine nell’ambito di regole a volte definite e concordate, più
volte imposte dai capi officina. Quando si varca la soglia della
fabbrica, si entra in un sistema di regole sia scritte (leggi,
contratti, accordi aziendali), che non scritte, frutto, queste
ultime, di usi e consuetudini consolidate che diventano, nei fatti,
regole anch’esse. I tempi d’esecuzione delle mansioni, soprattutto i
carichi di lavoro, fortemente incentrati sulla manualità, sono uno
dei punti fondamentali dell’organizzazione del lavoro. Il primo
elementare diritto quando si affronta un tema cosi delicato come il
controllo e la contrattazione dei carichi di lavoro, è quello di
poter verificare che le regole concordate e stabilite siano
rispettate. Per verificare ed eventualmente contestare il mancato
rispetto di un accordo, il lavoratore ha diritto di accedere alle
informazioni relative ai tempi di lavoro assegnati ed a tutte le sue
ripartizioni; è opportuno inoltre chiedere sempre l’intervento delle
rappresentanze sindacali unitarie della UILM -UIL. Se tutto è fatto
in modo serio e corretto, tutto deve essere trasparente e a
disposizione dei lavoratori interessati. Qualsiasi ostacolo a tale
diritto sottintende inadempienze da parte dell’azienda.
Tempi di lavoro e presenza in officina
Il tempo di
presenza in officina dei lavoratori diretti alla produzione è
composto dai seguenti fattori:
- tempi attivi o effettivi;
-
fattori di riposo;
- fattore fisiologico;
-
pausa/e (dove previste).
Per tempi attivi o effettivi si
intende la quantità di tempo stabilita per la sola trasformazione
del prodotto. Per fattori di riposo (FR) si intende la quantità di
tempo spettante per recuperare la fatica tra un ciclo e quello
successivo, al fine di poter lavorare per tutto il turno senza che
questo procuri stanchezza insopportabile o danni alla salute. Questi
tempi sono espressi in percentuale sui tempi attivi, e possono
variare dall’1% al 23% secondo la gravosità del lavoro. Per fattore
fisiologico (FF) si intende la quantità di tempo spettante ad ogni
lavoratore al fine di poter rispondere ai propri bisogni fisici.
Tale necessità è fissa e quantificata al 4%. Per pausa/e si intende
la quantità di tempo spettante a chi opera in postazioni
particolarmente logoranti (es. disagio linea o presenza di nocività
ambientale come calore, rumorosità ecc.) per allontanarsi dal ciclo
produttivo al fine di ridurre la fatica o di recuperare in ambienti
non inquinati. Per tempi totali si intende la somma dei tempi attivi
più i fattori di riposo. Saturazione
Per saturazione si
intende il rapporto tra il tempo di lavoro (tempo ciclo) e il tempo
di presenza in officina/reparto, e cioè:
Tempo di lavoro
———————— x 100 = percentuale
saturazione
Tempo di presenza
Dato che il tempo di presenza in officina cambia unicamente
mutando l’orario di lavoro giornaliero, la base 100 risulta
chiaramente identificabile; per quanto riguarda invece il tempo di
lavoro il riferimento non è univoco per tutte le postazioni di
lavoro, dato che detto tempo è determinato sottraendo dal tempo di
presenza le pause (variabili da caso a caso) e il fattore
fisiologico.
Tabella generalmente in uso per definire i tempi di
riposo in base al disagio della mansione svolta
Per qualunque problema collegato ai tempi di lavoro
rivolgiti al rappresentante sindacale unitario della UILM - UIL
perché quando emergono problemi è necessario intervenire
immediatamente per far valere i propri diritti.
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3 - Salario
Gli argomenti trattati in questo capitolo coinvolgono tutti i
lavoratori senza nessuna distinzione, sia assunti a tempo
indeterminato sia in contratto di formazione lavoro, in quanto sono
riconosciuti a tutti i trattamenti salariali derivanti dal contratto
nazionale di categoria.
Questi trattamenti si articolano nelle
seguenti voci:
- paga base;
- contingenza;
-
elemento distinto della retribuzione (EDR);
- superminimo
-
premi e incentivi
- scatti di anzianità;
-
maggiorazioni salariali per lavoro straordinario e a turni;
- 13° mensilità o gratifica natalizia;
- trattamento
di fine rapporto (TFR).
Paga base
E' definita nei contratti nazionali di
categoria e su di essa vengono calcolati gli aumenti derivanti dagli
stessi.
Contingenza
La contingenza era un meccanismo
automatico di rivalutazione salariale che adeguava il salario
all’aumento del costo della vita. Fu istituita nell’immediato
dopoguerra e subì diverse modifiche, fino ad arrivare nel1975 alla
costituzione del punto unico uguale per tutti agganciato al
cosiddetto paniere. Il paniere conteneva (simbolicamente) i beni di
consumo presi a riferimento per valutare l’aumento dei prezzi su cui
determinare lo scatto dei punti di contingenza. La vicenda della
contingenza è parte decisiva della storia sindacale di questo paese;
su questo istituto si avvia, dalla seconda metà degli anni settanta,
un’offensiva padronale che ha prodotto durissimi conflitti sociali,
fino alla definitiva disdetta da parte delle organizzazioni
padronali nel 1991. Gli importi di contingenza maturati a quel
periodo sono quindi divenuti una cifra fissa che si continua a
percepire in busta paga.
Elemento distinto della retribuzione
Dal 1° gennaio
1992 è stato introdotto l’EDR (elemento distinto della retribuzione)
di lire 20.000 mensili uguali per tutti.
Tabelle salariali Federmeccanica
Tabelle salariali Confapi
Superminimo
Per superminimo o terzo elemento, si
intende quella quota di salario aggiuntiva ai minimi contrattuali,
frutto della contrattazione collettiva o individuale. I superminimi
non possono essere assorbiti da futuri aumenti contrattuali solo se
sono frutto di accordi aziendali o se sono espressamente indicati
come non assorbibili.
Premi e incentivi
Nella contrattazione aziendale si è
soliti definire anche i premi di produzione e gli incentivi.
I
premi di produzione e gli incentivi possono essere in parte
variabili, cioè non stabiliti in cifra fissa ma legati agli
andamenti produttivi. Sulla parte variabile la legge ha stabilito
che una quota non va calcolata ai fini dei contributi previdenziali,
e di conseguenza non concorre a formare i vari istituti
contrattuali. Tale quota per il 1998 può essere fino al 2% del monte
salario annuo (ad es., su un salario annuo di 30.000.000 la quota di
decontribuzione non può superare le 600.000 lire).
Scatti di anzianità
Ogni lavoratore ha diritto a 5
scatti biennali di anzianità pari al 5% della paga base (variabili
dunque in base al variare di questa, sia per effetto di passaggi di
categoria che di aumenti contrattuali), ed inizia a maturarli dopo
due anni dall’assunzione o dopo due anni dalla data in cui diventa
operaio o impiegato se assunto come apprendista. Solo gli impiegati
assunti prima del 16 luglio ’79 continuano a maturare 12 scatti di
anzianità.
Assorbimento degli scatti di anzianità al passaggio di
categoria
Per gli operai, ad ogni passaggio di categoria
fino al 4° livello, gli scatti maturati sono assorbiti fino a
concorrenza ed utilizzati per la formazione del nuovo livello di
paga. Eventuali differenze in più rimangono al lavoratore sotto
forma di superminimo personale.
Esempio: Operaio di 3° livello con due
scatti di anzianità che passa al 4°
livello.
la differenza di paga base tra il 3°
e il 4° livello è pari a lire 64.000 mensili
mentre il
valore di due scatti di anzianità di 3° livello sono pari a
lire 92.600 mensili. |
| superminimo individuale = 92.600 – 64.000 = 28.600
lire. |
Al passaggio dal 4° al 5° livello sono invece rivalutati con
riferimento alla paga base del 5° livello tutti gli scatti fin lì
maturati e continua la maturazione fino ai 5 scatti biennali. Per i
passaggi alle categorie superiori, gli scatti continuano a maturarsi
regolarmente e si rivalutano in base alla paga base della nuova
categoria. Per gli impiegati, gli scatti sono assorbiti al 50% nei
passaggi dal 4° al 5° livello e dal 5° al 6°, mentre il restante 50%
è inserito alla voce scatti congelati; in tutti gli altri passaggi
non ci sono assorbimenti.
Schema di calcolo di una busta paga
Per calcolare il
salario occorre controllare se tutte le voci previste dal contratto
nazionale di lavoro e dagli accordi aziendali sono presenti nella
busta paga. La somma delle varie voci compone il salario orario
lordo (mensile per gli impiegati). Moltiplicando il salario orario
per il numero delle ore effettuate ed aggiungendo le eventuali
maggiorazioni, si ottiene il salario mensile lordo. A tale cifra si
tolgono le trattenute previdenziali (vedi cap. Trattenute
previdenziali e fiscali) ricavando l’imponibile fiscale lordo
sul quale si calcola l’Irpef lorda. Dalla quota di Irpef lorda si
tolgono le detrazioni spettanti ad ogni lavoratore, determinando
così l’Irpef netta, che a sua volta va sottratta dall’imponibile
fiscale, raggiungendo così il salario mensile netto. (Al salario
netto si aggiunge solo l’eventuale assegno per il nucleo familiare o
rimborsi spese di varia natura).
Esempio: lavoratore di 4° livello
nell’industria con contratto Federmeccanica.
Retribuzione durante la malattia
Per controllare la
retribuzione nel periodo di malattia occorre tenere presente che,
oltre ai periodi pagati al 100% o al 50% previsti dal contratto
(vedi cap. Malattia
e infortunio), la retribuzione è divisa in due voci,
una denominata indennità a carico della ditta e l’altra
indennità a carico dell’Inps. L’indennità a carico della
ditta va calcolata per ogni ora di malattia utilizzando il salario
complessivo con esclusione dell’EDR, mentre per la quota a carico
dell’Inps occorre tenere presente che tale quota è già al netto
delle trattenute sociali, pertanto per calcolare la quantità lorda
occorre "lordizzare", cioè moltiplicare tale cifra per un
coefficiente che è il frutto della percentuale delle trattenute
sociali applicate. Tale coefficiente dall' 1.1.98 è pari a 1,10120
per le aziende con più di 15 dipendenti, e del 1,09757 per le
aziende con meno di 15 dipendenti o artigiane.
Maggiorazioni ore straordinarie notturne e festive
Contratto Federmeccanica:
25% per le prime due
ore di straordinarie effettuate dal lunedì al venerdì, 30% per le
ore successive, per il sabato sono pagate al 25% per 2 ore mentre se
si superano le 2 ore sono tutte pagate al 50%.
Contratto
Confapi:
20% sulla paga complessiva di fatto dal lunedì
al sabato compreso.
Le straordinarie devono avere carattere di eccezionalità e devono
essere comunicate preventivamente alle RSU. La comunicazione
preventiva non vale solo per 32 ore l’anno per i lavoratori,
turnisti e non, che operano in aziende con oltre 200 dipendenti, e
per 40 ore per i lavoratori non turnisti che operino in aziende fino
a 200 dipendenti (queste sono le uniche straordinarie
"obbligatorie").
Dal 1° gennaio 1996 il governo ha
aumentato il contributo a carico dell’azienda per le ore
straordinarie.
Tale contributo è così suddiviso:
a) tutte le imprese fino a 15 dipendenti:
- per le ore
di straordinario dalla 41a alla 48a ora non è dovuto alcun
contributo aggiuntivo;
- per le ore oltre la 48a il contributo
aggiuntivo è del 15%;b) imprese industriali con più di 15
dipendenti: - per le ore straordinarie dalla 41° alla 44° è dovuto
un contributo aggiuntivo del 5%;
- per le ore
straordinarie dalla 45° alla 48° il contributo aggiuntivo è del
10%;
- per le ore oltre la 48° il contributo à del
15%;
c) imprese non industriali con più di 15 dipendenti:
- per le ore di straordinarie oltre la 40° il contributo aggiuntivo
è del 5%.
Maggiorazione per lavoro notturno
La maggiorazione per
le ore notturne inizia 12 ore dopo l’inizio del 1° turno, pertanto
si calcola dalle 18 di sera alle 6 del mattino successivo. Per le
aziende che applicano il contratto di Federmeccanica la
maggiorazione è del 15%, mentre per quelle che applicano il
contratto da Confapi è del 25%. Tale maggiorazione deve essere
calcolata su tutti gli istituti contrattuali. (In molte aziende si è
risolto questo problema aumentando la percentuale prevista dal
contratto, 4,5% per Federmeccanica e 8/9% per Confapi ).
Trattenute previdenziali in vigore.
Per il Fap (fondo
adeguamento pensione): 8,89%;
Per la cassa integrazione:
0,30% (non è dovuta dai lavoratori delle aziende con meno di 15
dipendenti o artigiane);
Totale: 9,19%.
Per gli
apprendisti e i lavoratori in cassa integrazione o mobilità, la
trattenuta è del 5,54%.
Per i lavoratori extracomunitari
va aggiunta un’ulteriore trattenuta del 0,50%.
Trattenute fiscali (Irpef)
L’Irpef è trattenuta
mensilmente applicando le aliquote progressive rapportate al
reddito. Alla fine dell’anno si effettua invece il conguaglio: si
sommano tutti i redditi mensili e si calcola l’imposta annua
sottraendo quella già pagata. Oltre alle aliquote previste è stata
istituita l’imposta addizionale regionale pari allo 0,5% che le
aziende tratterranno, in un’unica soluzione, al conguaglio di fine
anno o alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Tabella aliquote Irpef
Tabella delle detrazioni personali
L’assegno per il nucleo familiare
L’assegno
compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti
del nucleo familiare e al reddito dello stesso, secondo la tabella
sotto riportata.
Tabella assegni per il nucleo familiare
Compongono il nucleo familiare le seguenti persone: - i coniugi
con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato; -
i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza
limiti di età se permanentemente inabili. Concorrono alla formazione
del reddito tutti i redditi assoggettabili all’Irpef conseguiti dal
nucleo stesso, nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a 2
milioni. Non si computano i trattamenti di fine rapporto e le
anticipazioni sui trattamenti stessi. L’assegno familiare non
compete se i redditi da lavoro dipendente sono inferiori al 70% del
reddito complessivo del nucleo familiare. Ogni variazione del nucleo
familiare va comunicata all’azienda e all’Inps (tramite l’azienda).
Di norma ogni anno, nel mese di giugno, occorre formulare
all’azienda una nuova domanda per il diritto al conseguimento
dell’assegno per il nucleo familiare, dichiarando la composizione
del nucleo stesso e il reddito familiare conseguito l’anno
precedente.
|
4- Cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria
Cassa integrazione ordinaria
Soggetti
interessati alla cassa integrazione ordinaria Possono ricorrere alla
cassa integrazione tutte le aziende industriali. Le imprese e i
lavoratori, attraverso i contributi, alimentano il fondo della cassa
integrazione che, nonostante tante dicerie alimentate dai padroni e
da alcune forze politiche della destra reazionaria, è fortemente in
attivo, al punto che è sempre utilizzato, nei bilanci Inps, per
attenuare altre perdite di bilancio. Possono essere posti in Cig/O i
lavoratori operai ed impiegati e sono esclusi i dirigenti e gli
apprendisti. Durata del periodo di cassa integrazione ordinaria Per
necessità contingenti, non dovute alla volontà del datore di lavoro
ne tantomeno del lavoratore, è previsto l’intervento della cassa
integrazione ordinaria per un periodo massimo di 3 mesi
continuativi, e, in casi eccezionali, per ulteriori periodi
trimestrali. Nell’arco del biennio non è comunque possibile superare
le 52 settimane complessive di intervento ordinario per ciascuna
unità produttiva. Queste limitazioni (3 mesi continuativi) non si
applicano nei casi di intervento eccezionali e non evitabili (ad
esempio alluvioni, incendio e danneggiamento di impianti non
imputabili all’azienda). Cause per l’intervento della cassa
integrazione ordinaria In sintesi la Cig/O interviene per: -
mancanza momentanea di lavoro; - mancanza provvisoria di materiali
per l’attività lavorativa; - guasti agli impianti; - ridotta o
sospesa disponibilità di energia elettrica; - casi particolari come
alluvioni e incendi.
Procedura di consultazione sindacale obbligatoria
Le aziende che intendono ricorrere alla cassa integrazione
devono comunicare preventivamente alla rappresentanza sindacale
unitaria, o in mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali
di categoria, le cause della sospensione lavorativa, il periodo ed i
lavoratori interessati. Tenendo presente che al termine dei periodi
i lavoratori devono riprendere normalmente il lavoro. A seguito
della comunicazione preventiva, su richiesta delle organizzazioni
sindacali o dell’imprenditore, si procederà alla effettuazione di un
incontro per un esame congiunto. Le aziende per legge hanno
l’obbligo di svolgere l’esame congiunto con i rappresentanti
sindacali dei lavoratori. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25
giorni dalla data di richiesta (entro 10 giorni per le aziende fino
a 50 dipendenti).
Trattamento salariale della Cig ordinaria
L’importo delle integrazioni salariali anche per la
cassa integrazione ordinaria, sia per gli operai che per gli
impiegati, non può superare il massimale mensile in atto per
l’intervento della cassa integrazione straordinaria, che è stabilito
annualmente da un provvedimento ministeriale in base ai dati
relativi all’aumento medio dei prezzi (dati Istat).
Il lavoratore che viene messo in cassa integrazione, sia
speciale che ordinaria, riceve un assegno mensile che viene
aggiornato ogni anno in base all'andamento dell'inflazione e che per
il 1999 è pari a lire 1.423.713 lorde se il reddito mensile non
supera i 3.080.098, altrimenti l'assegno mensile è pari a lire
1.711.166 lorde.
L’importo sopra indicato è
comprensivo dei ratei degli elementi che maturano anche annualmente,
come ad esempio gratifica natalizia, premi di produzione e/o premi
di risultato. Per calcolare l’importo relativo al periodo di Cig/O
effettuato in un mese si deve dividere il massimale mensile per le
ore lavorabili nel mese in questione, e moltiplicare tale importo
per il numero di ore di Cig/O. Inoltre il contratto prevede che
durante i periodi di cassa integrazione non si maturino gli istituti
contrattuali, quali ferie, rol, ex festività e 13°.
A questo importo vanno tolte le trattenute
previdenziali, che sono pari al 5.54%, operazione che viene fatta
d'ufficio dall'Inps, portando l'assegno a lire 1.344.839 per il
primo caso e a lire 1.616.367 nel secondo caso.
Alla cifra cosi definita va applicata la trattenuta Irpef
che è pari al 18,5% fino a 1.250.000 e il 26,5% per la quota
restante, vanno poi tolte le detrazioni spettanti a seconda dei
carichi di famiglia.
| Esempio di conteggio delle
spettanze mensili di Cassa Integrazione per un lavoratore
senza carichi familiari |
| Lavoratore con salario inferiore a 3.080.098 |
lavoratore con salario lordo superiore a
3.080.098 |
| Spettanze cig lorde |
1.423.713
|
Spettanze cig lorde |
1.711.166
|
| Trattenute Previdenziali |
- 78.874
|
Trattenute Previdenziali |
- 94.799
|
| Imponibile Irpef |
1.344.839
|
Imponibile Irpef |
1.616.367
|
| Irpef Lorda |
256.382
|
Irpef Lorda |
328.337
|
| Detrazione personale |
87.500
|
Detrazione personale |
87.500
|
| Irpef netta |
- 168.882
|
Irpef netta |
- 240.837
|
| Spettanze cig nette |
1.175.957
|
Spettanze cig nette |
1.375.530
|
| Evidentemente un
lavoratore con persone a carico ha più detrazioni e di
conseguenza il mensile netto risulterà più alto. |
| Con il conguaglio di
fine anno occorre ricordare che verrà applicata, anche sulla
quota della cassa integrazione, la trattenuta regionale dello
0.5% |
In caso di cassa integrazione, per periodi corti,
il conteggio della stessa avverrà dividendo la quota mensile della
cassa per le ore lavorabili del mese in cui viene utilizzata e
moltiplicata per le ore di cassa integrazione effettuata.
| Esempio di conteggio per
cassa integrazione su periodo corti |
| Mese di febbraio ore di Cig = 40 |
Mese di febbraio ore lavorabili = 160
|
| Lavoratore con salario inferiore a 3.080.098 |
lavoratore con salario lordo superiore a
3.080.098 |
| Spettanze cig lorde |
1.423.713
|
Spettanze cig lorde |
1.711.166
|
| diviso le ore lavorabili a febbraio |
160
|
diviso le ore lavorabili a febbraio |
160
|
| |
8.898,21
|
|
10.694,79
|
| moltiplicato ore cig a febbraio |
40
|
moltiplicato ore cig a febbraio |
40
|
| Retribuzione Lorda |
355.982
|
Retribuzione Lorda |
427.792
|
Istituti contrattuali e cassa
Integrazione
Le festività infrasettimanali che cadono nei primi 15 giorni di
messa in cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria sono
interamente a carico dell' azienda dopo tale termine sono invece da
considerarsi come ore di cassa integrazione.
Durante i periodi di cassa integrazione non si maturano gli
istituti contrattuali, quali: ferie, rol, ex fest. 13a, premio
annuo, pertanto per maturarli occorre fare un accordo con
l'azienda.
In caso contrario la perdita
degli istituti contrattuali avviene in proporzione alle ore di cassa
integrazione effettuata nell'anno, per calcolare quanto si perde su
ogni singolo istituto occorre applicare il seguente schema:
Esempio di conteggio del
riproporzionamento degli istituti contrattuali
( per un lavoratore che ha effettuato
200 ore di cassa integrazione) |
| Ferie = 160 ore annue |
160 / 2076 x 200 =
|
15,41 ore di ferie perse |
| Tredicesima = 173 ore |
173 / 2076 x 200 =
|
16,67 ore di tredicesima perse |
| Rol = 72 ore annue |
72 / 2076 x 200 =
|
6,94 ore di Rol perse |
| Ex festività = 32 ore annue |
32 / 2076 x 200 =
|
3,08 pre di ex festività perse |
| Premio annuo = 1.000.000 |
1.000.000 / 2076 x 200 =
|
96.339 lire di premio
perse |
Cassa integrazione straordinaria
La cassa integrazione
straordinaria è riconosciuta per crisi aziendale, per fallimento
della società e/o azienda in amministrazione straordinaria, oppure
per ristrutturazione/ riorganizzazione. In tutti questi casi è
autorizzata con un decreto ministeriale. Periodi massimi di cassa
integrazione straordinaria Per crisi aziendale e per fallimento
della società: periodo massimo di un anno (con possibilità di
proroga per 6 mesi solo per le aziende fallite e per casi
particolari in cui è in atto la cessione dell’azienda per
salvaguardare l’occupazione). Per riorganizzazione/ristrutturazione:
periodo massimo 36 mesi nell’ambito di un quinquennio. Rotazione tra
i lavoratori La legge del 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce
l’obbligo della rotazione per evitare che in cassa integrazione vi
siano sempre gli stessi lavoratori. Anticipo salariale Cigs
L’anticipo salariale deve essere concordato con l’azienda; in caso
contrario l’Inps eroga direttamente le spettanze salariali solo dopo
che il Ministero abbia emesso il decreto di autorizzazione. Qualora
gli interventi di cassa integrazione fossero respinti dagli organi
competenti – e cioè dall’INPS per la cassa ordinaria e dal Ministero
per la cassa straordinaria –, al lavoratore sospeso va garantita la
retribuzione, i cui costi sono totalmente a carico dell’azienda. I
trattamenti economici sono analoghi a quelli previsti sopra per la
Cassa Integrazione Ordinaria
Contratti di solidarietà
La legge n. 863/1984 ha
introdotto i contratti di solidarietà, cioè la concessione di un
trattamento di integrazione salariale agli operai ed impiegati delle
imprese industriali che riducono l’orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale. Le ore
effettivamente ridotte sono retribuite al 60%. Tale integrazione
incide con la stessa percentuale sulle mensilità aggiuntive, mentre
le ferie, ex festività e ROL non maturano sulle ore di riduzione
stabilita. Per quanto riguarda il livello pensionistico non vi è
nessuna decurtazione: il lavoratore interessato matura per intero
(come se avesse lavorato) il diritto alla pensione. Il Ministero del
Lavoro concede l’integrazione salariale a fronte di un accordo
sindacale che stabilisce le modalità di riduzione dell’orario di
lavoro. La riduzione dell’orario può essere concordata nelle forme
di riduzione giornaliera, settimanale o mensile. Le aziende che
riducono l’orario di lavoro in misura superiore al 20% beneficiano
di una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di
integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25%. Nel
caso l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30%
la predetta misura è elevata al 35%.
Norma sull'indennità di
disoccupazione
Dall'1.01.1999 l'indennità di disoccupazione, che è pari al 30%
dello stipendio mensile, per un periodo massimo di 6 mesi, viene
riconosciuta solo ai lavoratori che vengono licenziati mentre non
verra più riconosciuta ai lavoratori che si dimettono.
Per aver
diritto alla disoccupazione il lavoratore deve dimostrare di aver
avuto un rapporto, o più rapporti, della durata di almeno due anni
precedenti alla richiesta di disoccupazione e che degli ultimi due
anni almeno uno deve essere di effettivo lavoro.
|
5- Ferie e permessi
Ferie
Le ore di ferie sono 160 annue e maturano nel
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Corte
Costituzionale ha stabilito che il periodo di ferie è un diritto
irrinunciabile e quindi non può essere sostituito con la
retribuzione. In caso di durata inferiore del rapporto di lavoro al
lavoratore spettano le ore di ferie in proporzione ai mesi di
rapporto. La frazione superiore ai 15 giorni vale come mese intero.
Esempio: mesi 12 = 160 ore annue di ferie mesi 10 = 133,33 ore annue
di ferie. L’insorgere della malattia durante il periodo di ferie ne
sospende la fruizione in caso di ricovero ospedaliero e in caso di
malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di
calendario.
Se il capo ti rifiuta l’utilizzo delle
ferie rivolgiti e fai intervenire
la rappresentanza sindacale unitaria
per impedire che ti sia negato un tuo diritto.
Permesso ex Festività
I permessi individuali
retribuiti sono riconosciuti in realtà come sostituzione di n. 4 ex
festività e sono pari a 32 ore annue. Maturano dal 1° gennaio al 31
dicembre con una quota pari a 2,66 ore per ogni mese di durata di
rapporto di lavoro.
Esempio: mesi 12 = 32 ore annue mesi
10 = 26,66 ore annue
Le ore maturate e non godute entro il
31 dicembre sono retribuite.
Permesso riduzione orario
Il contratto nazionale
prevede, per le lavorazioni meccaniche, il diritto a 72 ore annue di
permesso retribuito per riduzione di orario di lavoro; 80 ore annue
per fonderie di seconda fusione e metalli non ferrosi; 100 ore annue
per addetti al settore siderurgico. Il contratto precedente
prevedeva che ai lavoratori turnisti venissero monetizzate 20 ore
della riduzione di orario prevista, con l'attuale contratto 8 di
queste 20 ore vengono trasformate in permessi retribuiti a partire
dal 1 gennaio 2000, altre 8 ore lo saranno dal 1 gennaio 2001.
Pertanto dopo tale data le ore di riduzione di orario che rimarranno
monetizzate saranno 4.
Le ore di riduzione di orario maturano
dal 1° gennaio al 31 dicembre nella proporzione di 1/12 per ogni
mese di durata del rapporto di lavoro. Ricordiamo che il contratto
nazionale di lavoro prevede che l’azienda non può rifiutare il
Permesso senza giustificato motivo, a meno che il numero complessivo
di lavoratori assenti per questo titolo sia superiore al 9% degli
addetti al turno in aziende che applicano il contratto
Federmeccanica, il 6% nelle aziende che applicano il contratto
Confapi.
In caso di rifiuto rivolgiti
al rappresentante sindacale unitario della UILM - UIL.
Utilizzo dei permessi annui retribuiti derivanti dalla
riduzione di orario
A partire dal 1 gennaio 2000 viene
stabilito che una quota di permessi annui per un massimo di 6 ( 48
ore ) possano essere utilizzati collettivamente ad esempio per
effetuare ponti infrasettimanali, previo esame cungiunto tra la
Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale, che si svolgerà
di norma entro il mese di maggio.
I rimanenti permessi e
quelli non usufruiti collettivamente sono a disposizione del singolo
lavoratore e la richiesta deve essere presentata almeno 25 giorni.
Le aziende potranno rifiutarne la concessione se le assenze
concomitanti saranno superiori al 5 %
I permessi per la
riduzione dell' orario che non venissero utilizzati entro l'anno di
maturazione confluiscono in un apposito conto ore individuale per un
periodo di 24 mesi per consentirne l'utilizzo da parte del
lavoratore.
Si consiglia ai lavoratori
di inoltrare richieste scritte, tenendone una copia, per premunirsi
da eventuali comportamenti non corretti da parte delle
aziende.
Permessi per il diritto allo studio
I lavoratori
che intendono frequentare corsi per il recupero della scuola
dell’obbligo, hanno diritto ad un monte ore annuo di permessi
retribuiti, per la frequenza dei corsi e per le prove di esame, pari
a 250 ore in un triennio, utilizzabili anche in un solo anno.
Le ore di permesso effettivamente utilizzabili sono calcolate sulla
base di un rapporto di 2 ore di permesso ogni 3 ore di frequenza a
scuola. Permessi per arricchimento professionale I lavoratori che,
al fine di migliorare la loro preparazione professionale, intendono
frequentare corsi di studio correlati con l’attività dell’azienda,
che si svolgono presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti,
hanno diritto ad un monte ore di permessi retribuiti pari a 120
ore in un triennio, utilizzabili anche in un solo anno. Le ore
effettivamente utilizzabili sono calcolate sulla base della
proporzione di 1 ora di permesso ogni 2 ore di frequenza a scuola.
Facilitazioni per lavoratori studenti I lavoratori studenti,
iscritti a scuole abilitate al rilascio di titoli legali di studio,
hanno diritto a: - agevolazioni di orari di lavoro; - permessi
retribuiti per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni
precedenti ogni esame, compresi gli esami universitari; -
permessi non retribuiti pari a 120 ore annue, programmate
trimestralmente, per esigenze di studio.
Permesso per congedo matrimoniale
In occasione
del matrimonio, alla lavoratrice e al lavoratore non in prova spetta
un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni consecutivi di
calendario, e comunque non inferiore a 80 ore di retribuzione
globale di fatto, comprese le maggiorazioni salariali per turno.
Tale congedo non può essere computato nel periodo di ferie annuali.
Il congedo spetta anche quando il lavoratore si trovi per
giustificato motivo sospeso dal lavoro (esempio: in cassa
integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. Il
lavoratore deve comunicare preventivamente (almeno sei giorni prima)
la richiesta del congedo e portare entro due mesi dalla data del
matrimonio il certificato rilasciato dal Comune.
Permessi per i donatori di sangue
Il lavoratore
donatore di sangue e/o di emocomponenti ha diritto ad un giorno di
permesso retribuito nella giornata in cui effettua la donazione. La
retribuzione sarà pari alla paga globale di fatto,
comprensiva anche della eventuale maggiorazione salariale per lavoro
a turno. Il lavoratore dovrà portare la dichiarazione rilasciata dal
centro in cui si è recato per la donazione.
Permessi elettorali
In occasione delle elezioni
politiche, amministrative e referendum, i lavoratori che svolgono
funzioni presso i seggi elettorali, compresi i rappresentanti di
lista, hanno diritto a permessi retribuiti pari alla durata delle
operazioni elettorali. La retribuzione sari pari alla paga
globale di fatto, comprensiva anche della eventuale
maggiorazione salariale per lavoro a turno. Permessi per cure
termali I lavoratori che devono ricorrere alle cure termali su
prescrizione di un medico specialista o di un medico dell’Inps o
dell’Inail hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti
fino ad un massimo di 15 giorni all’anno.
Permessi per assistenza al figlio portatore di
handicap
Per l’assistenza a figli inferiori ai 3 anni
portatori di handicap il lavoratore ha diritto (Legge 104) ad un
permesso retribuito, a spese dell’Inps, di 2 ore al giorno o di 3
giorni al mese. Per beneficiare di questo diritto il lavoratore
deve presentare all’azienda la documentazione attestante sia lo
stato di salute dell’ammalato sia la documentazione che attesti che
l’eventuale coniuge presta attività lavorativa e che, pur lavorando,
non chiede di fruire dello stesso diritto. Il diritto ai 3 giorni di
permesso retribuito al mese vale anche dopo il 3° anno di età e fino
al 18° anno di età a condizione che il minore non sia ricoverato
permanentemente in istituti specializzati. Il diritto a fruire dei
permessi di cui sopra è riconosciuto anche per l’assistenza ad un
famigliare convivente (ad esempio un genitore anziano o un
fratello/sorella del lavoratore).
Una recente circolare
dell’Inps ha stabilito che i tre giorni di permesso retribuito
possono essere utilizzati anche a gruppi di 4 ore (mezza
giornata).
Festività
Sono considerati per legge e per contratto
giorni di riposo con retribuzione le seguenti festività: - 1°
gennaio (Capodanno); - 6 gennaio (Epifania); - Lunedì di Pasqua; -
25 aprile (anniversario della Liberazione); - 1° maggio (festa del
lavoro); - 15 agosto (Assunzione di Maria); - 1° novembre
(Ognissanti); - 8 dicembre (Immacolata Concezione); - 25 dicembre
(Natale); - 26 dicembre (S. Stefano); - Patrono del comune dove è
insediata la fabbrica.
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6- Tutela delle lavoratrici
Divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di
matrimonio
La legge 9 gennaio 1963 n. 3 sancisce che tutte
le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo che
intercorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio – in
quanto ne segue la celebrazione – a un anno dopo la celebrazione
stessa. Naturalmente sono esclusi da questo divieto i licenziamenti
per giusta causa. Le norme a tutela delle lavoratrici madri sono
previste, oltre che da principi costituzionali, dalla legge n. 1204
del 30 aprile 1971 e dal regolamento di applicazione emanato con il
Dpr 25-11-1976 n. 1206. La protezione prevede norme a tutela del
posto di lavoro, della salute della donna, della salute e della
necessità di assistenza del bambino, norme di natura economica
affinché la tutela fisica non comporti conseguenze di carattere
economico. Inoltre l’art. 7 della legge 903/1977 e sentenze della
Corte Costituzionale estendono la tutela ai padri in via generale, o
al verificarsi di determinate situazioni, e ai genitori adottivi e
affiliati. Le leggi ed i regolamenti valgono per tutte le
lavoratrici dipendenti comprese le apprendiste, indipendentemente
dal numero di occupati dell’azienda in cui le stesse lavorano.
Divieto di licenziamento o sospensione
Anzitutto
l’art. 1 della legge 903/1977, sulla parità uomo - donna chiarisce
esplicitamente che la discriminazione (art.8 legge 300-1970) è
vietata anche in riferimento allo stato matrimoniale, di famiglia o
di gravidanza; vale a dire, ad esempio, che è vietata all’azienda
ogni azione tesa ad accertare lo stato di gravidanza (anche in fase
di assunzione). La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio
della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino
(o fino a tre mesi dopo il parto se il bambino fosse nato morto). Il
divieto di licenziamento non opera: - in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro per giusta causa (colpa grave della lavoratrice
da dimostrare in modo particolarmente rigoroso); - per cessazione
dell’attività dell’azienda; - per contratto a termine; - in caso di
esito negativo del periodo di prova (anche in questo caso l’azienda
dovrà dimostrarne in modo inequivocabile i motivi). Infine, se la
lavoratrice fosse stata licenziata prima della presentazione del
certificato di gravidanza (quindi senza che il datore di lavoro
fosse a conoscenza di tale condizione) ma dopo l’inizio della
stessa, a richiesta della lavoratrice, entro 90 giorni dal
licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a riassumerla in
servizio. Per tutto il periodo di tutela la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro (cassa integrazione), salvo che sia
sospesa l’attività aziendale o del reparto cui essa è addetta,
sempre che il reparto abbia autonomia funzionale.
Divieto di lavori particolari e insalubri
E’ vietato
adibire al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi e insalubri, le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (art. 5 Dpr 1026/76;
D.lgs. 645/96). Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione
dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro (D.lgs.626/94 e
successive modificazioni), è tenuto a valutare anche i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici e le condizioni di
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento fino a
sette mesi dopo il parto. Il risultato delle valutazioni deve essere
portato a conoscenza delle lavoratrici. Il datore di lavoro deve
adottare le necessarie misure preventive. Nel caso non fosse
possibile modificare le condizioni di lavoro la lavoratrice sarà
adibita ad altra mansione con contestuale informazione scritta
all’ispettorato del lavoro. Qualora la nuova funzione dovesse
comportare una retribuzione inferiore, la lavoratrice conserverà la
retribuzione originale.
Permesso retribuito per esami prenatali
Le lavoratrici
gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti
durante l’orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi retribuiti
la lavoratrice presenta all’azienda la richiesta e successivamente
consegna la relativa documentazione attestante la data e l’orario di
effettuazione degli esami.
Astensione obbligatoria
La lavoratrice deve astenersi
obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data
presunta del parto risultante dal certificato medico di gravidanza,
e nei tre mesi successivi la data del parto. L’interruzione della
gravidanza avvenute dopo il 180¼ giorno di gestazione è considerata
parto a tutti gli effetti. L’astensione obbligatoria può essere
anticipata se la lavoratrice è occupata in attività gravose o
pregiudizievoli. Inoltre l’ispettorato del lavoro può disporre
l’interdizione dal lavoro anche prima del previsto, dietro richiesta
della lavoratrice, sulla base di considerazioni di carattere medico
attinenti l’andamento della gravidanza. Il periodo obbligatorio deve
essere retribuito al 100% (80% a carico Inps, l’integrazione a
carico dell’azienda) e deve essere computato a tutti gli effetti
(anzianità, ferie, Rol, ex festività, 13°). L’astensione anticipata
è retribuita all’80%.
Astensione facoltativa
Esaurita l’astensione
obbligatoria, la lavoratrice madre può chiedere un’ulteriore
astensione (anche non continuativa) entro il primo anno di vita del
bambino, per un totale di sei mesi. Durante il periodo di assenza
facoltativa l’ Inps riconosce un’indennità (che sarà anticipata
dall’azienda) pari al 30% della retribuzione media giornaliera della
lavoratrice percepita nel mese precedente l’inizio dell’assenza
obbligatoria (anche se la lavoratrice ha ripreso servizio o fruito
di ferie prima di iniziare l’assenza facoltativa). In questo periodo
non maturerà nessun istituto contrattuale a eccezione del TFR. La
lavoratrice che intende avvalersi della facoltà di astensione dal
lavoro deve darne comunicazione scritta all’azienda e all’ Inps
precisando il periodo richiesto. Se durante l’astensione facoltativa
la lavoratrice dovesse cadere ammalata, avrà diritto al normale
trattamento per malattia. La lavoratrice madre di minore con
handicap in situazione di gravità accertata, ha diritto al
prolungamento, fino a tre anni, del periodo di astensione
facoltativa, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati. In alternativa, queste
lavoratrici hanno diritto a due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
L’erogazione dell’indennità di maternità non è subordinata a
particolari requisiti contributivi o di anzianità
contributiva.
Riposi giornalieri (allattamento)
Fino al compimento
del primo anno di vita del bambino, alla lavoratrice madre sono
riconosciuti due periodi di riposo giornaliero della durata di
un’ora ciascuno, anche cumulabili in uno solo. Il periodo si riduce
a un’ora sola se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
Questi riposi sono finalizzati alla salvaguardia della salute del
bambino, e devono essere fissati in base a un accordo tra la
lavoratrice e il datore di lavoro o dall’ispettorato del lavoro in
mancanza di accordo. Alla lavoratrice spetta il 100% della
retribuzione.
Assenze per malattia del bambino
In caso di malattia
del bambino, fino all’età di tre anni, la lavoratrice madre può
chiedere permessi non retribuiti, previa presentazione di
certificati medici. Sono vietati da parte dell’azienda i controlli
medici atti a comprovare la malattia del bambino.
Estensione dei diritti al padre
La legge 9.12.1997 n.
903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)
prevede che, l’astensione facoltativa dopo il parto e i permessi per
malattia del bambino, possano essere richiesti dal padre in
alternativa alla madre che rinuncia al diritto. La Corte
Costituzionale a esteso anche al padre il diritto all’astensione dal
lavoro nei tre mesi dopo la nascita del bambino e il diritto al
godimento dei riposi giornalieri ove l’assistenza al bambino sia
diventata impossibile per decesso o grave infermità della
madre.
Assenza e disoccupazione
L’erogazione dell’indennità
di maternità (quota a carico dell’Inps) spetta anche alle
lavoratrici sospese o disoccupate, purché dall’inizio della
sospensione e il periodo di maternità obbligatoria non siano
trascorsi più di 60 giorni. Qualora l’astensione obbligatoria abbia
inizio a più di 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e
la lavoratrici si trovi all’inizio dell’astensione obbligatoria in
godimento dell’indennità di disoccupazione o mobilità, la
lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità.
Dimissioni
La lavoratrice che presenta le dimissioni
dal lavoro prima che il bambino compia il primo anno di età, ha
diritto la pagamento da parte dell’azienda del periodo di preavviso
contrattuale senza doverlo prestare. Le dimissioni devono essere
confermate all’Ispettorato del lavoro. Per la lavoratrice assunta in
contratto di formazione lavoro che entra in maternità, il CFL è
sospeso per tutta la durata della maternità obbligatoria e
dell’eventuale maternità facoltativa. Al termine della maternità la
lavoratrice ha diritto di concludere il periodo rimanente di
CFL.
|
7- Malattia e/o infortunio non sul
lavoro
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro al lavoratore è
garantito il godimento di periodi retribuiti e la conservazione del
posto di lavoro (comporto).
| |
Periodo di comporto |
N.B.
I periodi di retribuzione e di conservazione del posto sono
definiti in giorni di calendario.
|
| Anzianità fino a 3 anni |
6 mesi |
| Anzianità da 3 a 6 anni |
9 mesi |
| Anzianità oltre 6 anni |
12 mesi |
Trattamento economico di malattia
L’indennità
economica di malattia è una prestazione economica, sostitutiva della
retribuzione, che i lavoratori dipendenti percepiscono durante le
assenze per incapacità temporanea al lavoro. Le aziende sono tenute
ad anticipare ai lavoratori ammalati le spettanze . L’azienda è
tenuta a corrispondere al lavoratore un trattamento economico che,
rispetto all’intera retribuzione, è così definito:
| |
Periodo di comporto |
spettanze al 100 % |
spettanze al 50 % |
| Anzianità da 0 fino a 3 anni |
6 mesi |
2 mesi |
4 mesi |
| Anzianità da 3 a 6 anni |
9 mesi |
3 mesi |
6 mesi |
| Anzianità oltre 6 anni |
12 mesi |
4 mesi |
8 mesi |
Sono esclusi dal conteggio :
a) i periodi di ricovero
ospedaliero superiori ai 10 giorni;
b) i periodi di
malattia di durata superiore a 21 giorni; fino a un massimo, per
ognuno dei due casi, di:
| da 0 a 3 anni 60 giorni; |
60 giorni |
| da 3 a 6 anni 75 giorni; |
75 giorni |
| oltre i 6 anni 90 giorni. |
90 giorni |
| Questi periodi sono retribuiti al 100% del
salario |
N.B.
I benefici di cui alle lettere a) e b)
non possono essere sommati oltre i 120 giorni
complessivi.
I giorni eccedenti i 120 sono conteggiati
tra quelli retribuiti nel
triennio. |
Penalizzazione per malattie brevi e frequenti
Per
periodi di assenza per malattia che non abbiano una durata superiore
a 5 giorni e per un numero di eventi pari o inferiore a 7 in un
triennio, non vi sarà alcuna penale. Dall’ottava assenza (sempre nel
triennio) inferiore ai 5 giorni e per tutte le successive, ai fini
del calcolo dei limiti di trattamento economico le assenze saranno
conteggiate in misura doppia (es. 4 giorni valgono 8). Non saranno
considerate le assenze dovute a ricoveri ospedalieri e trattamenti
terapeutici ricorrenti (purché fruiti presso enti ospedalieri e
documentati da apposita certificazione) per i lavoratori affetti da:
- neoplasie; - morbo di Cooley; - malattie che richiedono
trattamento di emodialisi.
| Esempio di conteggio dei
trattamenti economici e del comporto |
| Numero eventi morbosi |
Conteggio ai fini del comporto |
Conteggio ai fini del pagamento |
| 1° evento |
5 giorni |
5 giorni |
| 2° evento |
3 giorni |
3 giorni |
| ricovero ospedaliero |
4 giorni |
4 giorni |
| 3° evento |
5 giorni |
5 giorni |
| 4° evento |
2 giorni |
2 giorni |
| malattia di 7 giorni |
7 giorni |
7 giorni |
| 5° evento |
3 giorni |
3 giorni |
| terapia certificata |
3 giorni |
3 giorni |
| 6° evento |
5 giorni |
5 giorni |
| 7° evento |
3 giorni |
3 giorni |
| totale malattie brevi |
40 giorni |
40 giorni |
| dopo il 7° evento morboso le
malattie inferiori o pari a 5 giorni raddoppiano ai fini del
pagamento |
| 8° evento |
3 giorni |
6 giorni |
| ricovero ospedaliero |
5 giorni |
5 giorni |
| 9° evento |
5 giorni |
10 giorni |
| 10 ° evento |
3 giorni |
6 giorni |
| totale 10 malattie |
56 giorni |
67 giorni |
Prolungamento della tutela del posto di lavoro
Ai
periodi di malattia cui il lavoratore ha diritto (6, 9 o 12 mesi a
seconda dell’anzianità) vanno aggiunti ulteriori periodi di tutela
del posto di lavoro (maggior comporto) nei seguenti casi (malattia
grave):
- unica malattia continuativa ininterrotta;
- unica malattia interrotta da un’unica ripresa del lavoro di
durata non superiore a 2 mesi;
- due periodi continuativi
di assenza per malattia ognuno pari o superiore a 3 mesi;
- al
momento del superamento del comporto breve è in atto una malattia di
durata pari o superiore a 3 mesi.
| Trattamento economico e
periodi di maggior comporto |
| |
Periodo di maggior comporto |
retribuiti al 100 % |
retribuiti al 50 % |
| Anzianità da 0 fino a 3 anni |
6 mesi diventano 9 mesi |
3 mesi |
6 mesi |
| Anzianità da 3 a 6 anni |
9 mesi diventano 13,5 mesi |
4,5 mesi |
9 mesi |
| Anzianità oltre 6 anni |
12 mesi diventano 18 mesi |
6 mesi |
12 mesi |
Informativa sulla situazione delle malattie
A partire
dal 1 gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'azienda per un
massimo di due volte nell' anno solare, deve fornire entro 20 giorni
dalla richiesta, le informazioni necessarie alla esatta situazione
del cumulo delle malattie riferita all' ultimo triennio per la
conservazione del posto di lavoro.
Questa
norma consente al lavoratore di tenere sotto controllo certo la sua
situazione evitando il superamento del periodo di comporto e il
conseguente licenziamento.
Aspettativa non retribuita
Il lavoratore che stia per
superare i limiti di conservazione del posto, potrà usufruire,
previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa non
retribuita di 4 mesi. Se la gravità della malattia richiede un
periodo di assenza superiore ai 4 mesi di aspettativa, il lavoratore
deve farne richiesta scritta e documentata periodicamente, e
comprovare che a guarigione avvenuta sarà in grado di assolvere alle
precedenti mansioni. Tali giustificazioni consentono di poter stare
in aspettativa non retribuita sino a guarigione, purché la
durata complessiva non superi i 18 mesi continuativi; decorso anche
detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso il lavoro,
l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro.
Malattia durante le ferie
L’insorgere della malattia
durante le ferie collettive ne sospende la fruizione nelle seguenti
ipotesi: - malattia che comporta ricovero ospedaliero, per i giorni
di ricovero; - malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di
calendario. L’effetto della sospensione del periodo di malattia si
determina a condizione che il lavoratore assolva ai vigenti obblighi
di comunicazione e di certificazione (si vedano più avanti le norme
relative al certificato medico).
Trattamento economico a carico Inps
Normalmente
l’indennità di malattia (a carico dell’Inps) scatta a partire dal 4°
giorno di assenza dal lavoro, fino a un massimo di 180 giorni
nell’anno solare. I primi tre giorni di assenza costituiscono il
periodo di carenza, pagati a pieno salario dal datore di lavoro. Le
indennità di malattia corrisposte dall’Inps saranno della seguente
entità: - dal 4° al 20° giorno: il 50% della retribuzione; - dal 21°
al 180° giorno: il 66,66% della retribuzione. Tale percentuale si
riferisce alla retribuzione media giornaliera, calcolata sui 30
giorni precedenti l’evento morboso. L’azienda, al fine di
raggiungere il 100% della retribuzione, corrisponderà per i periodi
stabiliti una integrazione salariale. Le malattie intervenute entro
i 60 giorni successivi alla data del licenziamento danno diritto a
ricevere una retribuzione erogata direttamente dall’Inps pari a 2/3
della quota spettante all’Inps (tale quota ricordiamo è del 66,66%)
e quindi la retribuzione sarà pari al 44,44%. Questa indennità di
malattia non spetta ai lavoratori che erano stati assunti con
contratti a termine.
Contributi previdenziali
Fino al 15 novembre 1996
l’assenza per malattia ed infortuni sul lavoro da diritto
all’accredito dei contributi previdenziali settimanali (validi per
la pensione di anzianità) solo nel caso in cui l’azienda eroghi una
parte di salario ad integrazione della quota a carico dell’Inps o
dell’Inail; solo in questo caso, infatti, il lavoratore e l’azienda
versano i contributi pensionistici. Qualora durante la malattia o
l’infortunio il lavoratore percepisca solo il trattamento salariale
a carico dell’Inps o dell’Inail si ha la copertura assicurativa solo
per 12 mesi di assenza per malattia e infortunio, anche non
consecutivi, effettuati prima del 15 novembre 1996. Dopo non vi è
più la maturazione dei contributi per la pensione di anzianità ma i
periodi mancanti vanno integralmente recuperati. Il Governo, con un
decreto (n. 564 del 16.9.96) ha modificato la normativa, prevedendo
che dal 1° gennaio 1997 il periodo dei 12 mesi sia gradatamente
aumentato nella misura di 2 mesi ogni 3 anni fino al raggiungimento
di 24 mesi per eventi verificatisi nei rispettivi periodi (esempio:
dall’1.1.97 al 31.12.99 il periodo diventa di 14 mesi, e così" via
ogni triennio successivo). L’Inps, nella circolare applicativa del
decreto legislativo, ha formulato un’interpretazione peggiorativa
della norma stabilita che fa rientrare nei 24 mesi anche i periodi
coperti dal trattamento a carico dell’azienda.
Il certificato medico
Contenuto del certificato
:
- Data del rilascio;
- Durata della prognosi;
- Dichiarazione di inizio, continuazione o ricaduta
malattia;
- Dichiarazione (eventuale) di essere ammalato
(e quindi assente) da un giorno diverso da quello del
rilascio.
N.B. Qualsiasi dichiarazione deve essere fatta dal medico. Il
certificato copre solo il giorno prima dalla data del
rilascio.
Invio del certificato
Il certificato medico è
rilasciato in duplice copia:
- la 1a copia, contenente la
diagnosi, va inviata all’Inps competente per territorio.
-
la 2a copia, contenente la prognosi, va inviata al datore di
lavoro.
Entrambe le copie devono essere spedite per
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate come
raccomandata a mano (in questo caso è importante farsi rilasciare la
ricevuta). é opportuno munirsi di una fotocopia del certificato per
eventuali e/o successivi controlli.
Termini per l’invio del certificato
L’azienda deve
essere avvisata (tramite telefonata o telegramma) entro il 1° giorno
di assenza. Il certificato deve essere inviato all’azienda e
all'Inps entro il 2° giorno di assenza. Tali obblighi di
comunicazione e certificazione riguardano anche il prolungamento
della stessa malattia o l’insorgere di una nuova malattia allo
scadere del precedente certificato. In mancanza di ciascuna delle
comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza
sarà considerata ingiustificata. In tal caso si incorre in
provvedimenti disciplinari; - sanzioni pecuniarie.
Specificazione dell’indirizzo
Sui certificati per
l’Inps e per il datore di lavoro il lavoratore deve indicare
l’indirizzo presso il quale può essere reperito durante la malattia.
L’eventuale cambiamento di indirizzo avvenuto durante la malattia
deve obbligatoriamente essere segnalato sui certificati. La mancata
segnalazione dell’indirizzo sul certificato medico è equiparata alla
irreperibilità alla visita domiciliare!
Data del rilascio
La data in cui è rilasciato il
certificato medico è il giorno dal quale va iniziato il computo
della prognosi; quest’ultima indica la durata presunta della
malattia, al termine della quale il lavoratore è tenuto a
presentarsi al lavoro, salvo il caso di continuazione della
malattia. Esempio: Data del rilascio: 1° giugno Prognosi clinica a
tutto il: 7 giugno Durata della prognosi: 7 giorni (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 giugno) Il lavoratore deve presentarsi al lavoro il giorno 8
giugno. Qualora l’assenza dal lavoro sia cominciata il giorno
precedente la data del rilascio, ciò deve essere riportato sul
certificato. Nel nostro esempio, la durata della prognosi sarebbe in
questo caso di 8 giorni, dal 31 maggio al 7 giugno.
La visita di controllo
L’azienda ha facoltà di far
controllare la malattia del lavoratore fin dal primo giorno, nel
rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Quest’ultimo
stabilisce che: - il datore di lavoro ha facoltà di richiedere ai
servizi ispettivi degli istituti previdenziali, ma non di effettuare
in proprio, accertamenti sanitari sulla malattia o infortunio del
lavoratore dipendente; - il controllo delle assenze può essere
effettuato solo dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali,
i quali lo esercitano su iniziativa propria o su richiesta del
datore di lavoro. La visita di controllo deve essere effettuata da
personale medico al quale si possono richiedere documenti di
riconoscimento.
Assenza alla visita di controllo
| Il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare in
casa |
dalle 10 alle 12 |
| dalle 17 alle 19 |
| di tutti i giorni della
malattia, sabato, domenica e festivi compresi.
|
Nel caso il lavoratore non fosse in casa al momento della visita,
il medico rilascia un avviso in cui si invita il lavoratore a
presentarsi alla visita medica ambulatoriale nel giorno successivo
non festivo. L’avviso è consegnato: - ad un familiare convivente non
minore di 14 anni; - al portiere; - nella cassetta della posta. Il
lavoratore è tenuto a presentarsi alla visita ambulatoriale, oppure
deve comunicare preventivamente (anche per telefono) l’impossibilita
a presentarsi. Il medico di controllo avverte dell’assenza al
controllo sia l’Inps che il datore di lavoro.
Sanzioni disciplinari ed economiche
L’assenza al
controllo è equiparata alle assenze ingiustificate, quindi sono
previsti provvedimenti disciplinari (previsti dal contratto
nazionale), con proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata
e alla sua gravità (ammonizioni, multe, sospensioni). Inoltre il
lavoratore che risulta assente senza giustificato motivo alla prima
visita di controllo decade dal diritto a qualsiasi trattamento
economico (Legge 638/83) per un periodo fino a 10 giorni e perde la
metà del salario per l’ulteriore periodo in caso di assenza alla
seconda visita di controllo. Dalle penalità indicate sono esclusi i
periodi di ricovero ospedaliero o i periodi già accertati da
precedenti visite di controllo.
Contrasto tra i certificati medici
In caso di
contrasto tra il certificato del medico curante e quello del medico
di controllo il lavoratore ha diritto a non accettare ed a
contestare l’esito della visita di controllo (ad esempio se questa
riduce il periodo di malattia rispetto a quanto disposto dal medico
curante). In tal caso il medico di controllo deve annotare la
contestazione sul referto, una copia del quale deve essere
consegnata al lavoratore. Il lavoratore deve rivolgersi subito al
medico capo della Asl di appartenenza per richiedere una ulteriore
visita di controllo. Questa richiesta è molto importante, perché se
il lavoratore, rispettando la prognosi del medico curante, non si
presenta al lavoro il giorno stabilito dal medico di controllo, il
datore di lavoro considera i giorni di assenza quali giorni di
assenza ingiustificata, infliggendo le sanzioni previste fino anche
al licenziamento. Il giudizio definitivo spetta al coordinatore
sanitario della competente sede Inps.
|
8- Ambiente di lavoro e sicurezza
Nell’ambiente di lavoro spesso i lavoratori sono esposti al
rischio di subire danni alla loro salute. I dati dimostrano che tra
infortuni e malattie professionali sono moltissimi i lavoratori che
in fabbrica subiscono questi danni. Per questa ragione è
indispensabile mettere in atto tutte le iniziative che consentono di
lavorare in modo più sicuro.
Chi deve difendere la tua salute?
Innanzitutto tu
stesso: - rifiuta di lavorare in situazioni di pericolo; - pretendi
che siano sempre attuate le misure di sicurezza, impedendo anche la
loro eventuale rimozione; - non lavorare in turni di notte da solo;
- pretendi di essere informato sui rischi cui sei esposto, sulle
misure di protezione, compresi i dispositivi di protezione
individuale, sull’uso corretto delle attrezzature; - non agire da
solo quando riscontri anomalie, ma coinvolgi subito i compagni di
lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto
dal D.Lgs. 626, e informa il tuo superiore diretto.
Chi ha l’obbligo di difendere la tua salute?
Il datore
di lavoro; - il servizio di prevenzione e di protezione; - il medico
competente; - il servizio dell’Azienda sanitaria locale (Asl); - il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutti questi
soggetti, ad esclusione del rappresentante dei lavoratori,
rispondono penalmente delle loro mancanze e delle loro omissioni e
in presenza di fatti gravi sono passibili di arresto. La nuova legge
impone ad ogni azienda l’obbligo di valutare i rischi presenti nei
luoghi di lavoro, consultando preventivamente i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Tutti i rischi vanno valutati ed
individuati attraverso la realizzazione della mappa di rischio: -
per ogni reparto vanno individuate, se esistono, le postazione di
lavoro considerate a rischio; - per tutti i rischi vanno adottate le
misure di prevenzione e protezione, dando la precedenza ai rischi
più gravi e che possono con maggior frequenza colpire i lavoratori.
Quando l’azienda si rifiuta di intervenire per migliorare la
sicurezza pretendi che il rappresentante per la sicurezza chieda
l’intervento urgente delle autorità competenti (Asl, magistratura,
ecc.), chiedi ai rappresentanti sindacali di attivarsi anche
attraverso l’azione sindacale e di sciopero. Le misure di
prevenzione e protezione Le misure di prevenzione e protezione
devono: - eliminare l’agente nocivo; - ridurre il rischio alla
fonte; - sostituire gli agenti pericolosi; - limitare l’esposizione
di lavoratori, anche mediante pause di riposo; - adottare misure di
protezione collettiva negli ambienti di lavoro prima di quelle di
protezione individuale sulla persona; - fare regolare manutenzione;
- usare i segnali di sicurezza.
La salute va controllata
é un diritto dei lavoratori,
e un dovere per le aziende, essere sottoposti a controlli sanitari,
con: - visite mediche preventive, al momento dell’assunzione o del
cambiamento di mansioni, per verificare la idoneità; - visite
mediche periodiche, per controllare lo stato di salute. Il
lavoratore ha diritto di essere informato dal medico competente
sull’esito della visita periodica, e può richiedere copia dei
certificati. Il lavoratore interessato può fare ricorso contro il
giudizio di inidoneità (in caso di spostamento) alla mansione
specifica. I risultati della sorveglianza sanitaria devono essere
trascritti sulla cartella sanitaria, che deve essere a disposizione
delle autorità sanitarie e della magistratura. Ai rappresentanti dei
lavoratori il medico deve dare informazione, in forma anonima e
collettiva, sull’esito delle visite periodiche, così come devono
essere forniti ai rappresentanti per la sicurezza i dati
sull’andamento degli infortuni.
Infortuni e malattie professionali
Il lavoratore che
opera in condizioni di carenza di misure di sicurezza e di
protezione della salute rischia di essere colpito da: - infortunio
sul lavoro; - malattia professionale. L’infortunio sul lavoro è il
danno che il lavoratore subisce in seguito all’impatto con qualcosa
(attrezzo, macchina, sostanza, ecc.) presente nel luogo di lavoro,
che gli provoca in modo immediato una lesione. Quando un lavoratore
si infortuna, deve avvisare immediatamente l’azienda, che è
obbligata a compilare la denuncia relativa. Quando il lavoratore
infortunato subisce un torto deve rivolgersi sempre ai
rappresentanti sindacali e all’ufficio vertenze del sindacato di categoria d'appartenenza, per ricevere tutte le
informazioni sui suoi diritti. L’azienda mai e per nessuna ragione
può chiedere al lavoratore infortunato di andare in malattia anziché
in infortunio. Non solo ciò è un atto vietato dalla legge, ma può
creare un danno incalcolabile al lavoratore stesso nel caso in cui,
successivamente, insorgessero complicazioni allo stato di salute.
Per la stessa ragione è importante che la denuncia sia registrata in
ogni caso, anche per infortuni apparentemente di lieve entità. può
accadere che l’Inail non riconosca l’infortunio e trasferisca
d’ufficio la pratica all’Inps, trasformandola in malattia. In questo
caso il lavoratore si rivolga al patronato. La malattia professionale è
il danno alla salute provocato da una lunga esposizione ad un
ambiente di lavoro nocivo. Generalmente essa si manifesta dopo molto
tempo e differisce da una normale malattia perché è causata
strettamente da fattori nocivi presenti nel luogo di lavoro.
Affinch |